Regolamento Consiglio 27-06-1968, n. 804/68 [1]

Relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(G.U.C.E. 28-06-1968, n. 148, Serie L)

 

Preambolo

 

 

Articolo 1

 

Titolo I

Regime dei prezzi

 

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5 bis

Articolo 5 ter

Articolo 5 quater

 

 

 

Titolo II

Regime degli interventi

 

Articolo 6

 

Articolo 7

 

Articolo 7 bis

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

 

 

Articolo 11

Articolo 12

 

Titolo III

Regime degli scambi con i paesi terzi

 

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

 

Articolo 16

Articolo 16 bis

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

 

Titolo IV

Disposizioni generali

 

Articolo 22

Articolo 22 bis

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 24 bis

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 37

Allegato

 


Note:

1 Per le modalità particolari di applicazione del presente regolamento, vedi il Regolamento 26 gennaio 1999, n. 174/99.

 

Preambolo

 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1) ,

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, la quale può assumere forme diverse secondo i prodotti;

considerando che nel regolamento n. 13/64/CEE (2) è stato stabilito che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sarebbe stata gradualmente istituita a decorrere dal 1964; che l'organizzazione di mercato cosi istituita comporta principalmente la fissazione annuale di un prezzo indicativo del latte, di prezzi d'entrata determinati per i prodotti pilota dei diversi gruppi di prodotti lattiero-caseari e al cui livello il prezzo dei prodotti importati dev'essere riportato a mezzo di un prelievo variabile, nonché di un prezzo di intervento per il burro ;

considerando che, a causa dei meccanismi di prezzo istituiti dal regolamento n. 13/64/CEE, l'attuazione di un mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari unico per tutta la Comunità non dipende soltanto dalla soppressione di qualsiasi ostacolo alla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità e dall'instaurazione di una protezione identica alle frontiere esterne della Comunità; che, infatti, essa dipende anche dall'adozione di un sistema che comporti un prezzo indicativo unico per il latte, un prezzo d'entrata unico per ciascuno dei prodotti pilota e un prezzo d'intervento unico per il burro; che occorre pertanto apportare i necessari adattamenti al regime istituito dal regolamento n. 13/64/CEE;

considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che, specie nel settore del latte, è necessario, per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata, che gli organismi d'intervento continuino a prendere le misure d'intervento sul mercato, uniformate al tempo stesso per non ostacolare la libera circolazione dei prodotti in causa all'interno della Comunità;

considerando che le misure d'intervento devono essere tali che il ricavato delle vendite di latte tenda ad assicurare il prezzo indicativo comune del latte franco latteria; che a tal fine è necessario prevedere, oltre agli interventi per il burro e la crema fresca, altre misure d'intervento comunitarie intese a sostenere la valorizzazione delle sostanze proteiche del latte e i prezzi di quei prodotti che influiscono in misura particolarmente importante sulla formazione dei prezzi alla produzione del latte;

considerando che l'attuazione di un mercato unico del latte e dei prodotti lattiero-caseari nella Comunità implica, oltre a un regime di prezzi unici, l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità; che, oltre al sistema degli interventi, anche un regime degli scambi che comporti un sistema di prelievi e di restituzioni all'esportazione contribuisce a stabilizzare il mercato comunitario, evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità; che è pertanto opportuno prevedere la riscossione di un prelievo all'importazione in provenienza dai paesi terzi e il versamento di una restituzione all'esportazione verso detti paesi, ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati all'esterno e all'interno della Comunità;

considerando che per taluni prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune non è ancora possibile istituire un sistema d'importazione corrispondente a quello adottato per gli altri prodotti lattiero-caseari; che è pertanto opportuno mantenere fino al 31 dicembre 1969 l'essenziale del regime attualmente applicato dagli Stati membri, pur prevedendo, ai fini di una certa uniformazione, l'applicazione delle aliquote della tariffa doganale comune;

considerando che, a complemento del sistema suindicato, è opportuno prevedere, nella misura necessaria per il suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto del traffico di perfezionamento attivo e, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, il divieto di tale ricorso; che è inoltre necessario che la restituzione sia fissata in modo che i prodotti di base comunitari utilizzati dall'industria di trasformazione della Comunità per l'esportazione non siano sfavoriti da un regime di traffico di perfezionamento attivo che inciterebbe tale industria ad accordare la preferenza all'importazione di prodotti di base dai paesi terzi; che l'attuazione del mercato unico del latte e dei prodotti lattiero-caseari rende necessaria una regolamentazione comunitaria del traffico di perfezionamento attivo;

considerando che le autorità competenti devono essere poste in grado di seguire in permanenza il movimento degli scambi per poter valutare l'evoluzione del mercato ed applicare eventualmente le misure necessarie previste dal presente regolamento; che a tal fine occorre prevedere il rilascio di titoli d'importazione ed eventualmente di esportazione abbinati alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca il compimento delle operazioni per le quali i titoli sono richiesti;

considerando che il regime dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che tuttavia il meccanismo dei prezzi e dei prelievi comuni può, in circostanze eccezionali, non agire; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che potrebbero derivarne, mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti sono stati aboliti, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando che l'attuazione di un mercato unico nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari implica l'abolizione, alle frontiere interne della Comunità, di tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci considerate;

considerando che l'attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni verrebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti ; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che, per facilitare l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati nella Repubblica federale di Germania, è tuttavia necessario prevedere la possibilità di accordare per un periodo transitorio aiuti nazionali decrescenti per alcuni prodotti; che, data la situazione particolare dell'agricoltura lussemburghese e l'attuazione accelerata della libera circolazione nella Comunità, è inoltre opportuno autorizzare il Granducato del Lussemburgo ad accordare ai produttori di latte aiuti nazionali decrescenti per un periodo di sei anni; che occorre permettere la concessione degli aiuti nazionali accordati per il consumo di prodotti della voce tariffaria 04.01 nelle scuole;

considerando che l'attuazione della libera circolazione del burro può essere compromessa dalle disparità esistenti tra le diverse disposizioni che gli Stati membri hanno potuto mantenere in materia di fabbricazione e di commercializzazione di tale prodotto; che è pertanto necessario prevedere norme comuni di qualità e di commercializzazione; che, per evitare che i prodotti della Comunità siano posti in condizioni di svantaggio, è indispensabile estendere l'applicazione di tali disposizioni al burro importato;

considerando che il passaggio dal regime del regolamento n. 13/64/CEE a quello instaurato dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni; che possono pertanto risultare necessarie misure transitorie;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 


Note:

(1) GU n. c 18 del 9. 3. 1968, pag. 4.

 

(2) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

 

Articolo 1 [1]

 

L'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari disciplina i prodotti seguenti:

 

Numero della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

a) 04.01
Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:

1

A. aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %

2

B. altri
b) 04.02
Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati
c) 04.03
Burro
d) 04.04
Formaggi e latticini
e) 17.02
Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati nè colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:

A. Lattosio e sciroppo di lattosio:

II. altri (diversi da quelli contenenti, allo stato secco, il 99% o più, in peso, di prodotto puro)
f) 21.07 F
Sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati:

I. di lattosio
g) 23.07
Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):

ex B. Preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il presente regolamento, direttamente o in virtù del regolamento n . 189/66/CEE (1), escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica il regolamento n . 120/67/CEE (2)
(1) GU n. 218 del 28.11.1966, pag. 3713/66.
(2) GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

 


Note:

1 Articolo modificato dall'art. 8, comma 1, numero 1 e 2, Regolamento 7 novembre 1977, n. 2560/77, a decorrere dal 1° gennaio 1978.

 

Articolo 1 (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 7 novembre 1977, n. 2560/77.

 

L'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari disciplina i prodotti seguenti:

 

Numero della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

a) 04.01
Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:

1

A. aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %

2

B. altri
b) 04.02
Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati
c) 04.03
Burro
d) 04.04
Formaggi e latticini
e) 17.02
Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:

A. Lattosio e sciroppo di lattosio:

II. altri (diversi da quelli contenenti, allo stato secco, il 99% o più, in peso, di prodotto puro)
f) 17.05
Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:

A. Lattosio e sciroppo di lattosio
g) 23.07
Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):

ex B. Preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il presente regolamento, direttamente o in virtù del regolamento n . 189/66/CEE (1), escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica il regolamento n . 120/67/CEE (2)
(1) GU n. 218 del 28.11.1966, pag. 3713/66.
(2) GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

 

Titolo I

Regime dei prezzi

Articolo 2 [1]

 

Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 la campagna lattiera inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

 


Note:

1 Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 1), Regolamento 30 luglio 1996, n. 1587/96, a decorrere dal 1° luglio 1996.

 

Articolo 2 [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 30 luglio 1996, n. 1587/96.

 

Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 la campagna lattiera inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

Tuttavia, la campagna lattiera 1968/1969 inizia il 29 luglio 1968.

 


Note:

1 Per le deroghe al presente articolo vedi il Regolamento 27 febbraio 1975, n. 466/75, pubblicato nel G.U.C.E. 28 febbraio 1975, n. 52, Serie L e, successivamente, l'art. 1, Regolamento 1 aprile 1981, n. 847/81, pubblicato nel G.U.C.E. 1 aprile 1981, n. 86, Serie L.

 

Articolo 3

 

1. Ogni anno viene fissato, per la Comunità, un prezzo indicativo del latte [1] .

2. Il prezzo indicativo è il prezzo del latte che si tende ad assicurare per la totalità del latte venduto dai produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le possibilità di smercio esistenti sul mercato della Comunità e sui mercati esterni.

3. Il prezzo indicativo è fissato per latte contenente il 3,7% di materie grasse franco latteria.

4. Il prezzo indicativo è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

 


Note:

1 Paragrafo sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 30 luglio 1996, n. 1587/96, a decorrere dal 1° luglio 1996.

 

Articolo 3 (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 30 luglio 1996, n. 1587/96.

 

1. Anteriormente al 1° agosto di ogni anno viene fissato per la Comunità, per la campagna lattiera che inizia l'anno successivo, un prezzo indicativo per il latte.

Tuttavia, il prezzo indicativo per la campagna lattiera 1968/1969 viene fissato anteriormente al 29 luglio 1968.

2. Il prezzo indicativo è il prezzo del latte che si tende ad assicurare per la totalità del latte venduto dai produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le possibilità di smercio esistenti sul mercato della Comunità e sui mercati esterni.

3. Il prezzo indicativo è fissato per latte contenente il 3,7% di materie grasse franco latteria.

4. Il prezzo indicativo è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

 

Articolo 4 [1]

 


Note:

1 Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 22 dicembre 1987, n. 3904/87, a decorrere dal 1° gennaio 1988 e, successivamente, soppresso dall'Allegato VII, Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3290/94, a decorrere dal 1° luglio 1995.

 

Articolo 4 [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3290/94.

 

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, fissa ogni anno per la campagna lattiera successiva i prezzi d'entrata applicabili nella Comunità per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, in appresso denominati 'prodotti pilota''. I prezzi d'entrata sono fissati in modo che, tenuto conto della necessaria protezione dell'industria di trasformazione della Comunità, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raggiungano un livello corrispondente al prezzo indicativo del latte.

 


Note:

1 Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 22 dicembre 1987, n. 3904/87, a decorrere dal 1° gennaio 1988.

 

Articolo 4 (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 22 dicembre 1987, n. 3904/87.

 

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa ogni anno per la campagna lattiera successiva i prezzi d'entrata applicabili nella Comunità per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettere da a) 2 a g), in appresso denominati "prodotti pilota". I prezzi d'entrata sono fissati in modo che, tenuto conto della necessaria protezione dell'industria di trasformazione della Comunità, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raggiungano un livello corrispondente al prezzo indicativo del latte.

 

Articolo 5 [1]

 

Ogni anno vengono fissati, contemporaneamente al prezzo indicativo del latte e secondo la stessa procedura, un prezzo d'intervento per il burro e per il latte scremato in polvere.

 


Note:

1 Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 1), Regolamento 27 luglio 1994, n. 1880/94, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 5 (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 27 luglio 1994, n. 1880/94.

 

1. Ogni anno vengono fissati, contemporaneamente al prezzo indicativo del latte e secondo la stessa procedura:

a) un prezzo d'intervento per il burro,

b) un prezzo d'intervento per il latte scremato in polvere,

c) prezzi d'intervento per i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano.

 

2. I prezzi d'intervento per i formaggi di cui al paragrafo 1, lettera c), sono fissati a livelli che offrano ai produttori di latte stabiliti nelle regioni della Comunità nelle quali tali formaggi sono prodotti ed hanno diritto alla denominazione d'origine, garanzie durature per il prezzo del latte alla produzione identiche a quelle offerte dalle misure d'intervento per il latte scremato e il burro.

 

Articolo 5 bis [1]

 

Allo scopo di evitare perturbazioni sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dovute alla modifica dei prezzi in occasione del passaggio da una campagna lattiera all'altra, possono essere adottate le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 30.

Tuttavia, una misura che preveda la tassazione dei prodotti lattiero-caseari immagazzinati prima dell'inizio di una nuova campagna lattiera, può essere decisa soltanto dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

 


Note:

1 Articolo inserito dall'art. 1, Regolamento 18 febbraio 1974, n. 419/74, a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 5 ter [1]

 


Note:

1 Articolo inserito dall'art. 1, Regolamento 18 maggio 1982, n. 1183/82, a decorrere dal 20 maggio 1982 e, successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, numero 1), Regolamento 30 giugno 1992, n. 2071/92, a decorrere dal 1° aprile 1993.

 

Articolo 5 ter [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 30 giugno 1992, n. 2071/92.

 

1. All'atto della fissazione dei prezzi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e secondo la stessa procedura, il Consiglio fissa ogni anno un limite di garanzia per il latte.

2. La Commissione adotta, se del caso, le misure necessarie ai fini dell'applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista dall'articolo 30.

 


Note:

1 Articolo inserito dall'art. 1, Regolamento 18 maggio 1982, n. 1183/82, a decorrere dal 20 maggio 1982.

 

Articolo 5 quater [1] [2] [3]

 

1. Per nove periodi consecutivi di 12 mesi con inizio dal 1 aprile 1984, è istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca. Questo prelievo ha lo scopo di mantenere sotto controllo la crescita della produzione lattiera pur permettendo gli sviluppi e gli adeguamenti strutturali necessari, tenendo conto della diversità delle situazioni nazionali, regionali o delle zone di raccolta nella Comunità. Tuttavia il primo periodo inizia il 2 aprile 1984.

Il regime del prelievo è attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo una delle formule seguenti:

Formula A

- Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

 

 

Formula B

- Un prelievo è dovuto da ogni acquirente di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi di latte o di equivalente latte che gli sono stati consegnati da produttori e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

- Qualora i quantitativi consegnati superino il quantitativo di riferimento dell'acquirente, quest'ultimo trasferisce il prelievo sui produttori che hanno contribuito al superamento di tale quantitativo di riferimento dopo aver ripartito tra loro i quantitativi che possono essere ridistribuiti in proporzione ai quantitativi di riferimento individuali. Qualora i quantitativi consegnati siano uguali o inferiori al quantitativo di riferimento dell'acquirente, lo Stato membro può nondimeno esigere il pagamento dell'intero prelievo da parte di tutti i produttori che abbiano superato il proprio quantitativo di riferimento di almeno il 10% o di almeno 20 000 kg.

- Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che i quantitativi che possono formare oggetto di una ridistribuzione siano riassegnati in via prioritaria a determinati produttori che consegnano a tale acquirente o ad un altro acquirente, individuati in base a criteri obiettivi.

- Il secondo trattino e, qualora i quantitativi consegnati eccedano il quantitativo di riferimento dell'acquirente, il terzo trattino possono essere applicati per la prima volta al momento del conteggio finale relativo al periodo 1986/1987. Il terzo trattino, nel caso in cui i quantitativi consegnati siano uguali od inferiori al quantitativo di riferimento dell'acquirente, possono essere applicati per la prima volta al momento del conteggio finale relativo al periodo 1987/1988. [4]

 

 

 

1 bis. Gli Stati membri possono autorizzare cessioni temporanee, all'inizio di ciascun periodo di dodici mesi e per la durata di questo periodo, della parte del quantitativo di riferimento individuale che non sarà utilizzata dal produttore che ne dispone.

Gli Stati membri possono limitare le operazioni di cessione a talune categorie di produttori e in funzione delle strutture della produzione lattiera nelle regioni o zona di raccolta interessate.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono autorizzare e registrare le cessioni temporanee fino al 31 dicembre al più tardi. [5]

1 ter. Per quanto riguarda le aziende situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e per il nono periodo di dodici mesi, può essere attribuito provvisoriamente il quantitativo di riferimento a condizione che tale quantitativo non venga modificato nel corso di detto periodo [6] .

2. Il prelievo è del pari dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha venduto direttamente per il consumo e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, la somma di quantitativi di riferimento di cui al paragrafo 1 non può superare un quantitativo globale garantito pari alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari in ciascuno degli Stati membri durante l'anno civile 1981, aumentati dell'1%.

Il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:


(in migliaia di tonnellate)


Belgio

3 101


Danimarca

4 882


Germania

23 423


Grecia

467


Spagna

4 650


Francia

25 494


Irlanda

5 280


Italia

8 798


Lussemburgo

265


Paesi Bassi

11 979


Regno Unito

15 329,574


Portogallo

1 779


a) per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 163


Danimarca

4 932


Germania

23 487


Grecia

472


Francia

25 585


Irlanda

5 280


Italia

8 798


Lussemburgo

268


Paesi Bassi

12 052


Regno Unito

15 487


 

b) per il periodo dal 1° aprile 1987 al 31 marzo 1988 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 097,780


Danimarca

4 784,360


Germania

22 954,540


Grecia

457,660


Spagna

4 557,000


Francia

24 984,120


Irlanda

5 174,400


Italia

8 622,040


Lussemburgo

259,700


Paesi Bassi

11 739,420


Regno Unito

15 022,983


 

c) per il periodo intercorrente tra il 1° aprile 1988 e il 31 marzo 1989, il quantitativo globale garantito in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 121,861


Danimarca

4 735,540


Germania

22 753,310


Grecia

520,890


Spagna

4 560,500


Francia

24 964,980


Irlanda

5 121,600


Italia

8 534,060


Lussemburgo

257,050


Paesi Bassi

11 619,630


Regno Unito

14 869,687


[7] [8]

 

 

d) per il periodo di dodici mesi dal 1° aprile 1989 al 31 marzo 1990, il quantitativo globale garantito è fissato come segue, in migliaia di tonnellate:

Belgio

3 089,751


Danimarca

4 686,720


Germania

22 519,080


Grecia

555,520


Spagna

4 664,000


Francia

24 708,640


Irlanda

5 068,800


Italia

8 446,080


Lussemburgo

254,400


Paesi Bassi

11 499,840


Regno Unito

14 716,391


[9]

 

 

e) per il periodo di dodici mesi dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991, il quantitativo globale garantito è fissato come segue, in migliaia di tonnellate:

Belgio

3 089,751


Danimarca

4 686,720


Germania

22 519,080


Grecia

555,520


Spagna

4 664,000


Francia

24 708,640


Irlanda

5 068,800


Italia

8 796,080


Lussemburgo

254,400


Paesi Bassi

11 499,840


Regno Unito

14 716,391


[10]

 

 

f) per il periodo di dodici mesi dal 1° aprile 1991 al 31 marzo 1992, il quantitativo globale garantito è fissato come segue, in migliaia di tonnellate:

Belgio

3 025,531


Danimarca

4 589,080


Germania

28 514,420

(1)
Grecia

544,780


Spagna

4 571,000


Francia

24 195,960


Irlanda

4 963,200


Italia

8 620,120


Lussemburgo

249,100


Paesi Bassi

11 260,260


Portogallo

1 743,420


Regno Unito

14 409,800


(1) Di cui 6 463,800 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

[10] [11]

 

 

g) per il periodo di dodici mesi dal 1° aprile 1992 al 31 marzo 1993 il quantitativo globale è fissato come segue, in migliaia di tonnellate fatta salva, tenuto conto delle proposte della Commissione nel quadro della riforma della PAC, una riduzione, nel corso di tale periodo, dell'1% calcolato sui quantitativi di cui al secondo comma del presente paragrafo:

Belgio

2 881,036


Danimarca

4 369,390


Germania

27 154,205

(1)
Grecia

520,615


Spagna

4 361,750


Francia

23 042,430


Irlanda

4 725,600


Italia

8 224,210


Lussemburgo

237,175


Paesi Bassi

10 709,205


Portogallo

1 743,420


Regno Unito

13 702,993


(1) Di cui 6 157,620 per le consegne agli acquirenti stabiliti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

I quantitativi di cui al regolamento (CEE) n. 775/87 non riportati nel primo comma sono i seguenti, espressi in migliaia di tonnellate:

Belgio

144,495


Danimarca

219,960


Germania

1 360,215

(2)
Grecia

24,165


Spagna

209,250


Francia

1 153,530


Irlanda

237,600


Italia

395,910


Lussemburgo

11,925


Paesi Bassi

539,055


Regno Unito

698,831


(2) Di cui 306,18 nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Il Consiglio deciderà definitivamente sul futuro di questi quantitativi nel quadro della riforma della PAC. [12]

 

 

4. Un quantitativo denominato "riserva comunitaria", è costituito allo scopo di completare, all'inizio di ciascun periodo di 12 mesi, i quantitativi garantiti degli Stati membri nei quali l'attuazione del regime del prelievo crea difficoltà particolari che possono incidere sulle loro strutture di approvvigionamento o di produzione. Le modalità di ripartizione di questa riserva sono stabilite secondo la procedura prevista al paragrafo 7.

Per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 la riserva comunitaria è fissata a 393 000 tonnellate. Per i periodi annuali successivi il volume della riserva sarà riveduto per tener conto dell'evoluzione del mercato e dei quantitativi disponibili, secondo la procedura di cui al paragrafo 6. [13]

5. I prelievi di cui al presente articolo sono considerati parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli e sono destinati al finanziamento delle spese nel settore lattiero.

Il Consiglio può decidere, secondo la procedure di cui al paragrafo 6, che il ricavato dei prelievi sia destinato, in talune condizioni, al finanziamento di misure nazionali di aiuto alla cessazione definitiva della produzione lattiera. [14]

6. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa le norme generali per l'applicazione del presente articolo, in particolare quelle concernenti la determinazione dei quantitativi di riferimento, nonché l'importo dei prelievi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Secondo la stessa procedura il Consiglio limita, in caso di necessità, le cessioni temporanee di cui al paragrafo 1 bis. [15]

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30.

Secondo la stessa procedura possono essere adattati, sulla base di dati statistici oggettivi e debitamente giustificati, i quantitativi indicati al paragrafo 3, secondo e terzo comma, per tener conto delle modifiche strutturali che si ripercuotono, da un lato, sulle consegne agli acquirenti e, dall'altro, sulle vendite dirette al consumo.

Questi adattamenti non possono comportare, per uno Stato membro interessato, un aumento della somma del quantitativo globale garantito indicato al paragrafo 3 e del quantitativo totale fissato per le vendite dirette. [16]

8. Alla fine del terzo periodo d'applicazione di 12 mesi la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di prelievo di cui al presente articolo.

 


Note:

1 Per l'applicazione del presente articolo al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca vedi l'art. 9, comma 1, Regolamento 4 dicembre 1990, n. 3577/90, pubblicato nel G.U.C.E. 17 dicembre 1990, n. 353, Serie L.

 

2 Articolo inserito dall'art. 1, Regolamento 31 marzo 1984, n. 856/84, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

3 Per le modifiche al presente articolo vedi l'art. 1, comma 1, numero 3), Regolamento 30 giugno 1992, n. 2071/92.

 

4 Paragrafo modificato dall'art. 1, numero 1), Regolamento 16 marzo 1987, n. 773/87, a decorrere dal 1° aprile 1987, dall'art. 1, Regolamento 21 marzo 1988, n. 744/88, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento, modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1), Regolamento 25 aprile 1988, n. 1109/88, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1), Regolamento 31 marzo 1992, n. 816/92, pubblicato nel G.U.C.E. 1 aprile 1992, n. 86, Serie L, a decorrere dal 1° aprile 1992.

 

5 Paragrafo inserito dall'art. 1, Regolamento 5 ottobre 1987, n. 2998/87, con i termini di decorrenza indicati dall'art. 2 del medesimo regolamento, modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 11 dicembre 1989, n. 3879/89, con i termini di decorrenza indicati dall'art. 2 del medesimo regolamento, modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1), lettera a), Regolamento 13 giugno 1991, n. 1630/91, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 30 giugno 1992, n. 2071/92, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

6 Paragrafo inserito dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 31 marzo 1992, n. 816/92, pubblicato nel G.U.C.E. 1 aprile 1992, n. 86, Serie L, a decorrere dal 1° aprile 1992.

 

7 Paragrafo modificato dall'art. 1, Regolamento 4 giugno 1984, n. 1557/84, a decorrere dal 1° aprile 1984, dall'art. 1, Regolamento 26 febbraio 1985, n. 591/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento, modificato dagli Atti pubblicati nel G.U.C.E. 15 novembre 1985, n. 302, Serie L, dall'art. 1, comma 1, numero 1, Regolamento 6 maggio 1986, n. 1335/86, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento, dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 25 aprile 1988, n. 1109/88, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 11 dicembre 1989, n. 3879/89, con i termini di decorrenza indicati dall'art. 2 del medesimo regolamento.

 

8 Per le deroghe al presente paragrafo vedi l'art. 1, Regolamento 23 luglio 1985, n. 2033/85, pubblicato nel G.U.C.E. 24 luglio 1985, n. 192, Serie L.

 

9 Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, numero 3), Regolamento 11 dicembre 1989, n. 3879/89, con i termini di decorrenza indicati dall'art. 2 del medesimo regolamento e, successivamente, sostituita dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 11 dicembre 1990, n. 3641/90, a decorrere dal 1° aprile 1991.

 

10 Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 11 dicembre 1990, n. 3641/90, a decorrere dal 1° aprile 1991 e, successivamente, sostituita dall'art. 1, comma 1, numero 1), lettera b), Regolamento 13 giugno 1991, n. 1630/91, a decorrere dal 1° aprile 1991.

 

11 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1), Regolamento 11 dicembre 1990, n. 3641/90, a decorrere dal 1° aprile 1991.

 

12 Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, numero 3), Regolamento 31 marzo 1992, n. 816/92, pubblicato nel G.U.C.E. 1 aprile 1992, n. 86, Serie L, a decorrere dal 1° aprile 1992.

 

13 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

14 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

15 Paragrafo modificato dall'art. 1, Regolamento 20 marzo 1989, n. 763/89, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

16 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 3, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 5 quater [1] [2] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 30 giugno 1992, n. 2071/92.

 

1. Per nove periodi consecutivi di 12 mesi con inizio dal 1 aprile 1984, è istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca. Questo prelievo ha lo scopo di mantenere sotto controllo la crescita della produzione lattiera pur permettendo gli sviluppi e gli adeguamenti strutturali necessari, tenendo conto della diversità delle situazioni nazionali, regionali o delle zone di raccolta nella Comunità. Tuttavia il primo periodo inizia il 2 aprile 1984.

Il regime del prelievo è attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo una delle formule seguenti:

Formula A

- Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

 

 

Formula B

- Un prelievo è dovuto da ogni acquirente di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi di latte o di equivalente latte che gli sono stati consegnati da produttori e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

- Qualora i quantitativi consegnati superino il quantitativo di riferimento dell'acquirente, quest'ultimo trasferisce il prelievo sui produttori che hanno contribuito al superamento di tale quantitativo di riferimento dopo aver ripartito tra loro i quantitativi che possono essere ridistribuiti in proporzione ai quantitativi di riferimento individuali. Qualora i quantitativi consegnati siano uguali o inferiori al quantitativo di riferimento dell'acquirente, lo Stato membro può nondimeno esigere il pagamento dell'intero prelievo da parte di tutti i produttori che abbiano superato il proprio quantitativo di riferimento di almeno il 10% o di almeno 20 000 kg.

- Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che i quantitativi che possono formare oggetto di una ridistribuzione siano riassegnati in via prioritaria a determinati produttori che consegnano a tale acquirente o ad un altro acquirente, individuati in base a criteri obiettivi.

- Il secondo trattino e, qualora i quantitativi consegnati eccedano il quantitativo di riferimento dell'acquirente, il terzo trattino possono essere applicati per la prima volta al momento del conteggio finale relativo al periodo 1986/1987. Il terzo trattino, nel caso in cui i quantitativi consegnati siano uguali od inferiori al quantitativo di riferimento dell'acquirente, possono essere applicati per la prima volta al momento del conteggio finale relativo al periodo 1987/1988. [3]

 

 

 

1 bis. Gli Stati membri possono autorizzare cessioni temporanee, all'inizio di ciascun periodo di dodici mesi e per la durata di questo periodo, della parte del quantitativo di riferimento individuale che non sarà utilizzata dal produttore che ne dispone.

Gli Stati membri possono limitare le operazioni di cessione a talune categorie di produttori e in funzione delle strutture della produzione lattiera nelle regioni o zona di raccolta interessate.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono, per l'ottavo periodo di dodici mesi, autorizzare e registrare le cessioni temporanee al massimo fino al 31 dicembre 1991. [4]

1 ter. Per quanto riguarda le aziende situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e per il nono periodo di dodici mesi, può essere attribuito provvisoriamente il quantitativo di riferimento a condizione che tale quantitativo non venga modificato nel corso di detto periodo [5] .

2. Il prelievo è del pari dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha venduto direttamente per il consumo e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, la somma di quantitativi di riferimento di cui al paragrafo 1 non può superare un quantitativo globale garantito pari alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari in ciascuno degli Stati membri durante l'anno civile 1981, aumentati dell'1%.

Il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:


(in migliaia di tonnellate)


Belgio

3 101


Danimarca

4 882


Germania

23 423


Grecia

467


Spagna

4 650


Francia

25 494


Irlanda

5 280


Italia

8 798


Lussemburgo

265


Paesi Bassi

11 979


Regno Unito

15 329,574


Portogallo

1 779


a) per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 163


Danimarca

4 932


Germania

23 487


Grecia

472


Francia

25 585


Irlanda

5 280


Italia

8 798


Lussemburgo

268


Paesi Bassi

12 052


Regno Unito

15 487


 

b) per il periodo dal 1° aprile 1987 al 31 marzo 1988 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 097,780


Danimarca

4 784,360


Germania

22 954,540


Grecia

457,660


Spagna

4 557,000


Francia

24 984,120


Irlanda

5 174,400


Italia

8 622,040


Lussemburgo

259,700


Paesi Bassi

11 739,420


Regno Unito

15 022,983


 

c) per il periodo intercorrente tra il 1° aprile 1988 e il 31 marzo 1989, il quantitativo globale garantito in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 121,861


Danimarca

4 735,540


Germania

22 753,310


Grecia

520,890


Spagna

4 560,500


Francia

24 964,980


Irlanda

5 121,600


Italia

8 534,060


Lussemburgo

257,050


Paesi Bassi

11 619,630


Regno Unito

14 869,687


[6] [7]

 

 

d) per il periodo di dodici mesi dal 1° aprile 1989 al 31 marzo 1990, il quantitativo globale garantito è fissato come segue, in migliaia di tonnellate:

Belgio

3 089,751


Danimarca

4 686,720


Germania

22 519,080


Grecia

555,520


Spagna

4 664,000


Francia

24 708,640


Irlanda

5 068,800


Italia

8 446,080


Lussemburgo

254,400


Paesi Bassi

11 499,840


Regno Unito

14 716,391


[8]

 

 

e) per il periodo di dodici mesi dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991, il quantitativo globale garantito è fissato come segue, in migliaia di tonnellate:

Belgio

3 089,751


Danimarca

4 686,720


Germania

22 519,080


Grecia

555,520


Spagna

4 664,000


Francia

24 708,640


Irlanda

5 068,800


Italia

8 796,080


Lussemburgo

254,400


Paesi Bassi

11 499,840


Regno Unito

14 716,391


[9]

 

 

f) per il periodo di dodici mesi dal 1° aprile 1991 al 31 marzo 1992, il quantitativo globale garantito è fissato come segue, in migliaia di tonnellate:

Belgio

3 025,531


Danimarca

4 589,080


Germania

28 514,420

(1)
Grecia

544,780


Spagna

4 571,000


Francia

24 195,960


Irlanda

4 963,200


Italia

8 620,120


Lussemburgo

249,100


Paesi Bassi

11 260,260


Portogallo

1 743,420


Regno Unito

14 409,800


(1) Di cui 6 463,800 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

[9] [10]

 

 

g) per il periodo di dodici mesi dal 1° aprile 1992 al 31 marzo 1993 il quantitativo globale è fissato come segue, in migliaia di tonnellate fatta salva, tenuto conto delle proposte della Commissione nel quadro della riforma della PAC, una riduzione, nel corso di tale periodo, dell'1% calcolato sui quantitativi di cui al secondo comma del presente paragrafo:

Belgio

2 881,036


Danimarca

4 369,390


Germania

27 154,205

(1)
Grecia

520,615


Spagna

4 361,750


Francia

23 042,430


Irlanda

4 725,600


Italia

8 224,210


Lussemburgo

237,175


Paesi Bassi

10 709,205


Portogallo

1 743,420


Regno Unito

13 702,993


(1) Di cui 6 157,620 per le consegne agli acquirenti stabiliti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

I quantitativi di cui al regolamento (CEE) n. 775/87 non riportati nel primo comma sono i seguenti, espressi in migliaia di tonnellate:

Belgio

144,495


Danimarca

219,960


Germania

1 360,215

(2)
Grecia

24,165


Spagna

209,250


Francia

1 153,530


Irlanda

237,600


Italia

395,910


Lussemburgo

11,925


Paesi Bassi

539,055


Regno Unito

698,831


(2) Di cui 306,18 nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Il Consiglio deciderà definitivamente sul futuro di questi quantitativi nel quadro della riforma della PAC. [11]

 

 

4. Un quantitativo denominato "riserva comunitaria", è costituito allo scopo di completare, all'inizio di ciascun periodo di 12 mesi, i quantitativi garantiti degli Stati membri nei quali l'attuazione del regime del prelievo crea difficoltà particolari che possono incidere sulle loro strutture di approvvigionamento o di produzione. Le modalità di ripartizione di questa riserva sono stabilite secondo la procedura prevista al paragrafo 7.

Per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 la riserva comunitaria è fissata a 393 000 tonnellate. Per i periodi annuali successivi il volume della riserva sarà riveduto per tener conto dell'evoluzione del mercato e dei quantitativi disponibili, secondo la procedura di cui al paragrafo 6. [12]

5. I prelievi di cui al presente articolo sono considerati parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli e sono destinati al finanziamento delle spese nel settore lattiero.

Il Consiglio può decidere, secondo la procedure di cui al paragrafo 6, che il ricavato dei prelievi sia destinato, in talune condizioni, al finanziamento di misure nazionali di aiuto alla cessazione definitiva della produzione lattiera. [13]

6. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa le norme generali per l'applicazione del presente articolo, in particolare quelle concernenti la determinazione dei quantitativi di riferimento, nonché l'importo dei prelievi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Secondo la stessa procedura il Consiglio limita, in caso di necessità, le cessioni temporanee di cui al paragrafo 1 bis. [14]

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30.

Secondo la stessa procedura possono essere adattati, sulla base di dati statistici oggettivi e debitamente giustificati, i quantitativi indicati al paragrafo 3, secondo e terzo comma, per tener conto delle modifiche strutturali che si ripercuotono, da un lato, sulle consegne agli acquirenti e, dall'altro, sulle vendite dirette al consumo.

Questi adattamenti non possono comportare, per uno Stato membro interessato, un aumento della somma del quantitativo globale garantito indicato al paragrafo 3 e del quantitativo totale fissato per le vendite dirette. [15]

8. Alla fine del terzo periodo d'applicazione di 12 mesi la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di prelievo di cui al presente articolo.

 


Note:

1 Per l'applicazione del presente articolo al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca vedi l'art. 9, comma 1, Regolamento 4 dicembre 1990, n. 3577/90, pubblicato nel G.U.C.E. 17 dicembre 1990, n. 353, Serie L.

 

2 Articolo inserito dall'art. 1, Regolamento 31 marzo 1984, n. 856/84, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

3 Paragrafo modificato dall'art. 1, numero 1), Regolamento 16 marzo 1987, n. 773/87, a decorrere dal 1° aprile 1987, dall'art. 1, Regolamento 21 marzo 1988, n. 744/88, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento, modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1), Regolamento 25 aprile 1988, n. 1109/88, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1), Regolamento 31 marzo 1992, n. 816/92, pubblicato nel G.U.C.E. 1 aprile 1992, n. 86, Serie L, a decorrere dal 1° aprile 1992.

 

4 Paragrafo inserito dall'art. 1, Regolamento 5 ottobre 1987, n. 2998/87, con i termini di decorrenza indicati dall'art. 2 del medesimo regolamento, modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 11 dicembre 1989, n. 3879/89, con i termini di decorrenza indicati dall'art. 2 del medesimo regolamento e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1), lettera a), Regolamento 13 giugno 1991, n. 1630/91, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

5 Paragrafo inserito dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 31 marzo 1992, n. 816/92, pubblicato nel G.U.C.E. 1 aprile 1992, n. 86, Serie L, a decorrere dal 1° aprile 1992.

 

6 Paragrafo modificato dall'art. 1, Regolamento 4 giugno 1984, n. 1557/84, a decorrere dal 1° aprile 1984, dall'art. 1, Regolamento 26 febbraio 1985, n. 591/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento, modificato dagli Atti pubblicati nel G.U.C.E. 15 novembre 1985, n. 302, Serie L, dall'art. 1, comma 1, numero 1, Regolamento 6 maggio 1986, n. 1335/86, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento, dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 25 aprile 1988, n. 1109/88, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 11 dicembre 1989, n. 3879/89, con i termini di decorrenza indicati dall'art. 2 del medesimo regolamento.

 

7 Per le deroghe al presente paragrafo vedi l'art. 1, Regolamento 23 luglio 1985, n. 2033/85, pubblicato nel G.U.C.E. 24 luglio 1985, n. 192, Serie L.

 

8 Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, numero 3), Regolamento 11 dicembre 1989, n. 3879/89, con i termini di decorrenza indicati dall'art. 2 del medesimo regolamento e, successivamente, sostituita dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 11 dicembre 1990, n. 3641/90, a decorrere dal 1° aprile 1991.

 

9 Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 11 dicembre 1990, n. 3641/90, a decorrere dal 1° aprile 1991 e, successivamente, sostituita dall'art. 1, comma 1, numero 1), lettera b), Regolamento 13 giugno 1991, n. 1630/91, a decorrere dal 1° aprile 1991.

 

10 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1), Regolamento 11 dicembre 1990, n. 3641/90, a decorrere dal 1° aprile 1991.

 

11 Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, numero 3), Regolamento 31 marzo 1992, n. 816/92, pubblicato nel G.U.C.E. 1 aprile 1992, n. 86, Serie L, a decorrere dal 1° aprile 1992.

 

12 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

13 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

14 Paragrafo modificato dall'art. 1, Regolamento 20 marzo 1989, n. 763/89, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

15 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 3, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 5 quater [1] [2] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 31 marzo 1992, n. 816/92, pubblicato nel G.U.C.E. 1 aprile 1992, n. 86, Serie L.

 

1. Durante otto periodi consecutivi di 12 mesi con inizio dal 1 aprile 1984, è istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca. Questo prelievo ha lo scopo di mantenere sotto controllo la crescita della produzione lattiera pur permettendo gli sviluppi e gli adeguamenti strutturali necessari, tenendo conto della diversità delle situazioni nazionali, regionali o delle zone di raccolta nella Comunità. Tuttavia il primo periodo inizia il 2 aprile 1984.

Il regime del prelievo è attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo una delle formule seguenti:

Formula A

- Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

 

 

Formula B

- Un prelievo è dovuto da ogni acquirente di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi di latte o di equivalente latte che gli sono stati consegnati da produttori e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

- Qualora i quantitativi consegnati superino il quantitativo di riferimento dell'acquirente, quest'ultimo trasferisce il prelievo sui produttori che hanno contribuito al superamento di tale quantitativo di riferimento dopo aver ripartito tra loro i quantitativi che possono essere ridistribuiti in proporzione ai quantitativi di riferimento individuali. Qualora i quantitativi consegnati siano uguali o inferiori al quantitativo di riferimento dell'acquirente, lo Stato membro può nondimeno esigere il pagamento dell'intero prelievo da parte di tutti i produttori che abbiano superato il proprio quantitativo di riferimento di almeno il 10% o di almeno 20 000 kg.

- Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che i quantitativi che possono formare oggetto di una ridistribuzione siano riassegnati in via prioritaria a determinati produttori che consegnano a tale acquirente o ad un altro acquirente, individuati in base a criteri obiettivi.

- Il secondo trattino e, qualora i quantitativi consegnati eccedano il quantitativo di riferimento dell'acquirente, il terzo trattino possono essere applicati per la prima volta al momento del conteggio finale relativo al periodo 1986/1987. Il terzo trattino, nel caso in cui i quantitativi consegnati siano uguali od inferiori al quantitativo di riferimento dell'acquirente, possono essere applicati per la prima volta al momento del conteggio finale relativo al periodo 1987/1988. [3]

 

 

 

1 bis. Gli Stati membri possono autorizzare cessioni temporanee, all'inizio di ciascun periodo di dodici mesi e per la durata di questo periodo, della parte del quantitativo di riferimento individuale che non sarà utilizzata dal produttore che ne dispone.

Gli Stati membri possono limitare le operazioni di cessione a talune categorie di produttori e in funzione delle strutture della produzione lattiera nelle regioni o zona di raccolta interessate.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono, per l'ottavo periodo di dodici mesi, autorizzare e registrare le cessioni temporanee al massimo fino al 31 dicembre 1991. [4]

2. Il prelievo è del pari dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha venduto direttamente per il consumo e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, la somma di quantitativi di riferimento di cui al paragrafo 1 non può superare un quantitativo globale garantito pari alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari in ciascuno degli Stati membri durante l'anno civile 1981, aumentati dell'1%.

Il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:


(in migliaia di tonnellate)


Belgio

3 101


Danimarca

4 882


Germania

23 423


Grecia

467


Spagna

4 650


Francia

25 494


Irlanda

5 280


Italia

8 798


Lussemburgo

265


Paesi Bassi

11 979


Regno Unito

15 329,574


Portogallo

1 779


a) per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 163


Danimarca

4 932


Germania

23 487


Grecia

472


Francia

25 585


Irlanda

5 280


Italia

8 798


Lussemburgo

268


Paesi Bassi

12 052


Regno Unito

15 487


 

b) per il periodo dal 1° aprile 1987 al 31 marzo 1988 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 097,780


Danimarca

4 784,360


Germania

22 954,540


Grecia

457,660


Spagna

4 557,000


Francia

24 984,120


Irlanda

5 174,400


Italia

8 622,040


Lussemburgo

259,700


Paesi Bassi

11 739,420


Regno Unito

15 022,983


 

c) per il periodo intercorrente tra il 1° aprile 1988 e il 31 marzo 1989, il quantitativo globale garantito in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 121,861


Danimarca

4 735,540


Germania

22 753,310


Grecia

520,890


Spagna

4 560,500


Francia

24 964,980


Irlanda

5 121,600


Italia

8 534,060


Lussemburgo

257,050


Paesi Bassi

11 619,630


Regno Unito

14 869,687


[5] [6]

 

 

d) per il periodo di dodici mesi dal 1° aprile 1989 al 31 marzo 1990, il quantitativo globale garantito è fissato come segue, in migliaia di tonnellate:

Belgio

3 089,751


Danimarca

4 686,720


Germania

22 519,080


Grecia

555,520


Spagna

4 664,000


Francia

24 708,640


Irlanda

5 068,800


Italia

8 446,080


Lussemburgo

254,400


Paesi Bassi

11 499,840


Regno Unito

14 716,391


[7]

 

 

e) per il periodo di dodici mesi dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991, il quantitativo globale garantito è fissato come segue, in migliaia di tonnellate:

Belgio

3 089,751


Danimarca

4 686,720


Germania

22 519,080


Grecia

555,520


Spagna

4 664,000


Francia

24 708,640


Irlanda

5 068,800


Italia

8 796,080


Lussemburgo

254,400


Paesi Bassi

11 499,840


Regno Unito

14 716,391


[8]

 

 

f) per il periodo di dodici mesi dal 1° aprile 1991 al 31 marzo 1992, il quantitativo globale garantito è fissato come segue, in migliaia di tonnellate:

Belgio

3 025,531


Danimarca

4 589,080


Germania

28 514,420

(1)
Grecia

544,780


Spagna

4 571,000


Francia

24 195,960


Irlanda

4 963,200


Italia

8 620,120


Lussemburgo

249,100


Paesi Bassi

11 260,260


Portogallo

1 743,420


Regno Unito

14 409,800


(1) Di cui 6 463,800 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

[8] [9]

 

 

4. Un quantitativo denominato "riserva comunitaria", è costituito allo scopo di completare, all'inizio di ciascun periodo di 12 mesi, i quantitativi garantiti degli Stati membri nei quali l'attuazione del regime del prelievo crea difficoltà particolari che possono incidere sulle loro strutture di approvvigionamento o di produzione. Le modalità di ripartizione di questa riserva sono stabilite secondo la procedura prevista al paragrafo 7.

Per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 la riserva comunitaria è fissata a 393 000 tonnellate. Per i periodi annuali successivi il volume della riserva sarà riveduto per tener conto dell'evoluzione del mercato e dei quantitativi disponibili, secondo la procedura di cui al paragrafo 6. [10]

5. I prelievi di cui al presente articolo sono considerati parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli e sono destinati al finanziamento delle spese nel settore lattiero.

Il Consiglio può decidere, secondo la procedure di cui al paragrafo 6, che il ricavato dei prelievi sia destinato, in talune condizioni, al finanziamento di misure nazionali di aiuto alla cessazione definitiva della produzione lattiera. [11]

6. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa le norme generali per l'applicazione del presente articolo, in particolare quelle concernenti la determinazione dei quantitativi di riferimento, nonché l'importo dei prelievi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Secondo la stessa procedura il Consiglio limita, in caso di necessità, le cessioni temporanee di cui al paragrafo 1 bis. [12]

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30.

Secondo la stessa procedura possono essere adattati, sulla base di dati statistici oggettivi e debitamente giustificati, i quantitativi indicati al paragrafo 3, secondo e terzo comma, per tener conto delle modifiche strutturali che si ripercuotono, da un lato, sulle consegne agli acquirenti e, dall'altro, sulle vendite dirette al consumo.

Questi adattamenti non possono comportare, per uno Stato membro interessato, un aumento della somma del quantitativo globale garantito indicato al paragrafo 3 e del quantitativo totale fissato per le vendite dirette. [13]

8. Alla fine del terzo periodo d'applicazione di 12 mesi la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di prelievo di cui al presente articolo.

 


Note:

1 Per l'applicazione del presente articolo al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca vedi l'art. 9, comma 1, Regolamento 4 dicembre 1990, n. 3577/90, pubblicato nel G.U.C.E. 17 dicembre 1990, n. 353, Serie L.

 

2 Articolo inserito dall'art. 1, Regolamento 31 marzo 1984, n. 856/84, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

3 Paragrafo modificato dall'art. 1, numero 1), Regolamento 16 marzo 1987, n. 773/87, a decorrere dal 1° aprile 1987, dall'art. 1, Regolamento 21 marzo 1988, n. 744/88, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1), Regolamento 25 aprile 1988, n. 1109/88, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

4 Paragrafo inserito dall'art. 1, Regolamento 5 ottobre 1987, n. 2998/87, con i termini di decorrenza indicati dall'art. 2 del medesimo regolamento, modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 11 dicembre 1989, n. 3879/89, con i termini di decorrenza indicati dall'art. 2 del medesimo regolamento e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1), lettera a), Regolamento 13 giugno 1991, n. 1630/91, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

5 Paragrafo modificato dall'art. 1, Regolamento 4 giugno 1984, n. 1557/84, a decorrere dal 1° aprile 1984, dall'art. 1, Regolamento 26 febbraio 1985, n. 591/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento, modificato dagli Atti pubblicati nel G.U.C.E. 15 novembre 1985, n. 302, Serie L, dall'art. 1, comma 1, numero 1, Regolamento 6 maggio 1986, n. 1335/86, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento, dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 25 aprile 1988, n. 1109/88, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 11 dicembre 1989, n. 3879/89, con i termini di decorrenza indicati dall'art. 2 del medesimo regolamento.

 

6 Per le deroghe al presente paragrafo vedi l'art. 1, Regolamento 23 luglio 1985, n. 2033/85, pubblicato nel G.U.C.E. 24 luglio 1985, n. 192, Serie L.

 

7 Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, numero 3), Regolamento 11 dicembre 1989, n. 3879/89, con i termini di decorrenza indicati dall'art. 2 del medesimo regolamento e, successivamente, sostituita dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 11 dicembre 1990, n. 3641/90, a decorrere dal 1° aprile 1991.

 

8 Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 11 dicembre 1990, n. 3641/90, a decorrere dal 1° aprile 1991 e, successivamente, sostituita dall'art. 1, comma 1, numero 1), lettera b), Regolamento 13 giugno 1991, n. 1630/91, a decorrere dal 1° aprile 1991.

 

9 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1), Regolamento 11 dicembre 1990, n. 3641/90, a decorrere dal 1° aprile 1991.

 

10 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

11 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

12 Paragrafo modificato dall'art. 1, Regolamento 20 marzo 1989, n. 763/89, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

13 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 3, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 5 quater [1] [2] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 13 giugno 1991, n. 1630/91.

 

1. Durante otto periodi consecutivi di 12 mesi con inizio dal 1 aprile 1984, è istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca. Questo prelievo ha lo scopo di mantenere sotto controllo la crescita della produzione lattiera pur permettendo gli sviluppi e gli adeguamenti strutturali necessari, tenendo conto della diversità delle situazioni nazionali, regionali o delle zone di raccolta nella Comunità. Tuttavia il primo periodo inizia il 2 aprile 1984.

Il regime del prelievo è attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo una delle formule seguenti:

Formula A

- Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

 

 

Formula B

- Un prelievo è dovuto da ogni acquirente di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi di latte o di equivalente latte che gli sono stati consegnati da produttori e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

- Qualora i quantitativi consegnati superino il quantitativo di riferimento dell'acquirente, quest'ultimo trasferisce il prelievo sui produttori che hanno contribuito al superamento di tale quantitativo di riferimento dopo aver ripartito tra loro i quantitativi che possono essere ridistribuiti in proporzione ai quantitativi di riferimento individuali. Qualora i quantitativi consegnati siano uguali o inferiori al quantitativo di riferimento dell'acquirente, lo Stato membro può nondimeno esigere il pagamento dell'intero prelievo da parte di tutti i produttori che abbiano superato il proprio quantitativo di riferimento di almeno il 10% o di almeno 20 000 kg.

- Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che i quantitativi che possono formare oggetto di una ridistribuzione siano riassegnati in via prioritaria a determinati produttori che consegnano a tale acquirente o ad un altro acquirente, individuati in base a criteri obiettivi.

- Il secondo trattino e, qualora i quantitativi consegnati eccedano il quantitativo di riferimento dell'acquirente, il terzo trattino possono essere applicati per la prima volta al momento del conteggio finale relativo al periodo 1986/1987. Il terzo trattino, nel caso in cui i quantitativi consegnati siano uguali od inferiori al quantitativo di riferimento dell'acquirente, possono essere applicati per la prima volta al momento del conteggio finale relativo al periodo 1987/1988. [3]

 

 

 

1 bis. Gli Stati membri possono autorizzare cessioni temporanee, all'inizio di ciascun periodo di dodici mesi e per la durata di questo periodo, della parte del quantitativo di riferimento individuale che non sarà utilizzata dal produttore che ne dispone.

Gli Stati membri possono limitare le operazioni di cessione a talune categorie di produttori e in funzione delle strutture della produzione lattiera nelle regioni o zona di raccolta interessate.

In deroga al primo comma gli Stati membri che applicano l'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 857/84 possono, nell'ottavo periodo di dodici mesi, autorizzare e registrare le cessioni temporanee entro il 31 dicembre 1991. [4]

2. Il prelievo è del pari dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha venduto direttamente per il consumo e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, la somma di quantitativi di riferimento di cui al paragrafo 1 non può superare un quantitativo globale garantito pari alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari in ciascuno degli Stati membri durante l'anno civile 1981, aumentati dell'1%.

Il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:


(in migliaia di tonnellate)


Belgio

3 101


Danimarca

4 882


Germania

23 423


Grecia

467


Spagna

4 650


Francia

25 494


Irlanda

5 280


Italia

8 798


Lussemburgo

265


Paesi Bassi

11 979


Regno Unito

15 329,574


Portogallo

1 779


a) per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 163


Danimarca

4 932


Germania

23 487


Grecia

472


Francia

25 585


Irlanda

5 280


Italia

8 798


Lussemburgo

268


Paesi Bassi

12 052


Regno Unito

15 487


 

b) per il periodo dal 1° aprile 1987 al 31 marzo 1988 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 097,780


Danimarca

4 784,360


Germania

22 954,540


Grecia

457,660


Spagna

4 557,000


Francia

24 984,120


Irlanda

5 174,400


Italia

8 622,040


Lussemburgo

259,700


Paesi Bassi

11 739,420


Regno Unito

15 022,983


 

c) per il periodo intercorrente tra il 1° aprile 1988 e il 31 marzo 1989, il quantitativo globale garantito in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 121,861


Danimarca

4 735,540


Germania

22 753,310


Grecia

520,890


Spagna

4 560,500


Francia

24 964,980


Irlanda

5 121,600


Italia

8 534,060


Lussemburgo

257,050


Paesi Bassi

11 619,630


Regno Unito

14 869,687


[5] [6]

 

 

d) per il periodo di dodici mesi dal 1° aprile 1989 al 31 marzo 1990, il quantitativo globale garantito è fissato come segue, in migliaia di tonnellate:

Belgio

3 089,751


Danimarca

4 686,720


Germania

22 519,080


Grecia

555,520


Spagna

4 664,000


Francia

24 708,640


Irlanda

5 068,800


Italia

8 446,080


Lussemburgo

254,400


Paesi Bassi

11 499,840


Regno Unito

14 716,391


[7]

 

 

e) per il periodo di dodici mesi dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991, il quantitativo globale garantito è fissato come segue, in migliaia di tonnellate:

Belgio

3 089,751


Danimarca

4 686,720


Germania

22 519,080


Grecia

555,520


Spagna

4 664,000


Francia

24 708,640


Irlanda

5 068,800


Italia

8 796,080


Lussemburgo

254,400


Paesi Bassi

11 499,840


Regno Unito

14 716,391


[8]

 

 

f) per il periodo di dodici mesi dal 1° aprile 1991 al 31 marzo 1992, il quantitativo globale garantito è fissato come segue, in migliaia di tonnellate:

Belgio

3 089,751


Danimarca

4 686,720


Germania

29 118,960

(di cui 6 599,880 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca)
Grecia

555,520


Spagna

4 664,000


Francia

24 708,640


Irlanda

5 068,800


Italia

8 796,080


Lussemburgo

254,400


Paesi Bassi

11 499,840


Portogallo

1 779,000


Regno Unito

14 716,391


[8] [9]

 

 

4. Un quantitativo denominato "riserva comunitaria", è costituito allo scopo di completare, all'inizio di ciascun periodo di 12 mesi, i quantitativi garantiti degli Stati membri nei quali l'attuazione del regime del prelievo crea difficoltà particolari che possono incidere sulle loro strutture di approvvigionamento o di produzione. Le modalità di ripartizione di questa riserva sono stabilite secondo la procedura prevista al paragrafo 7.

Per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 la riserva comunitaria è fissata a 393 000 tonnellate. Per i periodi annuali successivi il volume della riserva sarà riveduto per tener conto dell'evoluzione del mercato e dei quantitativi disponibili, secondo la procedura di cui al paragrafo 6. [10]

5. I prelievi di cui al presente articolo sono considerati parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli e sono destinati al finanziamento delle spese nel settore lattiero.

Il Consiglio può decidere, secondo la procedure di cui al paragrafo 6, che il ricavato dei prelievi sia destinato, in talune condizioni, al finanziamento di misure nazionali di aiuto alla cessazione definitiva della produzione lattiera. [11]

6. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa le norme generali per l'applicazione del presente articolo, in particolare quelle concernenti la determinazione dei quantitativi di riferimento, nonché l'importo dei prelievi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Secondo la stessa procedura il Consiglio limita, in caso di necessità, le cessioni temporanee di cui al paragrafo 1 bis. [12]

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30.

Secondo la stessa procedura possono essere adattati, sulla base di dati statistici oggettivi e debitamente giustificati, i quantitativi indicati al paragrafo 3, secondo e terzo comma, per tener conto delle modifiche strutturali che si ripercuotono, da un lato, sulle consegne agli acquirenti e, dall'altro, sulle vendite dirette al consumo.

Questi adattamenti non possono comportare, per uno Stato membro interessato, un aumento della somma del quantitativo globale garantito indicato al paragrafo 3 e del quantitativo totale fissato per le vendite dirette. [13]

8. Alla fine del terzo periodo d'applicazione di 12 mesi la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di prelievo di cui al presente articolo.

 


Note:

1 Per l'applicazione del presente articolo al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca vedi l'art. 9, comma 1, Regolamento 4 dicembre 1990, n. 3577/90, pubblicato nel G.U.C.E. 17 dicembre 1990, n. 353, Serie L.

 

2 Articolo inserito dall'art. 1, Regolamento 31 marzo 1984, n. 856/84, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

3 Paragrafo modificato dall'art. 1, numero 1), Regolamento 16 marzo 1987, n. 773/87, a decorrere dal 1° aprile 1987, dall'art. 1, Regolamento 21 marzo 1988, n. 744/88, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1), Regolamento 25 aprile 1988, n. 1109/88, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

4 Paragrafo inserito dall'art. 1, Regolamento 5 ottobre 1987, n. 2998/87, con i termini di decorrenza indicati dall'art. 2 del medesimo regolamento e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 11 dicembre 1989, n. 3879/89, con i termini di decorrenza indicati dall'art. 2 del medesimo regolamento.

 

5 Paragrafo modificato dall'art. 1, Regolamento 4 giugno 1984, n. 1557/84, a decorrere dal 1° aprile 1984, dall'art. 1, Regolamento 26 febbraio 1985, n. 591/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento, modificato dagli Atti pubblicati nel G.U.C.E. 15 novembre 1985, n. 302, Serie L, dall'art. 1, comma 1, numero 1, Regolamento 6 maggio 1986, n. 1335/86, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento, dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 25 aprile 1988, n. 1109/88, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 11 dicembre 1989, n. 3879/89, con i termini di decorrenza indicati dall'art. 2 del medesimo regolamento.

 

6 Per le deroghe al presente paragrafo vedi l'art. 1, Regolamento 23 luglio 1985, n. 2033/85, pubblicato nel G.U.C.E. 24 luglio 1985, n. 192, Serie L.

 

7 Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, numero 3), Regolamento 11 dicembre 1989, n. 3879/89, con i termini di decorrenza indicati dall'art. 2 del medesimo regolamento e, successivamente, sostituita dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 11 dicembre 1990, n. 3641/90, a decorrere dal 1° aprile 1991.

 

8 Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 11 dicembre 1990, n. 3641/90, a decorrere dal 1° aprile 1991.

 

9 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1), Regolamento 11 dicembre 1990, n. 3641/90, a decorrere dal 1° aprile 1991.

 

10 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

11 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

12 Paragrafo modificato dall'art. 1, Regolamento 20 marzo 1989, n. 763/89, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

13 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 3, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 5 quater [1] [2] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 11 dicembre 1990, n. 3641/90.

 

1. Durante otto periodi consecutivi di 12 mesi con inizio dal 1 aprile 1984, è istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca. Questo prelievo ha lo scopo di mantenere sotto controllo la crescita della produzione lattiera pur permettendo gli sviluppi e gli adeguamenti strutturali necessari, tenendo conto della diversità delle situazioni nazionali, regionali o delle zone di raccolta nella Comunità. Tuttavia il primo periodo inizia il 2 aprile 1984.

Il regime del prelievo è attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo una delle formule seguenti:

Formula A

- Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

 

 

Formula B

- Un prelievo è dovuto da ogni acquirente di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi di latte o di equivalente latte che gli sono stati consegnati da produttori e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

- Qualora i quantitativi consegnati superino il quantitativo di riferimento dell'acquirente, quest'ultimo trasferisce il prelievo sui produttori che hanno contribuito al superamento di tale quantitativo di riferimento dopo aver ripartito tra loro i quantitativi che possono essere ridistribuiti in proporzione ai quantitativi di riferimento individuali. Qualora i quantitativi consegnati siano uguali o inferiori al quantitativo di riferimento dell'acquirente, lo Stato membro può nondimeno esigere il pagamento dell'intero prelievo da parte di tutti i produttori che abbiano superato il proprio quantitativo di riferimento di almeno il 10% o di almeno 20 000 kg.

- Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che i quantitativi che possono formare oggetto di una ridistribuzione siano riassegnati in via prioritaria a determinati produttori che consegnano a tale acquirente o ad un altro acquirente, individuati in base a criteri obiettivi.

- Il secondo trattino e, qualora i quantitativi consegnati eccedano il quantitativo di riferimento dell'acquirente, il terzo trattino possono essere applicati per la prima volta al momento del conteggio finale relativo al periodo 1986/1987. Il terzo trattino, nel caso in cui i quantitativi consegnati siano uguali od inferiori al quantitativo di riferimento dell'acquirente, possono essere applicati per la prima volta al momento del conteggio finale relativo al periodo 1987/1988. [3]

 

 

 

1 bis. Gli Stati membri possono autorizzare cessioni temporanee, all'inizio di ciascun periodo di dodici mesi e per la durata di questo periodo, della parte del quantitativo di riferimento individuale che non sarà utilizzata dal produttore che ne dispone.

Gli Stati membri possono limitare le operazioni di cessione a talune categorie di produttori e in funzione delle strutture della produzione lattiera nelle regioni o zona di raccolta interessate.

In deroga al primo comma gli Stati membri che applicano l'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 857/84 possono, nell'ottavo periodo di dodici mesi, autorizzare e registrare le cessioni temporanee entro il 31 dicembre 1991. [4]

2. Il prelievo è del pari dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha venduto direttamente per il consumo e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, la somma di quantitativi di riferimento di cui al paragrafo 1 non può superare un quantitativo globale garantito pari alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari in ciascuno degli Stati membri durante l'anno civile 1981, aumentati dell'1%.

Il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:


(in migliaia di tonnellate)


Belgio

3 101


Danimarca

4 882


Germania

23 423


Grecia

467


Spagna

4 650


Francia

25 494


Irlanda

5 280


Italia

8 798


Lussemburgo

265


Paesi Bassi

11 979


Regno Unito

15 329,574


a) per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 163


Danimarca

4 932


Germania

23 487


Grecia

472


Francia

25 585


Irlanda

5 280


Italia

8 798


Lussemburgo

268


Paesi Bassi

12 052


Regno Unito

15 487


 

b) per il periodo dal 1° aprile 1987 al 31 marzo 1988 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 097,780


Danimarca

4 784,360


Germania

22 954,540


Grecia

457,660


Spagna

4 557,000


Francia

24 984,120


Irlanda

5 174,400


Italia

8 622,040


Lussemburgo

259,700


Paesi Bassi

11 739,420


Regno Unito

15 022,983


 

c) per il periodo intercorrente tra il 1° aprile 1988 e il 31 marzo 1989, il quantitativo globale garantito in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 121,861


Danimarca

4 735,540


Germania

22 753,310


Grecia

520,890


Spagna

4 560,500


Francia

24 964,980


Irlanda

5 121,600


Italia

8 534,060


Lussemburgo

257,050


Paesi Bassi

11 619,630


Regno Unito

14 869,687


[5] [6]

 

 

d) per ciascuno dei tre periodi di dodici mesi compresi tra il 1° aprile 1989 e il 31 marzo 1992, il quantitativo globale garantito in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 089,751


Danimarca

4 686,720


Germania

22 519,080


Grecia

515,520


Spagna

4 514,000


Francia

24 708,640


Irlanda

5 068,800


Italia

8 446,080


Lussemburgo

254,400


Paesi Bassi

11 499,840


Regno Unito

14 716,391


[7]

 

 

4. Un quantitativo denominato "riserva comunitaria", è costituito allo scopo di completare, all'inizio di ciascun periodo di 12 mesi, i quantitativi garantiti degli Stati membri nei quali l'attuazione del regime del prelievo crea difficoltà particolari che possono incidere sulle loro strutture di approvvigionamento o di produzione. Le modalità di ripartizione di questa riserva sono stabilite secondo la procedura prevista al paragrafo 7.

Per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 la riserva comunitaria è fissata a 393 000 tonnellate. Per i periodi annuali successivi il volume della riserva sarà riveduto per tener conto dell'evoluzione del mercato e dei quantitativi disponibili, secondo la procedura di cui al paragrafo 6. [8]

5. I prelievi di cui al presente articolo sono considerati parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli e sono destinati al finanziamento delle spese nel settore lattiero.

Il Consiglio può decidere, secondo la procedure di cui al paragrafo 6, che il ricavato dei prelievi sia destinato, in talune condizioni, al finanziamento di misure nazionali di aiuto alla cessazione definitiva della produzione lattiera. [9]

6. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa le norme generali per l'applicazione del presente articolo, in particolare quelle concernenti la determinazione dei quantitativi di riferimento, nonché l'importo dei prelievi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Secondo la stessa procedura il Consiglio limita, in caso di necessità, le cessioni temporanee di cui al paragrafo 1 bis. [10]

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30.

Secondo la stessa procedura possono essere adattati, sulla base di dati statistici oggettivi e debitamente giustificati, i quantitativi indicati al paragrafo 3, secondo e terzo comma, per tener conto delle modifiche strutturali che si ripercuotono, da un lato, sulle consegne agli acquirenti e, dall'altro, sulle vendite dirette al consumo.

Questi adattamenti non possono comportare, per uno Stato membro interessato, un aumento della somma del quantitativo globale garantito indicato al paragrafo 3 e del quantitativo totale fissato per le vendite dirette. [11]

8. Alla fine del terzo periodo d'applicazione di 12 mesi la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di prelievo di cui al presente articolo.

 


Note:

1 Per l'applicazione del presente articolo al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca vedi l'art. 9, comma 1, Regolamento 4 dicembre 1990, n. 3577/90, pubblicato nel G.U.C.E. 17 dicembre 1990, n. 353, Serie L.

 

2 Articolo inserito dall'art. 1, Regolamento 31 marzo 1984, n. 856/84, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

3 Paragrafo modificato dall'art. 1, numero 1), Regolamento 16 marzo 1987, n. 773/87, a decorrere dal 1° aprile 1987, dall'art. 1, Regolamento 21 marzo 1988, n. 744/88, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1), Regolamento 25 aprile 1988, n. 1109/88, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

4 Paragrafo inserito dall'art. 1, Regolamento 5 ottobre 1987, n. 2998/87, con i termini di decorrenza indicati dall'art. 2 del medesimo regolamento e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 11 dicembre 1989, n. 3879/89, con i termini di decorrenza indicati dall'art. 2 del medesimo regolamento.

 

5 Paragrafo modificato dall'art. 1, Regolamento 4 giugno 1984, n. 1557/84, a decorrere dal 1° aprile 1984, dall'art. 1, Regolamento 26 febbraio 1985, n. 591/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento, modificato dagli Atti pubblicati nel G.U.C.E. 15 novembre 1985, n. 302, Serie L, dall'art. 1, comma 1, numero 1, Regolamento 6 maggio 1986, n. 1335/86, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento, dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 25 aprile 1988, n. 1109/88, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 11 dicembre 1989, n. 3879/89, con i termini di decorrenza indicati dall'art. 2 del medesimo regolamento.

 

6 Per le deroghe al presente paragrafo vedi l'art. 1, Regolamento 23 luglio 1985, n. 2033/85, pubblicato nel G.U.C.E. 24 luglio 1985, n. 192, Serie L.

 

7 Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, numero 3), Regolamento 11 dicembre 1989, n. 3879/89, con i termini di decorrenza indicati dall'art. 2 del medesimo regolamento.

 

8 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

9 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

10 Paragrafo modificato dall'art. 1, Regolamento 20 marzo 1989, n. 763/89, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

11 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 3, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 5 quater [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 11 dicembre 1989, n. 3879/89.

 

1. Durante otto periodi consecutivi di 12 mesi con inizio dal 1 aprile 1984, è istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca. Questo prelievo ha lo scopo di mantenere sotto controllo la crescita della produzione lattiera pur permettendo gli sviluppi e gli adeguamenti strutturali necessari, tenendo conto della diversità delle situazioni nazionali, regionali o delle zone di raccolta nella Comunità. Tuttavia il primo periodo inizia il 2 aprile 1984.

Il regime del prelievo è attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo una delle formule seguenti:

Formula A

- Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

 

 

Formula B

- Un prelievo è dovuto da ogni acquirente di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi di latte o di equivalente latte che gli sono stati consegnati da produttori e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

- Qualora i quantitativi consegnati superino il quantitativo di riferimento dell'acquirente, quest'ultimo trasferisce il prelievo sui produttori che hanno contribuito al superamento di tale quantitativo di riferimento dopo aver ripartito tra loro i quantitativi che possono essere ridistribuiti in proporzione ai quantitativi di riferimento individuali. Qualora i quantitativi consegnati siano uguali o inferiori al quantitativo di riferimento dell'acquirente, lo Stato membro può nondimeno esigere il pagamento dell'intero prelievo da parte di tutti i produttori che abbiano superato il proprio quantitativo di riferimento di almeno il 10% o di almeno 20 000 kg.

- Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che i quantitativi che possono formare oggetto di una ridistribuzione siano riassegnati in via prioritaria a determinati produttori che consegnano a tale acquirente o ad un altro acquirente, individuati in base a criteri obiettivi.

- Il secondo trattino e, qualora i quantitativi consegnati eccedano il quantitativo di riferimento dell'acquirente, il terzo trattino possono essere applicati per la prima volta al momento del conteggio finale relativo al periodo 1986/1987. Il terzo trattino, nel caso in cui i quantitativi consegnati siano uguali od inferiori al quantitativo di riferimento dell'acquirente, possono essere applicati per la prima volta al momento del conteggio finale relativo al periodo 1987/1988. [2]

 

 

 

1 bis. Gli Stati membri possono autorizzare cessioni temporanee, all'inizio di ciascun periodo di dodici mesi e per la durata di questo periodo, della parte del quantitativo di riferimento individuale che non sarà utilizzata dal produttore che ne dispone.

Gli Stati membri possono limitare le operazioni di cessione a talune categorie di produttori e in funzione delle strutture della produzione lattiera nelle regioni o zona di raccolta interessate. [3]

2. Il prelievo è del pari dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha venduto direttamente per il consumo e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, la somma di quantitativi di riferimento di cui al paragrafo 1 non può superare un quantitativo globale garantito pari alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari in ciascuno degli Stati membri durante l'anno civile 1981, aumentati dell'1%.

Il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:


(in migliaia di tonnellate)


Belgio

3 101


Danimarca

4 882


Germania

23 423


Grecia

467


Spagna

4 650


Francia

25 494


Irlanda

5 280


Italia

8 798


Lussemburgo

265


Paesi Bassi

11 979


Regno Unito

15 329,574


a) per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 163


Danimarca

4 932


Germania

23 487


Grecia

472


Francia

25 585


Irlanda

5 280


Italia

8 798


Lussemburgo

268


Paesi Bassi

12 052


Regno Unito

15 487


 

b) per il periodo dal 1° aprile 1987 al 31 marzo 1988 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 097,780


Danimarca

4 784,360


Germania

22 954,540


Grecia

457,660


Spagna

4 557,000


Francia

24 984,120


Irlanda

5 174,400


Italia

8 622,040


Lussemburgo

259,700


Paesi Bassi

11 739,420


Regno Unito

15 022,983


 

c) per ciascuno dei quattro periodi di 12 mesi compresi tra il 1° aprile 1988 e il 31 marzo 1992 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 121,861


Danimarca

4 735,540


Germania

22 753,310


Grecia

520,890


Spagna

4 560,500


Francia

24 964,980


Irlanda

5 121,600


Italia

8 534,060


Lussemburgo

257,050


Paesi Bassi

11 619,630


Regno Unito

14 869,687


[4] [5]

 

 

4. Un quantitativo denominato "riserva comunitaria", è costituito allo scopo di completare, all'inizio di ciascun periodo di 12 mesi, i quantitativi garantiti degli Stati membri nei quali l'attuazione del regime del prelievo crea difficoltà particolari che possono incidere sulle loro strutture di approvvigionamento o di produzione. Le modalità di ripartizione di questa riserva sono stabilite secondo la procedura prevista al paragrafo 7.

Per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 la riserva comunitaria è fissata a 393 000 tonnellate. Per i periodi annuali successivi il volume della riserva sarà riveduto per tener conto dell'evoluzione del mercato e dei quantitativi disponibili, secondo la procedura di cui al paragrafo 6. [6]

5. I prelievi di cui al presente articolo sono considerati parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli e sono destinati al finanziamento delle spese nel settore lattiero.

Il Consiglio può decidere, secondo la procedure di cui al paragrafo 6, che il ricavato dei prelievi sia destinato, in talune condizioni, al finanziamento di misure nazionali di aiuto alla cessazione definitiva della produzione lattiera. [7]

6. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa le norme generali per l'applicazione del presente articolo, in particolare quelle concernenti la determinazione dei quantitativi di riferimento, nonché l'importo dei prelievi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Secondo la stessa procedura il Consiglio limita, in caso di necessità, le cessioni temporanee di cui al paragrafo 1 bis. [8]

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30.

Secondo la stessa procedura possono essere adattati, sulla base di dati statistici oggettivi e debitamente giustificati, i quantitativi indicati al paragrafo 3, secondo e terzo comma, per tener conto delle modifiche strutturali che si ripercuotono, da un lato, sulle consegne agli acquirenti e, dall'altro, sulle vendite dirette al consumo.

Questi adattamenti non possono comportare, per uno Stato membro interessato, un aumento della somma del quantitativo globale garantito indicato al paragrafo 3 e del quantitativo totale fissato per le vendite dirette. [9]

8. Alla fine del terzo periodo d'applicazione di 12 mesi la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di prelievo di cui al presente articolo.

 


Note:

1 Articolo inserito dall'art. 1, Regolamento 31 marzo 1984, n. 856/84, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

2 Paragrafo modificato dall'art. 1, numero 1), Regolamento 16 marzo 1987, n. 773/87, a decorrere dal 1° aprile 1987, dall'art. 1, Regolamento 21 marzo 1988, n. 744/88, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1), Regolamento 25 aprile 1988, n. 1109/88, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

3 Paragrafo inserito dall'art. 1, Regolamento 5 ottobre 1987, n. 2998/87, con i termini di decorrenza indicati dall'art. 2 del medesimo regolamento.

 

4 Paragrafo modificato dall'art. 1, Regolamento 4 giugno 1984, n. 1557/84, a decorrere dal 1° aprile 1984, dall'art. 1, Regolamento 26 febbraio 1985, n. 591/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento, modificato dagli Atti pubblicati nel G.U.C.E. 15 novembre 1985, n. 302, Serie L, modificato dall'art. dall'art. 1, comma 1, numero 1, Regolamento 6 maggio 1986, n. 1335/86, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 25 aprile 1988, n. 1109/88, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

5 Per le deroghe al presente paragrafo vedi l'art. 1, Regolamento 23 luglio 1985, n. 2033/85, pubblicato nel G.U.C.E. 24 luglio 1985, n. 192, Serie L.

 

6 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

7 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

8 Paragrafo modificato dall'art. 1, Regolamento 20 marzo 1989, n. 763/89, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

9 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 3, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 5 quater [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 20 marzo 1989, n. 763/89.

 

1. Durante otto periodi consecutivi di 12 mesi con inizio dal 1 aprile 1984, è istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca. Questo prelievo ha lo scopo di mantenere sotto controllo la crescita della produzione lattiera pur permettendo gli sviluppi e gli adeguamenti strutturali necessari, tenendo conto della diversità delle situazioni nazionali, regionali o delle zone di raccolta nella Comunità. Tuttavia il primo periodo inizia il 2 aprile 1984.

Il regime del prelievo è attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo una delle formule seguenti:

Formula A

- Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

 

 

Formula B

- Un prelievo è dovuto da ogni acquirente di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi di latte o di equivalente latte che gli sono stati consegnati da produttori e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

- Qualora i quantitativi consegnati superino il quantitativo di riferimento dell'acquirente, quest'ultimo trasferisce il prelievo sui produttori che hanno contribuito al superamento di tale quantitativo di riferimento dopo aver ripartito tra loro i quantitativi che possono essere ridistribuiti in proporzione ai quantitativi di riferimento individuali. Qualora i quantitativi consegnati siano uguali o inferiori al quantitativo di riferimento dell'acquirente, lo Stato membro può nondimeno esigere il pagamento dell'intero prelievo da parte di tutti i produttori che abbiano superato il proprio quantitativo di riferimento di almeno il 10% o di almeno 20 000 kg.

- Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che i quantitativi che possono formare oggetto di una ridistribuzione siano riassegnati in via prioritaria a determinati produttori che consegnano a tale acquirente o ad un altro acquirente, individuati in base a criteri obiettivi.

- Il secondo trattino e, qualora i quantitativi consegnati eccedano il quantitativo di riferimento dell'acquirente, il terzo trattino possono essere applicati per la prima volta al momento del conteggio finale relativo al periodo 1986/1987. Il terzo trattino, nel caso in cui i quantitativi consegnati siano uguali od inferiori al quantitativo di riferimento dell'acquirente, possono essere applicati per la prima volta al momento del conteggio finale relativo al periodo 1987/1988. [2]

 

 

 

1 bis. Gli Stati membri possono autorizzare cessioni temporanee, all'inizio di ciascun periodo di dodici mesi e per la durata di questo periodo, della parte del quantitativo di riferimento individuale che non sarà utilizzata dal produttore che ne dispone.

Gli Stati membri possono limitare le operazioni di cessione a talune categorie di produttori e in funzione delle strutture della produzione lattiera nelle regioni o zona di raccolta interessate. [3]

2. Il prelievo è del pari dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha venduto direttamente per il consumo e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, la somma di quantitativi di riferimento di cui al paragrafo 1 non può superare un quantitativo globale garantito pari alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari in ciascuno degli Stati membri durante l'anno civile 1981, aumentati dell'1%.

Il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:


(in migliaia di tonnellate)


Belgio

3 101


Danimarca

4 882


Germania

23 423


Grecia

467


Spagna

4 650


Francia

25 494


Irlanda

5 280


Italia

8 798


Lussemburgo

265


Paesi Bassi

11 979


Regno Unito

15 329,574


a) per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 163


Danimarca

4 932


Germania

23 487


Grecia

472


Francia

25 585


Irlanda

5 280


Italia

8 798


Lussemburgo

268


Paesi Bassi

12 052


Regno Unito

15 487


 

b) per il periodo dal 1° aprile 1987 al 31 marzo 1988 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 097,780


Danimarca

4 784,360


Germania

22 954,540


Grecia

457,660


Spagna

4 557,000


Francia

24 984,120


Irlanda

5 174,400


Italia

8 622,040


Lussemburgo

259,700


Paesi Bassi

11 739,420


Regno Unito

15 022,983


 

c) per ciascuno dei quattro periodi di 12 mesi compresi tra il 1° aprile 1988 e il 31 marzo 1992 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 121,861


Danimarca

4 735,540


Germania

22 753,310


Grecia

520,890


Spagna

4 560,500


Francia

24 964,980


Irlanda

5 121,600


Italia

8 534,060


Lussemburgo

257,050


Paesi Bassi

11 619,630


Regno Unito

14 869,687


[4] [5]

 

 

4. Un quantitativo denominato "riserva comunitaria", è costituito allo scopo di completare, all'inizio di ciascun periodo di 12 mesi, i quantitativi garantiti degli Stati membri nei quali l'attuazione del regime del prelievo crea difficoltà particolari che possono incidere sulle loro strutture di approvvigionamento o di produzione. Le modalità di ripartizione di questa riserva sono stabilite secondo la procedura prevista al paragrafo 7.

Per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 la riserva comunitaria è fissata a 393 000 tonnellate. Per i periodi annuali successivi il volume della riserva sarà riveduto per tener conto dell'evoluzione del mercato e dei quantitativi disponibili, secondo la procedura di cui al paragrafo 6. [6]

5. I prelievi di cui al presente articolo sono considerati parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli e sono destinati al finanziamento delle spese nel settore lattiero.

Il Consiglio può decidere, secondo la procedure di cui al paragrafo 6, che il ricavato dei prelievi sia destinato, in talune condizioni, al finanziamento di misure nazionali di aiuto alla cessazione definitiva della produzione lattiera. [7]

6. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa le norme generali per l'applicazione del presente articolo, in particolare quelle concernenti la determinazione dei quantitativi di riferimento, nonché l'importo dei prelievi di cui ai paragrafi 1 e 2.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30.

Secondo la stessa procedura possono essere adattati, sulla base di dati statistici oggettivi e debitamente giustificati, i quantitativi indicati al paragrafo 3, secondo e terzo comma, per tener conto delle modifiche strutturali che si ripercuotono, da un lato, sulle consegne agli acquirenti e, dall'altro, sulle vendite dirette al consumo.

Questi adattamenti non possono comportare, per uno Stato membro interessato, un aumento della somma del quantitativo globale garantito indicato al paragrafo 3 e del quantitativo totale fissato per le vendite dirette. [8]

8. Alla fine del terzo periodo d'applicazione di 12 mesi la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di prelievo di cui al presente articolo.

 


Note:

1 Articolo inserito dall'art. 1, Regolamento 31 marzo 1984, n. 856/84, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

2 Paragrafo modificato dall'art. 1, numero 1), Regolamento 16 marzo 1987, n. 773/87, a decorrere dal 1° aprile 1987, dall'art. 1, Regolamento 21 marzo 1988, n. 744/88, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1), Regolamento 25 aprile 1988, n. 1109/88, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

3 Paragrafo inserito dall'art. 1, Regolamento 5 ottobre 1987, n. 2998/87, con i termini di decorrenza indicati dall'art. 2 del medesimo regolamento.

 

4 Paragrafo modificato dall'art. 1, Regolamento 4 giugno 1984, n. 1557/84, a decorrere dal 1° aprile 1984, dall'art. 1, Regolamento 26 febbraio 1985, n. 591/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento, modificato dagli Atti pubblicati nel G.U.C.E. 15 novembre 1985, n. 302, Serie L, modificato dall'art. dall'art. 1, comma 1, numero 1, Regolamento 6 maggio 1986, n. 1335/86, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 25 aprile 1988, n. 1109/88, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

5 Per le deroghe al presente paragrafo vedi l'art. 1, Regolamento 23 luglio 1985, n. 2033/85, pubblicato nel G.U.C.E. 24 luglio 1985, n. 192, Serie L.

 

6 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

7 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

8 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 3, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 5 quater [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 25 aprile 1988, n. 1109/88.

 

1. Durante 5 periodi consecutivi di 12 mesi con inizio dal 1 aprile 1984, è istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca. Questo prelievo ha lo scopo di mantenere sotto controllo la crescita della produzione lattiera pur permettendo gli sviluppi e gli adeguamenti strutturali necessari, tenendo conto della diversità delle situazioni nazionali, regionali o delle zone di raccolta nella Comunità. Tuttavia il primo periodo inizia il 2 aprile 1984.

Il regime del prelievo è attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo una delle formule seguenti:

Formula A

- Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

 

 

Formula B

- Un prelievo è dovuto da ogni acquirente di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi di latte o di equivalente latte che gli sono stati consegnati da produttori e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

- Qualora i quantitativi consegnati superino il quantitativo di riferimento dell'acquirente, quest'ultimo trasferisce il prelievo sui produttori che hanno contribuito al superamento di tale quantitativo di riferimento dopo aver ripartito tra loro i quantitativi che possono essere ridistribuiti in proporzione ai quantitativi di riferimento individuali. Qualora i quantitativi consegnati siano uguali o inferiori al quantitativo di riferimento dell'acquirente, lo Stato membro può nondimeno esigere il pagamento dell'intero prelievo da parte di tutti i produttori che abbiano superato il proprio quantitativo di riferimento di almeno il 10% o di almeno 20 000 kg.

- Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che i quantitativi che possono formare oggetto di una ridistribuzione siano riassegnati in via prioritaria a determinati produttori che consegnano a tale acquirente o ad un altro acquirente, individuati in base a criteri obiettivi.

- Il secondo trattino e, qualora i quantitativi consegnati eccedano il quantitativo di riferimento dell'acquirente, il terzo trattino possono essere applicati per la prima volta al momento del conteggio finale relativo al periodo 1986/1987. Il terzo trattino, nel caso in cui i quantitativi consegnati siano uguali od inferiori al quantitativo di riferimento dell'acquirente, possono essere applicati per la prima volta al momento del conteggio finale relativo al periodo 1987/1988. [2]

 

 

 

1 bis. Gli Stati membri possono autorizzare cessioni temporanee, all'inizio di ciascun periodo di dodici mesi e per la durata di questo periodo, della parte del quantitativo di riferimento individuale che non sarà utilizzata dal produttore che ne dispone.

Gli Stati membri possono limitare le operazioni di cessione a talune categorie di produttori e in funzione delle strutture della produzione lattiera nelle regioni o zona di raccolta interessate. [3]

2. Il prelievo è del pari dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha venduto direttamente per il consumo e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, la somma di quantitativi di riferimento di cui al paragrafo 1 non può superare un quantitativo globale garantito pari alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari in ciascuno degli Stati membri durante l'anno civile 1981, aumentati dell'1%.

Il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:


(in migliaia di tonnellate)


Belgio

3 101


Danimarca

4 882


Germania

23 423


Grecia

467


Spagna

4 650


Francia

25 494


Irlanda

5 280


Italia

8 798


Lussemburgo

265


Paesi Bassi

11 979


Regno Unito

15 329,574


a) per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 163


Danimarca

4 932


Germania

23 487


Grecia

472


Francia

25 585


Irlanda

5 280


Italia

8 798


Lussemburgo

268


Paesi Bassi

12 052


Regno Unito

15 487


 

b) per il periodo dal 1° aprile 1987 al 31 marzo 1988 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 097,780


Danimarca

4 784,360


Germania

22 954,540


Grecia

457,660


Spagna

4 557,000


Francia

24 984,120


Irlanda

5 174,400


Italia

8 622,040


Lussemburgo

259,700


Paesi Bassi

11 739,420


Regno Unito

15 022,983


 

c) per il periodo dal 1° aprile 1988 al 31 marzo 1989 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 066,170


Danimarca

4 735,540


Germania

22 720,310


Grecia

452,990


Spagna

4 510,500


Francia

24 729,180


Irlanda

5 121,600


Italia

8 534,060


Lussemburgo

257,050


Paesi Bassi

11 619,630


Regno Unito

14 869,687


[4] [5]

 

 

4. Un quantitativo denominato "riserva comunitaria", è costituito allo scopo di completare, all'inizio di ciascun periodo di 12 mesi, i quantitativi garantiti degli Stati membri nei quali l'attuazione del regime del prelievo crea difficoltà particolari che possono incidere sulle loro strutture di approvvigionamento o di produzione. Le modalità di ripartizione di questa riserva sono stabilite secondo la procedura prevista al paragrafo 7.

Per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 la riserva comunitaria è fissata a 393 000 tonnellate. Per i periodi annuali successivi il volume della riserva sarà riveduto per tener conto dell'evoluzione del mercato e dei quantitativi disponibili, secondo la procedura di cui al paragrafo 6. [6]

5. I prelievi di cui al presente articolo sono considerati parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli e sono destinati al finanziamento delle spese nel settore lattiero.

Il Consiglio può decidere, secondo la procedure di cui al paragrafo 6, che il ricavato dei prelievi sia destinato, in talune condizioni, al finanziamento di misure nazionali di aiuto alla cessazione definitiva della produzione lattiera. [7]

6. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa le norme generali per l'applicazione del presente articolo, in particolare quelle concernenti la determinazione dei quantitativi di riferimento, nonché l'importo dei prelievi di cui ai paragrafi 1 e 2.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30.

Secondo la stessa procedura possono essere adattati, sulla base di dati statistici oggettivi e debitamente giustificati, i quantitativi indicati al paragrafo 3, secondo e terzo comma, per tener conto delle modifiche strutturali che si ripercuotono, da un lato, sulle consegne agli acquirenti e, dall'altro, sulle vendite dirette al consumo.

Questi adattamenti non possono comportare, per uno Stato membro interessato, un aumento della somma del quantitativo globale garantito indicato al paragrafo 3 e del quantitativo totale fissato per le vendite dirette. [8]

8. Alla fine del terzo periodo d'applicazione di 12 mesi la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di prelievo di cui al presente articolo.

 


Note:

1 Articolo inserito dall'art. 1, Regolamento 31 marzo 1984, n. 856/84, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

2 Paragrafo modificato dall'art. 1, numero 1), Regolamento 16 marzo 1987, n. 773/87, a decorrere dal 1° aprile 1987 e, successivamente, dall'art. 1, Regolamento 21 marzo 1988, n. 744/88, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

3 Paragrafo inserito dall'art. 1, Regolamento 5 ottobre 1987, n. 2998/87, con i termini di decorrenza indicati dall'art. 2 del medesimo regolamento.

 

4 Paragrafo modificato dall'art. 1, Regolamento 4 giugno 1984, n. 1557/84, a decorrere dal 1° aprile 1984, dall'art. 1, Regolamento 26 febbraio 1985, n. 591/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento e, successivamente, dagli Atti pubblicati nel G.U.C.E. 15 novembre 1985, n. 302, Serie L e, successivamente, dall'art. dall'art. 1, comma 1, numero 1, Regolamento 6 maggio 1986, n. 1335/86, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

5 Per le deroghe al presente paragrafo vedi l'art. 1, Regolamento 23 luglio 1985, n. 2033/85, pubblicato nel G.U.C.E. 24 luglio 1985, n. 192, Serie L.

 

6 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

7 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

8 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 3, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 5 quater [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 21 marzo 1988, n. 744/88.

 

1. Durante 5 periodi consecutivi di 12 mesi con inizio dal 1 aprile 1984, è istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca. Questo prelievo ha lo scopo di mantenere sotto controllo la crescita della produzione lattiera pur permettendo gli sviluppi e gli adeguamenti strutturali necessari, tenendo conto della diversità delle situazioni nazionali, regionali o delle zone di raccolta nella Comunità. Tuttavia il primo periodo inizia il 2 aprile 1984.

Il regime del prelievo è attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo una delle formule seguenti:

Formula A

- Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

 

 

Formula B

- Un prelievo è dovuto da ogni acquirente di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi di latte o di equivalente latte che gli sono stati consegnati da produttori e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

- Qualora i quantitativi consegnati superino il quantitativo di riferimento dell'acquirente, quest'ultimo trasferisce il prelievo sui produttori che hanno contribuito al superamento di tale quantitativo di riferimento dopo aver ripartito tra loro i quantitativi che possono essere ridistribuiti in proporzione ai quantitativi di riferimento individuali.

Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere che i quantitativi che possono formare oggetto di una ridistribuzione siano riassegnati in via prioritaria a determinati produttori che consegnano a tale acquirente o a un altro acquirente, individuati in base a criteri obiettivi.

- Qualora i quantitativi consegnati siano pari o inferiori al quantitativo di riferimento dell'acquirente, lo Stato membro può comunque prevedere che il prelievo sia dovuto nella sua totalità da tutti i produttori che abbiano superato il loro quantitativo di riferimento di almeno 10% o di almeno 20 000 kg.

- Una prima applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo trattino può avvenire al momento del conteggio finale relativo alla campagna 1986/1987. [2]

 

 

 

1 bis. Gli Stati membri possono autorizzare cessioni temporanee, all'inizio di ciascun periodo di dodici mesi e per la durata di questo periodo, della parte del quantitativo di riferimento individuale che non sarà utilizzata dal produttore che ne dispone.

Gli Stati membri possono limitare le operazioni di cessione a talune categorie di produttori e in funzione delle strutture della produzione lattiera nelle regioni o zona di raccolta interessate. [3]

2. Il prelievo è del pari dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha venduto direttamente per il consumo e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, la somma di quantitativi di riferimento di cui al paragrafo 1 non può superare un quantitativo globale garantito pari alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari in ciascuno degli Stati membri durante l'anno civile 1981, aumentati dell'1%.

Il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:


(in migliaia di tonnellate)


Belgio

3 101


Danimarca

4 882


Germania

23 423


Grecia

467


Spagna

4 650


Francia

25 494


Irlanda

5 280


Italia

8 798


Lussemburgo

265


Paesi Bassi

11 979


Regno Unito

15 329,574


a) per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 163


Danimarca

4 932


Germania

23 487


Grecia

472


Francia

25 585


Irlanda

5 280


Italia

8 798


Lussemburgo

268


Paesi Bassi

12 052


Regno Unito

15 487


 

b) per il periodo dal 1° aprile 1987 al 31 marzo 1988 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 097,780


Danimarca

4 784,360


Germania

22 954,540


Grecia

457,660


Spagna

4 557,000


Francia

24 984,120


Irlanda

5 174,400


Italia

8 622,040


Lussemburgo

259,700


Paesi Bassi

11 739,420


Regno Unito

15 022,983


 

c) per il periodo dal 1° aprile 1988 al 31 marzo 1989 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 066,170


Danimarca

4 735,540


Germania

22 720,310


Grecia

452,990


Spagna

4 510,500


Francia

24 729,180


Irlanda

5 121,600


Italia

8 534,060


Lussemburgo

257,050


Paesi Bassi

11 619,630


Regno Unito

14 869,687


[4] [5]

 

 

4. Un quantitativo denominato "riserva comunitaria", è costituito allo scopo di completare, all'inizio di ciascun periodo di 12 mesi, i quantitativi garantiti degli Stati membri nei quali l'attuazione del regime del prelievo crea difficoltà particolari che possono incidere sulle loro strutture di approvvigionamento o di produzione. Le modalità di ripartizione di questa riserva sono stabilite secondo la procedura prevista al paragrafo 7.

Per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 la riserva comunitaria è fissata a 393 000 tonnellate. Per i periodi annuali successivi il volume della riserva sarà riveduto per tener conto dell'evoluzione del mercato e dei quantitativi disponibili, secondo la procedura di cui al paragrafo 6. [6]

5. I prelievi di cui al presente articolo sono considerati parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli e sono destinati al finanziamento delle spese nel settore lattiero.

Il Consiglio può decidere, secondo la procedure di cui al paragrafo 6, che il ricavato dei prelievi sia destinato, in talune condizioni, al finanziamento di misure nazionali di aiuto alla cessazione definitiva della produzione lattiera. [7]

6. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa le norme generali per l'applicazione del presente articolo, in particolare quelle concernenti la determinazione dei quantitativi di riferimento, nonché l'importo dei prelievi di cui ai paragrafi 1 e 2.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30.

Secondo la stessa procedura possono essere adattati, sulla base di dati statistici oggettivi e debitamente giustificati, i quantitativi indicati al paragrafo 3, secondo e terzo comma, per tener conto delle modifiche strutturali che si ripercuotono, da un lato, sulle consegne agli acquirenti e, dall'altro, sulle vendite dirette al consumo.

Questi adattamenti non possono comportare, per uno Stato membro interessato, un aumento della somma del quantitativo globale garantito indicato al paragrafo 3 e del quantitativo totale fissato per le vendite dirette. [8]

8. Alla fine del terzo periodo d'applicazione di 12 mesi la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di prelievo di cui al presente articolo.

 


Note:

1 Articolo inserito dall'art. 1, Regolamento 31 marzo 1984, n. 856/84, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

2 Paragrafo modificato dall'art. 1, numero 1), Regolamento 16 marzo 1987, n. 773/87, a decorrere dal 1° aprile 1987.

 

3 Paragrafo inserito dall'art. 1, Regolamento 5 ottobre 1987, n. 2998/87, con i termini di decorrenza indicati dall'art. 2 del medesimo regolamento.

 

4 Paragrafo modificato dall'art. 1, Regolamento 4 giugno 1984, n. 1557/84, a decorrere dal 1° aprile 1984, dall'art. 1, Regolamento 26 febbraio 1985, n. 591/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento e, successivamente, dagli Atti pubblicati nel G.U.C.E. 15 novembre 1985, n. 302, Serie L e, successivamente, dall'art. dall'art. 1, comma 1, numero 1, Regolamento 6 maggio 1986, n. 1335/86, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

5 Per le deroghe al presente paragrafo vedi l'art. 1, Regolamento 23 luglio 1985, n. 2033/85, pubblicato nel G.U.C.E. 24 luglio 1985, n. 192, Serie L.

 

6 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

7 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

8 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 3, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 5 quater [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 5 ottobre 1987, n. 2998/87.

 

1. Durante 5 periodi consecutivi di 12 mesi con inizio dal 1 aprile 1984, è istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca. Questo prelievo ha lo scopo di mantenere sotto controllo la crescita della produzione lattiera pur permettendo gli sviluppi e gli adeguamenti strutturali necessari, tenendo conto della diversità delle situazioni nazionali, regionali o delle zone di raccolta nella Comunità. Tuttavia il primo periodo inizia il 2 aprile 1984.

Il regime del prelievo è attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo una delle formule seguenti:

Formula A

- Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

 

 

Formula B

- Un prelievo è dovuto da ogni acquirente di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi di latte o di equivalente latte che gli sono stati consegnati da produttori e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

- Qualora i quantitativi consegnati superino il quantitativo di riferimento dell'acquirente, quest'ultimo trasferisce il prelievo sui produttori che hanno contribuito al superamento di tale quantitativo di riferimento dopo aver ripartito tra loro i quantitativi che possono essere ridistribuiti in proporzione ai quantitativi di riferimento individuali.

Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere che i quantitativi che possono formare oggetto di una ridistribuzione siano riassegnati in via prioritaria a determinati produttori che consegnano a tale acquirente o a un altro acquirente, individuati in base a criteri obiettivi.

- Qualora i quantitativi consegnati siano pari o inferiori al quantitativo di riferimento dell'acquirente, lo Stato membro può comunque prevedere che il prelievo sia dovuto nella sua totalità da tutti i produttori che abbiano superato il loro quantitativo di riferimento di almeno 10% o di almeno 20 000 kg.

- Una prima applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo trattino può avvenire al momento del conteggio finale relativo alla campagna 1986/1987. [2]

 

 

 

2. Il prelievo è del pari dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha venduto direttamente per il consumo e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, la somma di quantitativi di riferimento di cui al paragrafo 1 non può superare un quantitativo globale garantito pari alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari in ciascuno degli Stati membri durante l'anno civile 1981, aumentati dell'1%.

Il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:


(in migliaia di tonnellate)


Belgio

3 101


Danimarca

4 882


Germania

23 423


Grecia

467


Spagna

4 650


Francia

25 494


Irlanda

5 280


Italia

8 798


Lussemburgo

265


Paesi Bassi

11 979


Regno Unito

15 329,574


a) per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 163


Danimarca

4 932


Germania

23 487


Grecia

472


Francia

25 585


Irlanda

5 280


Italia

8 798


Lussemburgo

268


Paesi Bassi

12 052


Regno Unito

15 487


 

b) per il periodo dal 1° aprile 1987 al 31 marzo 1988 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 097,780


Danimarca

4 784,360


Germania

22 954,540


Grecia

457,660


Spagna

4 557,000


Francia

24 984,120


Irlanda

5 174,400


Italia

8 622,040


Lussemburgo

259,700


Paesi Bassi

11 739,420


Regno Unito

15 022,983


 

c) per il periodo dal 1° aprile 1988 al 31 marzo 1989 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 066,170


Danimarca

4 735,540


Germania

22 720,310


Grecia

452,990


Spagna

4 510,500


Francia

24 729,180


Irlanda

5 121,600


Italia

8 534,060


Lussemburgo

257,050


Paesi Bassi

11 619,630


Regno Unito

14 869,687


[3] [4]

 

 

4. Un quantitativo denominato "riserva comunitaria", è costituito allo scopo di completare, all'inizio di ciascun periodo di 12 mesi, i quantitativi garantiti degli Stati membri nei quali l'attuazione del regime del prelievo crea difficoltà particolari che possono incidere sulle loro strutture di approvvigionamento o di produzione. Le modalità di ripartizione di questa riserva sono stabilite secondo la procedura prevista al paragrafo 7.

Per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 la riserva comunitaria è fissata a 393 000 tonnellate. Per i periodi annuali successivi il volume della riserva sarà riveduto per tener conto dell'evoluzione del mercato e dei quantitativi disponibili, secondo la procedura di cui al paragrafo 6. [5]

5. I prelievi di cui al presente articolo sono considerati parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli e sono destinati al finanziamento delle spese nel settore lattiero.

Il Consiglio può decidere, secondo la procedure di cui al paragrafo 6, che il ricavato dei prelievi sia destinato, in talune condizioni, al finanziamento di misure nazionali di aiuto alla cessazione definitiva della produzione lattiera. [6]

6. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa le norme generali per l'applicazione del presente articolo, in particolare quelle concernenti la determinazione dei quantitativi di riferimento, nonché l'importo dei prelievi di cui ai paragrafi 1 e 2.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30.

Secondo la stessa procedura possono essere adattati, sulla base di dati statistici oggettivi e debitamente giustificati, i quantitativi indicati al paragrafo 3, secondo e terzo comma, per tener conto delle modifiche strutturali che si ripercuotono, da un lato, sulle consegne agli acquirenti e, dall'altro, sulle vendite dirette al consumo.

Questi adattamenti non possono comportare, per uno Stato membro interessato, un aumento della somma del quantitativo globale garantito indicato al paragrafo 3 e del quantitativo totale fissato per le vendite dirette. [7]

8. Alla fine del terzo periodo d'applicazione di 12 mesi la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di prelievo di cui al presente articolo.

 


Note:

1 Articolo inserito dall'art. 1, Regolamento 31 marzo 1984, n. 856/84, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

2 Paragrafo modificato dall'art. 1, numero 1), Regolamento 16 marzo 1987, n. 773/87, a decorrere dal 1° aprile 1987.

 

3 Paragrafo modificato dall'art. 1, Regolamento 4 giugno 1984, n. 1557/84, a decorrere dal 1° aprile 1984, dall'art. 1, Regolamento 26 febbraio 1985, n. 591/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento e, successivamente, dagli Atti pubblicati nel G.U.C.E. 15 novembre 1985, n. 302, Serie L e, successivamente, dall'art. dall'art. 1, comma 1, numero 1, Regolamento 6 maggio 1986, n. 1335/86, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

4 Per le deroghe al presente paragrafo vedi l'art. 1, Regolamento 23 luglio 1985, n. 2033/85, pubblicato nel G.U.C.E. 24 luglio 1985, n. 192, Serie L.

 

5 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

6 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

7 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 3, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 5 quater [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 16 marzo 1987, n. 773/87.

 

1. Durante 5 periodi consecutivi di 12 mesi con inizio dal 1 aprile 1984, è istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca. Questo prelievo ha lo scopo di mantenere sotto controllo la crescita della produzione lattiera pur permettendo gli sviluppi e gli adeguamenti strutturali necessari, tenendo conto della diversità delle situazioni nazionali, regionali o delle zone di raccolta nella Comunità. Tuttavia il primo periodo inizia il 2 aprile 1984.

Il regime del prelievo è attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo una delle formule seguenti:

Formula A

- Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

 

 

Formula B

- Un prelievo è dovuto da ogni acquirente di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi di latte o di equivalente latte che gli sono stati consegnati da produttori e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

- L'acquirente tenuto al versamento del prelievo trasferisce quest'ultimo soltanto sui produttori che hanno aumentato le loro consegne, proporzionalmente al loro contributo al superamento del quantitativo di riferimento dell'acquirente.

 

 

2. Il prelievo è del pari dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha venduto direttamente per il consumo e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, la somma di quantitativi di riferimento di cui al paragrafo 1 non può superare un quantitativo globale garantito pari alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari in ciascuno degli Stati membri durante l'anno civile 1981, aumentati dell'1%.

Il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:


(in migliaia di tonnellate)


Belgio

3 101


Danimarca

4 882


Germania

23 423


Grecia

467


Spagna

4 650


Francia

25 494


Irlanda

5 280


Italia

8 798


Lussemburgo

265


Paesi Bassi

11 979


Regno Unito

15 329,574


a) per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 163


Danimarca

4 932


Germania

23 487


Grecia

472


Francia

25 585


Irlanda

5 280


Italia

8 798


Lussemburgo

268


Paesi Bassi

12 052


Regno Unito

15 487


 

b) per il periodo dal 1° aprile 1987 al 31 marzo 1988 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 097,780


Danimarca

4 784,360


Germania

22 954,540


Grecia

457,660


Spagna

4 557,000


Francia

24 984,120


Irlanda

5 174,400


Italia

8 622,040


Lussemburgo

259,700


Paesi Bassi

11 739,420


Regno Unito

15 022,983


 

c) per il periodo dal 1° aprile 1988 al 31 marzo 1989 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 066,170


Danimarca

4 735,540


Germania

22 720,310


Grecia

452,990


Spagna

4 510,500


Francia

24 729,180


Irlanda

5 121,600


Italia

8 534,060


Lussemburgo

257,050


Paesi Bassi

11 619,630


Regno Unito

14 869,687


[2] [3]

 

 

4. Un quantitativo denominato "riserva comunitaria", è costituito allo scopo di completare, all'inizio di ciascun periodo di 12 mesi, i quantitativi garantiti degli Stati membri nei quali l'attuazione del regime del prelievo crea difficoltà particolari che possono incidere sulle loro strutture di approvvigionamento o di produzione. Le modalità di ripartizione di questa riserva sono stabilite secondo la procedura prevista al paragrafo 7.

Per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 la riserva comunitaria è fissata a 393 000 tonnellate. Per i periodi annuali successivi il volume della riserva sarà riveduto per tener conto dell'evoluzione del mercato e dei quantitativi disponibili, secondo la procedura di cui al paragrafo 6. [4]

5. I prelievi di cui al presente articolo sono considerati parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli e sono destinati al finanziamento delle spese nel settore lattiero.

Il Consiglio può decidere, secondo la procedure di cui al paragrafo 6, che il ricavato dei prelievi sia destinato, in talune condizioni, al finanziamento di misure nazionali di aiuto alla cessazione definitiva della produzione lattiera. [5]

6. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa le norme generali per l'applicazione del presente articolo, in particolare quelle concernenti la determinazione dei quantitativi di riferimento, nonché l'importo dei prelievi di cui ai paragrafi 1 e 2.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30.

Secondo la stessa procedura possono essere adattati, sulla base di dati statistici oggettivi e debitamente giustificati, i quantitativi indicati al paragrafo 3, secondo e terzo comma, per tener conto delle modifiche strutturali che si ripercuotono, da un lato, sulle consegne agli acquirenti e, dall'altro, sulle vendite dirette al consumo.

Questi adattamenti non possono comportare, per uno Stato membro interessato, un aumento della somma del quantitativo globale garantito indicato al paragrafo 3 e del quantitativo totale fissato per le vendite dirette. [6]

8. Alla fine del terzo periodo d'applicazione di 12 mesi la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di prelievo di cui al presente articolo.

 


Note:

1 Articolo inserito dall'art. 1, Regolamento 31 marzo 1984, n. 856/84, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

2 Paragrafo modificato dall'art. 1, Regolamento 4 giugno 1984, n. 1557/84, a decorrere dal 1° aprile 1984, dall'art. 1, Regolamento 26 febbraio 1985, n. 591/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento e, successivamente, dagli Atti pubblicati nel G.U.C.E. 15 novembre 1985, n. 302, Serie L e, successivamente, dall'art. dall'art. 1, comma 1, numero 1, Regolamento 6 maggio 1986, n. 1335/86, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

3 Per le deroghe al presente paragrafo vedi l'art. 1, Regolamento 23 luglio 1985, n. 2033/85, pubblicato nel G.U.C.E. 24 luglio 1985, n. 192, Serie L.

 

4 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

5 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

6 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 3, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 5 quater [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 6 maggio 1986, n. 1335/86.

 

1. Durante 5 periodi consecutivi di 12 mesi con inizio dal 1 aprile 1984, è istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca. Questo prelievo ha lo scopo di mantenere sotto controllo la crescita della produzione lattiera pur permettendo gli sviluppi e gli adeguamenti strutturali necessari, tenendo conto della diversità delle situazioni nazionali, regionali o delle zone di raccolta nella Comunità. Tuttavia il primo periodo inizia il 2 aprile 1984.

Il regime del prelievo è attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo una delle formule seguenti:

Formula A

- Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

 

 

Formula B

- Un prelievo è dovuto da ogni acquirente di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi di latte o di equivalente latte che gli sono stati consegnati da produttori e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

- L'acquirente tenuto al versamento del prelievo trasferisce quest'ultimo soltanto sui produttori che hanno aumentato le loro consegne, proporzionalmente al loro contributo al superamento del quantitativo di riferimento dell'acquirente.

 

 

2. Il prelievo è del pari dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha venduto direttamente per il consumo e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, la somma di quantitativi di riferimento di cui al paragrafo 1 non può superare un quantitativo globale garantito pari alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari in ciascuno degli Stati membri durante l'anno civile 1981, aumentati dell'1%.

Tale quantitativo globale garantito è fissato come segue :


(in migliaia di tonnellate)


Belgio

3 106


Danimarca

4 882


Germania

23 248


Grecia

467


Spagna

4 650


Francia

25 325


Irlanda

5 280


Italia

8 323


Lussemburgo

265


Paesi Bassi

11 929


Regno Unito

15 538


Tuttavia per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 163


Danimarca

4 932


Germania

23 487


Francia

25 585


Grecia

472


Irlanda

5 280


Italia

8 323


Lussemburgo

268


Paesi Bassi

12 052


Regno Unito

15 487


[2]

4. Un quantitativo denominato "riserva comunitaria", è costituito allo scopo di completare, all'inizio di ciascun periodo di 12 mesi, i quantitativi garantiti degli Stati membri nei quali l'attuazione del regime del prelievo crea difficoltà particolari che possono incidere sulle loro strutture di approvvigionamento o di produzione. Le modalità di ripartizione di questa riserva sono stabilite secondo la procedura prevista al paragrafo 7.

Per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 la riserva comunitaria è fissata a 393 000 tonnellate. Per i periodi annuali successivi il volume della riserva sarà riveduto per tener conto dell'evoluzione del mercato e dei quantitativi disponibili, secondo la procedura di cui al paragrafo 6. [3]

5. I prelievi di cui al presente articolo sono considerati parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli e sono destinati al finanziamento delle spese nel settore lattiero.

Il Consiglio può decidere, secondo la procedure di cui al paragrafo 6, che il ricavato dei prelievi sia destinato, in talune condizioni, al finanziamento di misure nazionali di aiuto alla cessazione definitiva della produzione lattiera. [4]

6. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa le norme generali per l'applicazione del presente articolo, in particolare quelle concernenti la determinazione dei quantitativi di riferimento, nonché l'importo dei prelievi di cui ai paragrafi 1 e 2.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30.

Secondo la stessa procedura possono essere adattati, sulla base di dati statistici oggettivi e debitamente giustificati, i quantitativi indicati al paragrafo 3, secondo e terzo comma, per tener conto delle modifiche strutturali che si ripercuotono, da un lato, sulle consegne agli acquirenti e, dall'altro, sulle vendite dirette al consumo.

Questi adattamenti non possono comportare, per uno Stato membro interessato, un aumento della somma del quantitativo globale garantito indicato al paragrafo 3 e del quantitativo totale fissato per le vendite dirette. [5]

8. Alla fine del terzo periodo d'applicazione di 12 mesi la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di prelievo di cui al presente articolo.

 


Note:

1 Articolo inserito dall'art. 1, Regolamento 31 marzo 1984, n. 856/84, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

2 Paragrafo modificato dall'art. 1, Regolamento 4 giugno 1984, n. 1557/84, a decorrere dal 1° aprile 1984, dall'art. 1, Regolamento 26 febbraio 1985, n. 591/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento e, successivamente, dagli Atti pubblicati nel G.U.C.E. 15 novembre 1985, n. 302, Serie L.

 

3 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

4 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

5 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 3, Regolamento 23 maggio 1985, n. 1298/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 5 quater [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 23 maggio 1985, n. 85/1298.

 

1. Durante 5 periodi consecutivi di 12 mesi con inizio dal 1 aprile 1984, è istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca. Questo prelievo ha lo scopo di mantenere sotto controllo la crescita della produzione lattiera pur permettendo gli sviluppi e gli adeguamenti strutturali necessari, tenendo conto della diversità delle situazioni nazionali, regionali o delle zone di raccolta nella Comunità. Tuttavia il primo periodo inizia il 2 aprile 1984.

Il regime del prelievo è attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo una delle formule seguenti:

Formula A

- Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

 

 

Formula B

- Un prelievo è dovuto da ogni acquirente di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi di latte o di equivalente latte che gli sono stati consegnati da produttori e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

- L'acquirente tenuto al versamento del prelievo trasferisce quest'ultimo soltanto sui produttori che hanno aumentato le loro consegne, proporzionalmente al loro contributo al superamento del quantitativo di riferimento dell'acquirente.

 

 

2. Il prelievo è del pari dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha venduto direttamente per il consumo e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, la somma di quantitativi di riferimento di cui al paragrafo 1 non può superare un quantitativo globale garantito pari alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari in ciascuno degli Stati membri durante l'anno civile 1981, aumentati dell'1%.

Tale quantitativo globale garantito è fissato come segue :


(in migliaia di tonnellate)


Belgio

3 106


Danimarca

4 882


Germania

23 248


Grecia

467


Spagna

4 650


Francia

25 325


Irlanda

5 280


Italia

8 323


Lussemburgo

265


Paesi Bassi

11 929


Regno Unito

15 538


Tuttavia per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 163


Danimarca

4 932


Germania

23 487


Francia

25 585


Grecia

472


Irlanda

5 280


Italia

8 323


Lussemburgo

268


Paesi Bassi

12 052


Regno Unito

15 487


[2]

4. Un quantitativo denominato "riserva comunitaria", è costituito allo scopo di completare, all'inizio di ciascun periodo di 12 mesi, i quantitativi garantiti degli Stati membri nei quali l'attuazione del regime del prelievo crea difficoltà particolari che possono incidere sulle loro strutture di approvvigionamento o di produzione. Le modalità di ripartizione di questa riserva sono stabilite secondo la procedura prevista al paragrafo 7.

Per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 la riserva comunitaria è fissata a 335 000 tonnellate. Per i periodi annuali successivi il volume della riserva sarà riveduto per tener conto dell'evoluzione del mercato e dei quantitativi disponibili, secondo la procedura di cui al paragrafo 6.

5. I prelievi di cui al presente articolo sono considerati parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli e sono destinati al finanziamento delle spese nel settore lattiero.

6. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa le norme generali per l'applicazione del presente articolo, in particolare quelle concernenti la determinazione dei quantitativi di riferimento, nonché l'importo dei prelievi di cui ai paragrafi 1 e 2.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30.

8. Alla fine del terzo periodo d'applicazione di 12 mesi la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di prelievo di cui al presente articolo.

 


Note:

1 Articolo inserito dall'art. 1, Regolamento 31 marzo 1984, n. 856/84, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

2 Paragrafo modificato dall'art. 1, Regolamento 4 giugno 1984, n. 1557/84, a decorrere dal 1° aprile 1984, dall'art. 1, Regolamento 26 febbraio 1985, n. 591/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento e, successivamente, dagli Atti pubblicati nel G.U.C.E. 15 novembre 1985, n. 302, Serie L.

 

Articolo 5 quater [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dagli Atti pubblicati nel G.U.C.E. 15 novembre 1985, n. 302, Serie L.

 

1. Durante 5 periodi consecutivi di 12 mesi con inizio dal 1 aprile 1984, è istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca. Questo prelievo ha lo scopo di mantenere sotto controllo la crescita della produzione lattiera pur permettendo gli sviluppi e gli adeguamenti strutturali necessari, tenendo conto della diversità delle situazioni nazionali, regionali o delle zone di raccolta nella Comunità. Tuttavia il primo periodo inizia il 2 aprile 1984.

Il regime del prelievo è attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo una delle formule seguenti:

Formula A

- Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

 

 

Formula B

- Un prelievo è dovuto da ogni acquirente di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi di latte o di equivalente latte che gli sono stati consegnati da produttori e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

- L'acquirente tenuto al versamento del prelievo trasferisce quest'ultimo soltanto sui produttori che hanno aumentato le loro consegne, proporzionalmente al loro contributo al superamento del quantitativo di riferimento dell'acquirente.

 

 

2. Il prelievo è del pari dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha venduto direttamente per il consumo e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, la somma di quantitativi di riferimento di cui al paragrafo 1 non può superare un quantitativo globale garantito pari alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari in ciascuno degli Stati membri durante l'anno civile 1981, aumentati dell'1%.

Il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 131


Danimarca

4 882


Germania

23 248


Francia

25 325


Grecia

467


Irlanda

5 280


Italia

8 323


Lussemburgo

265


Paesi Bassi

11 929


Regno Unito

15 327


Tuttavia per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 163


Danimarca

4 932


Germania

23 487


Francia

25 585


Grecia

472


Irlanda

5 280


Italia

8 323


Lussemburgo

268


Paesi Bassi

12 052


Regno Unito

15 487


[2]

4. Un quantitativo denominato "riserva comunitaria", è costituito allo scopo di completare, all'inizio di ciascun periodo di 12 mesi, i quantitativi garantiti degli Stati membri nei quali l'attuazione del regime del prelievo crea difficoltà particolari che possono incidere sulle loro strutture di approvvigionamento o di produzione. Le modalità di ripartizione di questa riserva sono stabilite secondo la procedura prevista al paragrafo 7.

Per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 la riserva comunitaria è fissata a 335 000 tonnellate. Per i periodi annuali successivi il volume della riserva sarà riveduto per tener conto dell'evoluzione del mercato e dei quantitativi disponibili, secondo la procedura di cui al paragrafo 6.

5. I prelievi di cui al presente articolo sono considerati parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli e sono destinati al finanziamento delle spese nel settore lattiero.

6. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa le norme generali per l'applicazione del presente articolo, in particolare quelle concernenti la determinazione dei quantitativi di riferimento, nonché l'importo dei prelievi di cui ai paragrafi 1 e 2.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30.

8. Alla fine del terzo periodo d'applicazione di 12 mesi la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di prelievo di cui al presente articolo.

 


Note:

1 Articolo inserito dall'art. 1, Regolamento 31 marzo 1984, n. 856/84, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

2 Paragrafo modificato dall'art. 1, Regolamento 4 giugno 1984, n. 1557/84, a decorrere dal 1° aprile 1984 e, successivamente, dall'art. 1, Regolamento 26 febbraio 1985, n. 591/85, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 5 quater [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 26 febbraio 1985, n. 591/85.

 

1. Durante 5 periodi consecutivi di 12 mesi con inizio dal 1 aprile 1984, è istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca. Questo prelievo ha lo scopo di mantenere sotto controllo la crescita della produzione lattiera pur permettendo gli sviluppi e gli adeguamenti strutturali necessari, tenendo conto della diversità delle situazioni nazionali, regionali o delle zone di raccolta nella Comunità. Tuttavia il primo periodo inizia il 2 aprile 1984.

Il regime del prelievo è attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo una delle formule seguenti:

Formula A

- Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

 

 

Formula B

- Un prelievo è dovuto da ogni acquirente di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi di latte o di equivalente latte che gli sono stati consegnati da produttori e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

- L'acquirente tenuto al versamento del prelievo trasferisce quest'ultimo soltanto sui produttori che hanno aumentato le loro consegne, proporzionalmente al loro contributo al superamento del quantitativo di riferimento dell'acquirente.

 

 

2. Il prelievo è del pari dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha venduto direttamente per il consumo e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, la somma di quantitativi di riferimento di cui al paragrafo 1 non può superare un quantitativo globale garantito pari alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari in ciascuno degli Stati membri durante l'anno civile 1981, aumentati dell'1%.

Il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 106


Danimarca

4 882


Germania

23 248


Francia

25 325


Grecia

467


Irlanda

5 280


Italia

8 323


Lussemburgo

265


Paesi Bassi

11 929


Regno Unito

15 327


Tuttavia per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 138


Danimarca

4 932


Germania

23 487


Francia

25 585


Grecia

472


Irlanda

5 280


Italia

8 323


Lussemburgo

268


Paesi Bassi

12 052


Regno Unito

15 487


[2]

4. Un quantitativo denominato "riserva comunitaria", è costituito allo scopo di completare, all'inizio di ciascun periodo di 12 mesi, i quantitativi garantiti degli Stati membri nei quali l'attuazione del regime del prelievo crea difficoltà particolari che possono incidere sulle loro strutture di approvvigionamento o di produzione. Le modalità di ripartizione di questa riserva sono stabilite secondo la procedura prevista al paragrafo 7.

Per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 la riserva comunitaria è fissata a 335 000 tonnellate. Per i periodi annuali successivi il volume della riserva sarà riveduto per tener conto dell'evoluzione del mercato e dei quantitativi disponibili, secondo la procedura di cui al paragrafo 6.

5. I prelievi di cui al presente articolo sono considerati parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli e sono destinati al finanziamento delle spese nel settore lattiero.

6. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa le norme generali per l'applicazione del presente articolo, in particolare quelle concernenti la determinazione dei quantitativi di riferimento, nonché l'importo dei prelievi di cui ai paragrafi 1 e 2.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30.

8. Alla fine del terzo periodo d'applicazione di 12 mesi la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di prelievo di cui al presente articolo.

 


Note:

1 Articolo inserito dall'art. 1, Regolamento 31 marzo 1984, n. 856/84, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

2 Paragrafo modificato dall'art. 1, Regolamento 4 giugno 1984, n. 1557/84, a decorrere dal 1° aprile 1984.

 

Articolo 5 quater [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 4 giugno 1984, n. 1557/84.

 

1. Durante 5 periodi consecutivi di 12 mesi con inizio dal 1 aprile 1984, è istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca. Questo prelievo ha lo scopo di mantenere sotto controllo la crescita della produzione lattiera pur permettendo gli sviluppi e gli adeguamenti strutturali necessari, tenendo conto della diversità delle situazioni nazionali, regionali o delle zone di raccolta nella Comunità. Tuttavia il primo periodo inizia il 2 aprile 1984.

Il regime del prelievo è attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo una delle formule seguenti:

Formula A

- Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

 

 

Formula B

- Un prelievo è dovuto da ogni acquirente di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi di latte o di equivalente latte che gli sono stati consegnati da produttori e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

- L'acquirente tenuto al versamento del prelievo trasferisce quest'ultimo soltanto sui produttori che hanno aumentato le loro consegne, proporzionalmente al loro contributo al superamento del quantitativo di riferimento dell'acquirente.

 

 

2. Il prelievo è del pari dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha venduto direttamente per il consumo e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, la somma di quantitativi di riferimento di cui al paragrafo 1 non può superare un quantitativo globale garantito pari alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari in ciascuno degli Stati membri durante l'anno civile 1981, aumentati dell'1%.

Il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 106


Danimarca

4 882


Germania

23 248


Francia

25 325


Grecia

467


Irlanda

5 280


Italia

8 323


Lussemburgo

265


Paesi Bassi

11 929


Regno Unito

15 538


Tuttavia per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio

3 138


Danimarca

4 932


Germania

23 487


Francia

25 585


Grecia

472


Irlanda

5 280


Italia

8 323


Lussemburgo

268


Paesi Bassi

12 052


Regno Unito

15 698


4. Un quantitativo denominato "riserva comunitaria", è costituito allo scopo di completare, all'inizio di ciascun periodo di 12 mesi, i quantitativi garantiti degli Stati membri nei quali l'attuazione del regime del prelievo crea difficoltà particolari che possono incidere sulle loro strutture di approvvigionamento o di produzione. Le modalità di ripartizione di questa riserva sono stabilite secondo la procedura prevista al paragrafo 7.

Per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 la riserva comunitaria è fissata a 335 000 tonnellate. Per i periodi annuali successivi il volume della riserva sarà riveduto per tener conto dell'evoluzione del mercato e dei quantitativi disponibili, secondo la procedura di cui al paragrafo 6.

5. I prelievi di cui al presente articolo sono considerati parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli e sono destinati al finanziamento delle spese nel settore lattiero.

6. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa le norme generali per l'applicazione del presente articolo, in particolare quelle concernenti la determinazione dei quantitativi di riferimento, nonché l'importo dei prelievi di cui ai paragrafi 1 e 2.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30.

8. Alla fine del terzo periodo d'applicazione di 12 mesi la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di prelievo di cui al presente articolo.

 


Note:

1 Articolo inserito dall'art. 1, Regolamento 31 marzo 1984, n. 856/84, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Titolo II

Regime degli interventi

Articolo 6 [1] [2]

 

1. Durante la campagna lattiera, a condizioni da definirsi, l'organismo d'intervento designato da ciascuno Stato membro acquista, al prezzo d'intervento, il burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema di latte pastorizzata, in un'impresa riconosciuta dalla Comunità,

a) avente le seguenti caratteristiche:

- un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82% e un tenore massimo, in peso, del 16% di acqua;

- avente, al momento dell'acquisto, un'età massima da determinarsi;

- rispondente a condizioni da determinarsi per quanto riguarda la quantità minima e l'imballaggio;

b) rispondente a taluni requisiti da determinarsi, relativi in particolare:

- alla conservazione, fermo restando che gli organismi d'intervento hanno la facoltà di fissare requisiti supplementari;

- al tenore in acidi grassi liberi;

- al tasso di perossido;

- alla qualità microbiologica;

- alle caratteristiche sensoriali (aspetto, consistenza, gusto e odore).

 

Sull'imballaggio del burro rispondente ai requisiti di qualità previsti dagli Stati membri possono essere indicate classi nazionali di qualità da determinarsi.Il prezzo d'intervento è quello in vigore il giorno della fabbricazione del burro e si applica al burro reso al magazzino frigorifero designato dall'organismo d'intervento, situato ad una distanza massima da determinarsi rispetto al luogo in cui il burro era immagazzinato. Spese di trasporto forfettarie sono a carico dell'organismo d'intervento, a condizioni da determinare, se il burro è consegnato a un magazzino frigorifero situato oltre una distanza da determinare dal luogo in cui il burro era immagazzinato.

2. Sono concessi aiuti per l'ammasso privato per:

- la crema di latte;

- il burro non salato prodotto in un'impresa riconosciuta della Comunità avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82% e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16%;

- il burro salato prodotto in un'impresa riconosciuta della Comunità avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'80%, un tenore massimo, in peso, di acqua del 16% ed un tenore massimo, in peso, di sale del 2%. Il burro deve corrispondere alle classi nazionali di qualità da stabilirsi e recare le diciture all'uopo previste.

L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile del prezzo del burro fresco e del burro immagazzinato.Qualora al momento dello svincolo dall'ammasso le condizioni di mercato abbiano subito un andamento sfavorevole e imprevedibile al momento dell'entrata all'ammasso, l'aliquota dell'aiuto può essere maggiorata.L'aiuto all'ammasso privato è subordinato alla conclusione di un contratto di ammasso, secondo disposizioni da stabilirsi, con l'organismo d'intervento dello Stato membro sul cui territorio sono immagazzinati la crema o il burro ammessi al beneficio dell'aiuto.Qualora la situazione del mercato lo richieda, la Commissione, nel quadro della procedura di cui all'articolo 30, può decidere di reimmettere sul mercato, in tutto o in parte, la crema o il burro oggetto dei contratti di ammasso privato.

3. Lo smaltimento del burro acquistato dagli organismi d'intervento si effettua ad un prezzo minimo e a condizioni da stabilirsi, tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare agli acquirenti la parità di trattamento e di accesso al burro posto in vendita. Se il burro posto in vendita è destinato all'esportazione, possono essere previste condizioni particolari per garantire che il prodotto non venga sviato dalla sua destinazione e per tener conto delle esigenze peculiari a tali vendite.

Qualora il burro acquistato dagli organismi d'intervento non possa essere smerciato nel corso di una campagna lattiera in condizioni normali, possono essere adottate misure particolari. Qualora la natura di tali misure lo giustifichi, sono altresì adottate misure particolari allo scopo di mantenere le possibilità di smercio dei prodotti che hanno beneficiato di aiuti all'ammasso privato di cui al paragrafo 2.

4. Il regime d'intervento si applica in modo da:

- salvaguardare la posizione concorrenziale del burro sul mercato,

- salvaguardare, nella misura del possibile, la qualità iniziale del burro,

- consentire un ammasso il più possibile razionale.

 

5. Ai sensi del presente articolo si intende per "crema" la crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte di vacca prodotto nella Comunità.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'aliquota degli aiuti per l'ammasso privato, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30.

 


Note:

1 Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 1), Regolamento 14 novembre 1994, n. 2807/94, a decorrere dal 1° marzo 1995.

 

2 Per le modalità d'applicazione relative alle misure d'intervento previste nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui al presente articolo, vedi l'art. 1, Regolamento 28 febbraio 1995, n. 454/95.

 

Articolo 6 [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 14 novembre 1994, n. 2807/94.

 

1. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 6, l'organismo d'intervento designato da ciascuno Stato membro acquista al prezzo d'intervento il burro offertogli prodotto nella Comunità e provvisto del marchio di controllo di cui all'articolo 27, purché detto burro risponda a determinati requisiti.

2. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 6, vengono concessi aiuti per l'ammasso privato di burro provvisto del marchio di controllo e di crema, prodotti nella Comunità, purché detti prodotti rispondano a determinati requisiti.

3. Lo smaltimento del burro acquistato dall'organismo d'intervento si effettua in condizioni tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare a tutti gli acquirenti la parità di accesso ai prodotti in vendita e la parità di trattamento.

Per i quantitativi di burro di ammasso pubblico che non possono essere smaltiti a condizioni normali durante la campagna lattiera, possono essere adottate misure particolari. Sempreché la natura di tali misure lo giustifichi, sono altresì adottate disposizioni particolari allo scopo di mantenere le possibilità di smaltimento dei prodotti che hanno formato oggetto degli aiuti di cui al paragrafo 2.

4. Il regime d'intervento viene applicato in modo da:

a) mantenere la posizione concorrenziale del burro sul mercato;

b) salvaguardare, nella misura del possibile, la qualità iniziale del burro;

c) consentire il più razionale ammasso possibile.

 

5. Sino all'applicazione delle disposizioni che saranno adottate ai sensi dell'articolo 27, e al più tardi sino al 31 dicembre 1968, per il burro di cui ai paragrafi 1 e 2 non è richiesto il marchio di controllo previsto all'articolo 27.

Tuttavia, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può prendere misure di deroga in merito alla data prevista nel comma precedente.

6. Il Consiglio stabilisce, secondo la medesima procedura, le norme generali relative alle misure d'intervento previste dal presente articolo , e in particolare le condizioni per l'applicazione delle misure d'intervento.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare l'ammontare degli aiuti concessi per l'ammasso privato, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

 


Note:

1 Per le deroghe al presente articolo vedi il Regolamento 28 giugno 1968, n. 886/68, pubblicato nel G.U.C.E. 4 luglio 1986, n. 156, Serie L, il Regolamento 29 giugno 1970, n. 1222/70, pubblicato nel G.U.C.E. 26 giugno 1970, n. 141, Serie L e, successivamente, l'art. 1, comma 1, Regolamento 16 marzo 1987, n. 777/87.

 

Articolo 7 [1] [2]

 

1. L'organismo di intervento designato da ciascuno degli Stati membri acquista al prezzo di intervento, a condizioni da stabilirsi, il latte scremato in polvere di prima qualità di fabbricazione spray, ottenuto, in un'impresa riconosciuta della Comunità, direttamente ed esclusivamente da latte scremato, offertogli nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto e:

- con un tenore minimo, in peso, di materia proteica del 35,6% dell'estratto secco non grasso,

- conforme a requisiti di conservazione da stabilirsi,

- conforme a condizioni da stabilirsi relativamente alla quantità minima e all'imballaggio.

Tuttavia, gli organismi di intervento acquistano anche il latte scremato in polvere il cui tenore di materia proteica dell'estratto secco non grasso sia di almeno 31,4 e inferiore a 35,6%, purché ricorrano le altre condizioni indicate al primo comma. In tal caso, il prezzo di acquisto è pari al prezzo di intervento ridotto dell'1,75% per punto percentuale inferiore al tenore del 35,6%. Il prezzo di intervento è quello in vigore il giorno della fabbricazione del latte scremato in polvere e si applica al latte scremato in polvere reso al magazzino designato dall'organismo di intervento. Se il latte scremato in polvere è consegnato ad un magazzino situato ad una distanza superiore ad una distanza da stabilirsi dal luogo in cui era immagazzinato, l'organismo di intervento assume a proprio carico parte delle spese di trasporto, a condizioni da stabilirsi. Il latte scremato in polvere può essere immagazzinato esclusivamente in magazzini rispondenti a condizioni da stabilirsi.

2. La concessione dell'aiuto per l'ammasso privato di latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto in un'impresa riconosciuta della Comunità, direttamente ed esclusivamente da latte scremato, può essere decisa in particolare qualora l'andamento dei prezzi e delle scorte di tale prodotto evidenzi un grave squilibrio del mercato che possa essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale. Per poter beneficiare di un aiuto, il latte scremato in polvere deve rispondere a condizioni da stabilirsi.

L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi del latte scremato in polvere.

L'aiuto all'ammasso privato è subordinato alla conclusione di un contratto di ammasso, secondo disposizioni da stabilirsi, con l'organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio è immagazzinato il latte scremato in polvere ammesso al beneficio dell'aiuto. Qualora la situazione del mercato lo richieda, la Commissione, nel quadro della procedura di cui all'articolo 30, può decidere di reimmettere su mercato, in tutto o in parte, il latte scremato in polvere oggetto dei contratti di ammasso privato.

3. Lo smaltimento del latte scremato in polvere acquistato dall'organismo di intervento si effettua a condizioni tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare agli acquirenti la parità di trattamento e di accesso ai prodotti posti in vendita. La parità di accesso degli acquirenti al latte scremato in polvere venduto dall'organismo di intervento è assicurata o nel quadro di una vendita mediante gara, oppure mediante la vendita ad un determinato prezzo ad ogni interessato oppure mediante qualunque altro metodo che offra garanzie equivalenti.

Il prezzo di vendita del latte scremato in polvere di prima qualità non può essere inferiore ad un prezzo minimo da stabilirsi, tenendo conto della situazione del mercato e delle spese di ammasso, in modo da mantenere le possibilità di ammasso volontario.

Se il latte scremato in polvere detenuto dall'organismo di intervento è posto in vendita ai fini dell'esportazione, si possono prevedere condizioni particolari per garantire che sia rispettata la destinazione del prodotto e per tener conto delle esigenze peculiari a tali vendite.

Il latte scremato in polvere che non può essere smaltito a condizioni normali nel corso di una campagna lattiera può essere venduto a prezzo ridotto se è destinato all'alimentazione dei suini e del pollame.

4. Ai sensi del presente regolamento, si intende per "latte scremato" il latte scremato ottenuto direttamente ed esclusivamente da latte vaccino prodotto nella Comunità.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate nel quadro della procedura prevista dall'articolo 30.

 


Note:

1 Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 16 marzo 1987, n. 773/87, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento e, successivamente, dall'art. 1, Regolamento 29 giugno 1995, n. 1538/95, a decorrere dal 1° marzo 1996.

 

2 Per l'applicazione del presente articolo vedi il Regolamento 22 febbraio 1996, n. 322/96.

 

Articolo 7 [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 29 giugno 1995, n. 1538/95.

 

1. Alle condizioni stabilite a norma del paragrafo 4, l'organismo d'intervento designato da ogni Stato membro acquista al prezzo d'intervento il latte scremato in polvere di prima qualità, prodotto nella Comunità e rispondente a determinati requisiti, che gli viene offerto nel periodo intercorrente tra il 1° marzo e il 31 agosto [2] .

2. Lo smaltimento del latte scremato in polvere acquistato dall'organismo d'intervento si effettua in condizioni tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare a tutti gli acquirenti la parità di accesso ai prodotti in vendita e la parità di trattamento.

Per i quantitativi di latte scremato in polvere che non possono essere smaltiti a condizioni normali durante la campagna lattiera, possono essere adottate misure particolari.

3. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 4, possono essere concessi aiuti per l'ammasso privato di latte scremato in polvere di prima qualità prodotto nella Comunità, purché detto latte risponda a determinati requisiti.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento previste dal presente articolo ed in particolare le condizioni per l'applicazione di dette misure.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

 


Note:

1 Per le deroghe al presente articolo vedi il Regolamento 28 giugno 1968, n. 886/68, pubblicato nel G.U.C.E. 4 luglio 1986, n. 156, Serie L, il Regolamento 29 giugno 1970, n. 1222/70, pubblicato nel G.U.C.E. 26 giugno 1970, n. 141, Serie L, il Regolamento 8 maggio 1973, n. 1188/73, pubblicato nel G.U.C.E. 9 maggio 1973, n. 122, Serie L, il Regolamento 28 marzo 1974, n. 663/74, pubblicato nel G.U.C.E. 29 marzo 1974, n. 85, Serie L e, successivamente, l'art. 1, comma 2, Regolamento 16 marzo 1987, n. 777/87.

 

2 Paragrafo sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 16 marzo 1987, n. 773/87, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 7 [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 16 marzo 1987, n. 773/87.

 

1. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 4, l'organismo d'intervento designato da ciascuno Stato membro acquista al prezzo d'intervento il latte scremato in polvere di prima qualità prodotto nella Comunità che gli è offerto, purché detto latte risponda a determinati requisiti.

2. Lo smaltimento del latte scremato in polvere acquistato dall'organismo d'intervento si effettua in condizioni tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare a tutti gli acquirenti la parità di accesso ai prodotti in vendita e la parità di trattamento.

Per i quantitativi di latte scremato in polvere che non possono essere smaltiti a condizioni normali durante la campagna lattiera, possono essere adottate misure particolari.

3. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 4, possono essere concessi aiuti per l'ammasso privato di latte scremato in polvere di prima qualità prodotto nella Comunità, purché detto latte risponda a determinati requisiti.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento previste dal presente articolo ed in particolare le condizioni per l'applicazione di dette misure.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

 


Note:

1 Per le deroghe al presente articolo vedi il Regolamento 28 giugno 1968, n. 886/68, pubblicato nel G.U.C.E. 4 luglio 1986, n. 156, Serie L, il Regolamento 29 giugno 1970, n. 1222/70, pubblicato nel G.U.C.E. 26 giugno 1970, n. 141, Serie L, il Regolamento 8 maggio 1973, n. 1188/73, pubblicato nel G.U.C.E. 9 maggio 1973, n. 122, Serie L e, successivamente, il Regolamento 28 marzo 1974, n. 663/74, pubblicato nel G.U.C.E. 29 marzo 1974, n. 85, Serie L.

 

Articolo 7 bis [1]

 

1. In base ai criteri che il Consiglio adotterà, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, e fino alla fine del regime del prelievo supplementare previsto dall'articolo 5 quater, il regime d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, può essere modificato dalla Commissione, in base alla procedura prevista all'articolo 30, con l'adozione di altri provvedimenti miranti a ridurre il volume degli acquisti all'intervento, senza pregiudizio della stabilità del mercato.

Qualora l'equilibrio fra le condizioni di approvvigionamento dei caseifici sia perturbato dall'applicazione dei provvedimenti di risanamento del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la Commissione adotta secondo la procedura prevista all'articolo 30 disposizioni dissuasive tali da evitare il ricorso eccessivo all'intervento. [2]

2. Quando la Commissione utilizza la facoltà di cui al paragrafo 1, primo comma:

a) se gli organismi di intervento decidono di sospendere gli acquisti di latte scremato in polvere, sono accordati aiuti all'ammasso privato del latte scremato in polvere, secondo le condizioni definite conformemente al paragrafo 3;

b) la Commissione può prendere misure particolari, secondo la procedura prevista all'articolo 30, per aumentare le possibilità di smercio del burro e del latte scremato in polvere che non siano stati oggetto di acquisto da parte degli organismi d'intervento, nonché per aumentare le possibilità di smercio di altri prodotti lattiero-caseari, quali la crema [3] .

 

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le modalità di fissazione dei prezzi di mercato del burro, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30.

 


Note:

1 Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, numero 3), Regolamento 16 marzo 1987, n. 773/87, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

2 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 3), Regolamento 25 aprile 1988, n. 1109/88, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 13 giugno 1991, n. 1630/91, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

3 Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 15 ottobre 1990, n. 3117/90, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 7 bis [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 13 giugno 1991, n. 1630/91.

 

1. In base ai criteri che il Consiglio adotterà, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, e sino alla fine dell'ottavo periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare previsto dall'articolo 5 quater, il regime d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, può essere modificato dalla Commissione, in base alla procedura prevista all'articolo 30, con l'adozione di altri provvedimenti miranti a ridurre il volume degli acquisti all'intervento, senza pregiudizio della stabilità del mercato.

Qualora l'equilibrio fra le condizioni di approvvigionamento dei caseifici sia perturbato dall'applicazione dei provvedimenti di risanamento del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la Commissione adotta secondo la procedura prevista all'articolo 30 disposizioni dissuasive tali da evitare il ricorso eccessivo all'intervento. [2]

2. Quando la Commissione utilizza la facoltà di cui al paragrafo 1, primo comma:

a) se gli organismi di intervento decidono di sospendere gli acquisti di latte scremato in polvere, sono accordati aiuti all'ammasso privato del latte scremato in polvere, secondo le condizioni definite conformemente al paragrafo 3;

b) la Commissione può prendere misure particolari, secondo la procedura prevista all'articolo 30, per aumentare le possibilità di smercio del burro e del latte scremato in polvere che non siano stati oggetto di acquisto da parte degli organismi d'intervento, nonché per aumentare le possibilità di smercio di altri prodotti lattiero-caseari, quali la crema [3] .

 

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le modalità di fissazione dei prezzi di mercato del burro, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30.

 


Note:

1 Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, numero 3), Regolamento 16 marzo 1987, n. 773/87, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

2 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 3), Regolamento 25 aprile 1988, n. 1109/88, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

3 Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 15 ottobre 1990, n. 3117/90, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 7 bis [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 15 ottobre 1990, n. 3117/90.

 

1. In base ai criteri che il Consiglio adotterà, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, e sino alla fine dell'ottavo periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare previsto dall'articolo 5 quater, il regime d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, può essere modificato dalla Commissione, in base alla procedura prevista all'articolo 30, con l'adozione di altri provvedimenti miranti a ridurre il volume degli acquisti all'intervento, senza pregiudizio della stabilità del mercato.

Qualora l'equilibrio fra le condizioni di approvvigionamento dei caseifici sia perturbato dall'applicazione dei provvedimenti di risanamento del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la Commissione adotta secondo la procedura prevista all'articolo 30 disposizioni dissuasive tali da evitare il ricorso eccessivo all'intervento. [2]

2. Quando la Commissione utilizza la facoltà di cui al paragrafo 1, primo comma:

a) se gli organismi di intervento decidono di sospendere gli acquisti di latte scremato in polvere, sono accordati aiuti all'ammasso privato del latte scremato in polvere, secondo le condizioni definite conformemente al paragrafo 3;

b) la Commissione può prendere misure particolari, secondo la procedura di cui all'articolo 30, per aumentare le possibilità di smercio del burro e del latte scremato in polvere, che non siano stati oggetto di acquisto da parte degli organismi di intervento, né di aiuto all'ammasso privato, nonché per aumentare le possibilità di smercio di altri prodotti lattiero-caseari, quali la crema.

 

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le modalità di fissazione dei prezzi di mercato del burro, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30.

 


Note:

1 Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, numero 3), Regolamento 16 marzo 1987, n. 773/87, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

2 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 3), Regolamento 25 aprile 1988, n. 1109/88, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 7 bis [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 25 aprile 1988, n. 1109/88.

 

1. In base ai criteri che il Consiglio adotterà, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, e sino alla fine del quinto periodo di dodici mesi dell'applicazione del regime del prelievo supplementare previsto dall'articolo 5 quater, il regime d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, può essere modificato dalla Commissione, in base alla procedura prevista all'articolo 30, con l'adozione di altri provvedimenti miranti a ridurre il volume degli acquisti all'intervento, senza pregiudizio della stabilità del mercato.

Qualora l'equilibrio fra le condizioni di approvvigionamento dei caseifici sia perturbato dall'applicazione dei provvedimenti di risanamento del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la Commissione adotta secondo la procedura prevista all'articolo 30 disposizioni dissuasive tali da evitare il ricorso eccessivo all'intervento.

2. Quando la Commissione utilizza la facoltà di cui al paragrafo 1, primo comma:

a) se gli organismi di intervento decidono di sospendere gli acquisti di latte scremato in polvere, sono accordati aiuti all'ammasso privato del latte scremato in polvere, secondo le condizioni definite conformemente al paragrafo 3;

b) la Commissione può prendere misure particolari, secondo la procedura di cui all'articolo 30, per aumentare le possibilità di smercio del burro e del latte scremato in polvere, che non siano stati oggetto di acquisto da parte degli organismi di intervento, né di aiuto all'ammasso privato, nonché per aumentare le possibilità di smercio di altri prodotti lattiero-caseari, quali la crema.

 

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le modalità di fissazione dei prezzi di mercato del burro, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30.

 


Note:

1 Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, numero 3), Regolamento 16 marzo 1987, n. 773/87, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 8 [1]

 

1. A condizioni da stabilirsi sono concessi aiuti per l'ammasso privato dei seguenti formaggi:

a) Grana padano di almeno nove mesi di età,

b) Parmigiano reggiano di almeno quindici mesi di età,

c) Provolone di almeno tre mesi di età,

purché rispondano a determinati requisiti.

2. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato.

3. All'esecuzione delle misure adottate in applicazione del paragrafo 1 provvede l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel quale i suddetti formaggi sono stati prodotti ed hanno diritto alla denominazione di origine. La concessione dell'aiuto all'ammasso privato è subordinata alla conclusione di un contratto di ammasso con l'organismo d'intervento. Il contratto è soggetto a disposizioni da stabilirsi. Qualora la situazione del mercato lo richieda, la Commissione può decidere, nel quadro della procedura di cui all'articolo 30, che l'organismo d'intervento faccia procedere alla reimmissione sul mercato dei formaggi ammassati, in tutto o in parte.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'aliquota dell'aiuto e le disposizioni relative al contratto di ammasso e al controllo delle operazioni di ammasso sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30.

 


Note:

1 Articolo modificato dall'art. 1, Regolamento 18 marzo 1975, n. 740/75, pubblicato nel G.U.C.E. 22 marzo 1975, n. 74, a decorrere dal 1° aprile 1975, dall'art. 1, Regolamento 25 luglio 1978, n. 1761/78, pubblicato nel G.U.C.E. 28 luglio 1978, n. 204, Serie L, a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 27 luglio 1994, n. 1880/94, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 8 (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 27 luglio 1994, n. 1880/94.

 

1. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 4, l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel quale i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano vengono prodotti ed hanno diritto alla denominazione d'origine acquista al prezzo d'intervento detti formaggi purché rispondano a determinati requisiti.

2. Lo smaltimento dei formaggi di cui al paragrafo 1 acquistati dall'organismo d'intervento si effettua in condizioni tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare a tutti gli acquirenti la parità di accesso ai prodotti in vendita e la parità di trattamento.

Per i quantitativi di tali formaggi che non possono essere smaltiti a condizioni normali durante la campagna lattiera, possono essere adottate misure particolari.

3. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 4, vengono concessi aiuti per l'ammasso privato dei formaggi

a) Grana Padano di almeno 9 mesi di età [1] ,

b) Parmigiano Reggiano di almeno 15 mesi di età [1] ,

c) Provolone di almeno 3 mesi di età [2] ,

purché rispondano a determinati requisiti.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento previste dal presente articolo ed in particolare le condizioni per l'applicazione di dette misure.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

 


Note:

1 Lettera sostituita dall'art. 1, Regolamento 18 marzo 1975, n. 740/75, pubblicato nel G.U.C.E. 22 marzo 1975, n. 74, a decorrere dal 1° aprile 1975.

 

2 Lettera inserita dall'art. 1, Regolamento 25 luglio 1978, n. 1761/78, pubblicato nel G.U.C.E. 28 luglio 1978, n. 204, Serie L, a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 8 (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 25 luglio 1978, n. 1761/78, pubblicato nel G.U.C.E. 28 luglio 1978, n. 204, Serie L.

 

1. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 4, l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel quale i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano vengono prodotti ed hanno diritto alla denominazione d'origine acquista al prezzo d'intervento detti formaggi purché rispondano a determinati requisiti.

2. Lo smaltimento dei formaggi di cui al paragrafo 1 acquistati dall'organismo d'intervento si effettua in condizioni tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare a tutti gli acquirenti la parità di accesso ai prodotti in vendita e la parità di trattamento.

Per i quantitativi di tali formaggi che non possono essere smaltiti a condizioni normali durante la campagna lattiera, possono essere adottate misure particolari.

3. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 4, vengono concessi aiuti per l'ammasso privato dei formaggi

a) Grana Padano di almeno 9 mesi di età [1] ,

b) Parmigiano Reggiano di almeno 15 mesi di età [1] ,

purché rispondano a determinati requisiti.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento previste dal presente articolo ed in particolare le condizioni per l'applicazione di dette misure.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

 


Note:

1 Lettera sostituita dall'art. 1, Regolamento 18 marzo 1975, n. 740/75, pubblicato nel G.U.C.E. 22 marzo 1975, n. 74, a decorrere dal 1° aprile 1975.

 

Articolo 8 (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 18 marzo 1975, n. 740/75, pubblicato nel G.U.C.E. 22 marzo 1975, n. 74, Serie L.

 

1. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 4, l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel quale i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano vengono prodotti ed hanno diritto alla denominazione d'origine acquista al prezzo d'intervento detti formaggi purché rispondano a determinati requisiti.

2. Lo smaltimento dei formaggi di cui al paragrafo 1 acquistati dall'organismo d'intervento si effettua in condizioni tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare a tutti gli acquirenti la parità di accesso ai prodotti in vendita e la parità di trattamento.

Per i quantitativi di tali formaggi che non possono essere smaltiti a condizioni normali durante la campagna lattiera, possono essere adottate misure particolari.

3. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 4, vengono concessi aiuti per l'ammasso privato dei formaggi

a) Grana Padano di almeno 12 mesi di età,

b) Parmigiano Reggiano di almeno 18 mesi di età,

purché rispondano a determinati requisiti.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento previste dal presente articolo ed in particolare le condizioni per l'applicazione di dette misure.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

 

Articolo 9

 

1. Nelle annate in cui risulteranno necessarie, potranno essere adottate misure d'intervento per i formaggi da riporto allo scopo di sostenere il mercato, purché tali formaggi rispondano a determinati requisiti.

Tali misure assumeranno, in particolare, la forma di aiuti all'ammasso privato.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento previste dal presente articolo.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

 

Articolo 10 [1] [2] [3]

 

1. Sono concessi aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali quando tali prodotti rispondano a determinati requisiti.

Ai sensi del presente articolo, sono considerati come latte scremato e latte scremato in polvere anche il latticello e il latticello in polvere. [4]

2. Le norme generali relative agli aiuti previsti nel presente articolo, ed in particolare le condizioni per l'applicazione di tali aiuti, sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato [5] .

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'importo degli aiuti, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30 [6] .

 


Note:

1 Per l'attuazione del presente articolo vedi art. 1, Regolamento 17 giugno 1985, n. 85/1634, a decorrere dal 1° giugno 1985.

 

2 Per gli aiuti di cui al presente articolo vedi l'art. 1, Regolamento 28 maggio 1982, n. 1330/82, Pubblicato nel G.U.C.E. 29 maggio 1982, n. 150, Serie L.

 

3 Per le deroghe al presente articolo vedi il Regolamento 28 giugno 1968, n. 886/68, pubblicato nel G.U.C.E. 4 luglio 1986, n. 156, Serie L e, successivamente, il Regolamento 29 giugno 1970, n. 1222/70, pubblicato nel G.U.C.E. 26 giugno 1970, n. 141, Serie L.

 

4 Paragrafo sostituito dall'art. 1, Regolamento 27 febbraio 1975, n. 465/75, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

5 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1, Regolamento 28 marzo 1974, n. 662/74, a decorrere dal 1° aprile 1974.

 

6 Paragrafo sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 2, Regolamento 28 marzo 1974, n. 662/74, a decorrere dal 1° aprile 1974.

 

Articolo 10 [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 27 febbraio 1975, n. 465/75.

 

1. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 2, vengono concessi aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere, prodotti nella Comunità ed utilizzati per l'alimentazione degli animali, purché tali prodotti rispondano a determinati requisiti.

2. Le norme generali relative agli aiuti previsti nel presente articolo, ed in particolare le condizioni per l'applicazione di tali aiuti, sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato [2] .

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'importo degli aiuti, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30 [3] .

 


Note:

1 Per le deroghe al presente articolo vedi il Regolamento 28 giugno 1968, n. 886/68, pubblicato nel G.U.C.E. 4 luglio 1986, n. 156, Serie L e, successivamente, il Regolamento 29 giugno 1970, n. 1222/70, pubblicato nel G.U.C.E. 26 giugno 1970, n. 141, Serie L.

 

2 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 1, Regolamento 28 marzo 1974, n. 662/74, a decorrere dal 1° aprile 1974.

 

3 Paragrafo sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 2, Regolamento 28 marzo 1974, n. 662/74, a decorrere dal 1° aprile 1974.

 

Articolo 10 [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 28 marzo 1974, n. 662/74.

 

1. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 2, vengono concessi aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere, prodotti nella Comunità ed utilizzati per l'alimentazione degli animali, purché tali prodotti rispondano a determinati requisiti.

2. Le norme generali relative agli aiuti previsti nel presente articolo, ed in particolare le condizioni per l'applicazione di tali aiuti, sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Secondo la stessa procedura, vengono fissati ogni anno, per la campagna lattiera successiva, e contemporaneamente al prezzo indicativo, gli aiuti per il latte scremato e per il latte scremato in polvere. Tuttavia , qualora circostanze particolari lo esigano, gli aiuti possono essere modificati durante una campagna lattiera, secondo la stessa procedura.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

 


Note:

1 Per le deroghe al presente articolo vedi il Regolamento 28 giugno 1968, n. 886/68, pubblicato nel G.U.C.E. 4 luglio 1986, n. 156, Serie L e, successivamente, il Regolamento 29 giugno 1970, n. 1222/70, pubblicato nel G.U.C.E. 26 giugno 1970, n. 141, Serie L.

 

Articolo 11

 

1. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 2, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

2. Le norme generali relative all'aiuto previsto dal presente articolo, ed in particolare le condizioni per l'applicazione di tale aiuto, sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare l'ammontare dell'aiuto, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

 

Articolo 12

 

1. In caso di formazione o rischio di formazione di eccedenze di prodotti lattiero-caseari, per facilitarne lo smaltimento o evitare la costituzione di nuove eccedenze possono essere adottate misure diverse da quelle previste dagli articoli da 6 a 11 [1] .

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le misure previste dal presente articolo e stabilisce le norme generali di applicazione.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

 


Note:

1 Paragrafo sostituito dall'art. 1, Regolamento 15 marzo 1976, n. 559/76, a decorrere dal 15 marzo 1976.

 

Articolo 12 (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 15 marzo 1976, n. 559/76.

 

1. In caso di formazione o di rischio di formazione di eccedenze di materie grasse butirriche, possono essere adottate misure diverse da quelle previste all'articolo 6 per facilitarne lo smaltimento.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le misure previste dal presente articolo e stabilisce le norme generali di applicazione.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

 

Titolo III

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 13 [1]

 

1. Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione. Ogni esportazione di tali prodotti fuori della Comunità può essere subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione.

2. Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 16, 16 bis e 17.

Il titolo è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente. [2]

3. Sono stabiliti, secondo la procedura di cui all'articolo 30:

a) l'elenco di prodotti per i quali sono richiesti titoli di esportazione,

b) il periodo di validità dei titoli e

c) le altre modalità di applicazione del presente articolo.

 


Note:

1 Articolo modificato dal Regolamento 17 luglio 1969, n. 1398/69, pubblicato nel G.U.C.E. 21 luglio 1969, n. 179, Serie L dal Regolamento 29 giugno 1970, n. 1253/70, pubblicato nel G.U.C.E. 1 luglio 1970, n. 143, Serie L dall'art. 1, Regolamento 9 dicembre 1969, n. 2463/69, a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento; dall'art. 1, comma 1, numero 3), Regolamento 22 dicembre 1987, n. 3904/87, a decorrere dal 1° gennaio 1988 e, successivamente, sostituito dall'Allegato VII, Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3290/94, a decorrere dal 1° luglio 1995.

 

2 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 3), Regolamento 30 luglio 1996, n. 1587/96, a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 13 [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 30 luglio 1996, n. 1587/96.

 

1. Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione. Ogni esportazione di tali prodotti fuori della Comunità può essere subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione.

2. Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 16 e 17.

Il titolo è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

3. Sono stabiliti, secondo la procedura di cui all'articolo 30:

a) l'elenco di prodotti per i quali sono richiesti titoli di esportazione,

b) il periodo di validità dei titoli e

c) le altre modalità di applicazione del presente articolo.

 


Note:

1 Articolo modificato dal Regolamento 17 luglio 1969, n. 1398/69, pubblicato nel G.U.C.E. 21 luglio 1969, n. 179, Serie L dal Regolamento 29 giugno 1970, n. 1253/70, pubblicato nel G.U.C.E. 1 luglio 1970, n. 143, Serie L dall'art. 1, Regolamento 9 dicembre 1969, n. 2463/69, a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento; dall'art. 1, comma 1, numero 3), Regolamento 22 dicembre 1987, n. 3904/87, a decorrere dal 1° gennaio 1988 e, successivamente, sostituito dall'Allegato VII, Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3290/94, a decorrere dal 1° luglio 1995.

 

Articolo 13 [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3290/94.

 

1. Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione. ogni esportazione di tali prodotti fuori della Comunità può essere soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione.

2. Gli Stati membri rilasciano il titolo ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità.

Il titolo è valido per un'operazione effettuata nella Comunità a decorrere da una data che deve essere fissata dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisito, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente. [2]

3. L'elenco dei prodotti per i quali sono necessari titoli di esportazione è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 30.

La durata di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono determinate secondo la stessa procedura.

 


Note:

1 Per le modifiche al presente articolo vedi il Regolamento 17 luglio 1969, n. 1398/69, pubblicato nel G.U.C.E. 21 luglio 1969, n. 179, Serie L e, successivamente, il Regolamento 29 giugno 1970, n. 1253/70, pubblicato nel G.U.C.E. 1 luglio 1970, n. 143, Serie L.

 

2 Paragrafo modificato dall'art. 1, Regolamento 9 dicembre 1969, n. 2463/69, a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 3), Regolamento 22 dicembre 1987, n. 3904/87, a decorrere dal 1° gennaio 1988.

 

Articolo 13 [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 22 dicembre 1987, n. 3904/87.

 

1. Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione. ogni esportazione di tali prodotti fuori della Comunità può essere soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione.

2. Gli Stati membri rilasciano il titolo ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Il titolo è valevole per un'operazione effettuata nella Comunità a decorrere da una data che deve essere fissata dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, e al più tardi a decorrere

- dal 1° luglio 1970 per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1 , lettera a) 1,

- dal 1° luglio 1970 per gli altri prodotti di cui all'articolo 1.

Fino a tali date il titolo è valevole soltanto per un'operazione effettuata nello Stato membro che lo ha rilasciato.

Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisito in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente. [2]

3. L'elenco dei prodotti per i quali sono necessari titoli di esportazione è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 30.

La durata di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono determinate secondo la stessa procedura.

 


Note:

1 Per le modifiche al presente articolo vedi il Regolamento 17 luglio 1969, n. 1398/69, pubblicato nel G.U.C.E. 21 luglio 1969, n. 179, Serie L e, successivamente, il Regolamento 29 giugno 1970, n. 1253/70, pubblicato nel G.U.C.E. 1 luglio 1970, n. 143, Serie L.

 

2 Paragrafo modificato dall'art. 1, Regolamento 9 dicembre 1969, n. 2463/69, a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 13 [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 9 dicembre 1969, n. 2463/69.

 

1. Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione. ogni esportazione di tali prodotti fuori della Comunità può essere soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione.

2. Gli Stati membri rilasciano il titolo ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Il titolo è valevole per un'operazione effettuata nella Comunità a decorrere da una data che deve essere fissata dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, e al più tardi a decorrere

- dal 1° gennaio 1970 per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1 , lettera a) 1,

- dal 1° agosto 1969 per gli altri prodotti di cui all'articolo 1.

Fino a tali date il titolo è valevole soltanto per un'operazione effettuata nello Stato membro che lo ha rilasciato.

Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisito in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

3. L'elenco dei prodotti per i quali sono necessari titoli di esportazione è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 30.

La durata di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono determinate secondo la stessa procedura.

 


Note:

1 Per le modifiche al presente articolo vedi il Regolamento 17 luglio 1969, n. 1398/69, pubblicato nel G.U.C.E. 21 luglio 1969, n. 179, Serie L.

 

Articolo 14 [1]

 

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

 


Note:

1 Articolo modificato dall'art. 1, Regolamento 21 dicembre 1969, n. 2622/69, a decorrere dal 1° gennaio 1970; dall'art. 1, Regolamento 29 giugno 1971, n. 1410/71, pubblicato nel G.U.C.E. 3 luglio 1971, n. 148, Serie L, a decorrere dal 1° gennaio 1972 e, successivamente, sostituito dall'Allegato VII, Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3290/94, a decorrere dal 1° luglio 1995.

 

Articolo 14 (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3290/94.

 

1. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, viene riscosso un prelievo [1] .

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 possono essere ripartiti in gruppi. Per ciascum gruppo viene determinato un prodotto pilota. Gli altri prodotti di ciascun gruppo sono denominati in appresso "prodotti assimilati" [2] .

3. Il prelievo per i prodotti di un gruppo, quando non è fissato da disposizioni speciali, è uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota, diminuito del prezzo franco frontiera.

Tuttavia, in deroga alle disposizioni del primo comma, per i prodotti il cui dazio dognale è stato consolidato nell'ambito del GATT, il prelievo è limitato all'importo risultante dal consolidamento. [2]

4. Per ciascun prodotto pilota viene fissato un prezzo franco frontiera della Comunità in base alle possibilità di acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti del gruppo interessato. Tuttavia, i prodotti assimilati il cui prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota non vengono presi in considerazione.

Nella determinazione dei prezzi franco frontiera si tiene conto delle eventuali differenze fra il prodotto per il quale è costatato un prezzo e il prodotto pilota, sempreché tali differenze influiscano sulla commercializzazione del prodotto in causa.

5. Il prelievo da riscuotere è quello applicabile il giorno dell'importazione.

6. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, determina:

- i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota,

- le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi.

 

7. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare le modalità di determinazione dei prezzi franco frontiera ed eventualmente i limiti entro i quali le variazioni degli elementi di calcolo del prelievo non comportano una modifica di quest'ultimo, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

8. La Commissione fissa i prelievi di cui al presente articolo.

 


Note:

1 Paragrafo modificato dall'art. 1, Regolamento 21 dicembre 1969, n. 2622/69, a decorrere dal 1° gennaio 1970 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, Regolamento 29 giugno 1971, n. 1410/71, pubblicato nel G.U.C.E. 3 luglio 1971, n. 148, Serie L, a decorrere dal 1° gennaio 1972.

 

2 Paragrafo sostituito dall'art. 1, Regolamento 29 giugno 1971, n. 1410/71, pubblicato nel G.U.C.E. 3 luglio 1971, n. 148, Serie L, a decorrere dal 1° gennaio 1972.

 

Articolo 14 (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 29 giugno 1971, n. 1410/71, pubblicato nel G.U.C.E. 3 luglio 1971, n. 148, Serie L.

 

1. Fino all'applicazione del regime comunitario previsto all'articolo 22, paragrafo 2, primo comma, alle importazioni di cui all'articolo 1, lettera a) 1, si applicano i dazi della tariffa doganale comune [1] .

2. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere da a) 2 a g), viene riscosso un prelievo.

3. I prodotti di cui al paragrafo 2 possono essere ripartiti in gruppi. Per ciascun gruppo viene determinato un prodotto pilota. Gli altri prodotti di un gruppo sono denominati in appresso "prodotti assimilati".

Il prelievo per i prodotti di un gruppo, quando non è fissato da disposizioni speciali, è uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera.

Tuttavia, in deroga alle disposizioni del secondo comma, per i prodotti il cui dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT il prelievo è limitato all'importo risultante dal consolidamento.

4. Per ciascun prodotto pilota viene fissato un prezzo franco frontiera della Comunità in base alle possibilità di acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti del gruppo interessato. Tuttavia, i prodotti assimilati il cui prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota non vengono presi in considerazione.

Nella determinazione dei prezzi franco frontiera si tiene conto delle eventuali differenze fra il prodotto per il quale è costatato un prezzo e il prodotto pilota, sempreché tali differenze influiscano sulla commercializzazione del prodotto in causa.

5. Il prelievo da riscuotere è quello applicabile il giorno dell'importazione.

6. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, determina:

- i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota,

- le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi.

 

7. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare le modalità di determinazione dei prezzi franco frontiera ed eventualmente i limiti entro i quali le variazioni degli elementi di calcolo del prelievo non comportano una modifica di quest'ultimo, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

8. La Commissione fissa i prelievi di cui al presente articolo.

 


Note:

1 Paragrafo modificato dall'art. 1, Regolamento 21 dicembre 1969, n. 2622/69, a decorrere dal 1° gennaio 1970.

 

Articolo 14 (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 21 dicembre 1969, n. 2622/69.

 

1. Fino al 31 dicembre 1969, alle importazioni di cui all'articolo 1, lettera a) 1, si applicano i dazi della tariffa doganale comune.

2. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere da a) 2 a g), viene riscosso un prelievo.

3. I prodotti di cui al paragrafo 2 possono essere ripartiti in gruppi. Per ciascun gruppo viene determinato un prodotto pilota. Gli altri prodotti di un gruppo sono denominati in appresso "prodotti assimilati".

Il prelievo per i prodotti di un gruppo, quando non è fissato da disposizioni speciali, è uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera.

Tuttavia, in deroga alle disposizioni del secondo comma, per i prodotti il cui dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT il prelievo è limitato all'importo risultante dal consolidamento.

4. Per ciascun prodotto pilota viene fissato un prezzo franco frontiera della Comunità in base alle possibilità di acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti del gruppo interessato. Tuttavia, i prodotti assimilati il cui prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota non vengono presi in considerazione.

Nella determinazione dei prezzi franco frontiera si tiene conto delle eventuali differenze fra il prodotto per il quale è costatato un prezzo e il prodotto pilota, sempreché tali differenze influiscano sulla commercializzazione del prodotto in causa.

5. Il prelievo da riscuotere è quello applicabile il giorno dell'importazione.

6. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, determina:

- i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota,

- le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi.

 

7. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare le modalità di determinazione dei prezzi franco frontiera ed eventualmente i limiti entro i quali le variazioni degli elementi di calcolo del prelievo non comportano una modifica di quest'ultimo, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

8. La Commissione fissa i prelievi di cui al presente articolo.

 

Articolo 15 [1] [2]

 

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sul mercato comunitario imputabili all'importazione di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune di uno o più di detti prodotti può essere subordinata al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, alle condizioni derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2. I prezzi di intervento sotto i quali può essere imposto un dazio addizionale all'importazione sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

I volumi d'intervento che devono essere superati per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati segnatamente in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni che precedono quello in cui gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 si verificano o rischiano di verificarsi.

3. I prezzi d'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi d'importazione cif della partita in questione.

I prezzi d'importazione cif sono a tal fine verificati sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato d'importazione comunitario per tale prodotto.

4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 30. Tali modalità comportano in particolare:

a) la determinazione dei prodotti cui sono applicati dazi addizionali all'importazione ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,

b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo.

 


Note:

1 Articolo modificato dall'art. 1, Regolamento 21 dicembre 1969, n. 2622/69, a decorrere dal 1° gennaio 1970; soppresso dall'art. 2, Regolamento 29 giugno 1971, n. 1410/71, pubblicato nel G.U.C.E. 3 luglio 1971, n. 148, Serie L, a decorrere dal 1° gennaio 1972 e, successivamente, reinserito dall'Allegato VII, Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3290/94, a decorrere dal 1° luglio 1995.

 

2 Per l'attuazione del presente articolo vedi gli articoli 1 e 2, Regolamento 30 giugno 1995, n. 1598/95.

 

Articolo 15 [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3290/94.

 


Note:

1 Articolo modificato dall'art. 1, Regolamento 21 dicembre 1969, n. 2622/69, a decorrere dal 1° gennaio 1970 e, successivamente, soppresso dall'art. 2, Regolamento 29 giugno 1971, n. 1410/71, pubblicato nel G.U.C.E. 3 luglio 1971, n. 148, Serie L, a decorrere dal 1° gennaio 1972.

 

Articolo 15 [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 29 giugno 1971, n. 1410/71, pubblicato nel G.U.C.E. 3 luglio 1971, n. 148, Serie L.

 

Fino all'applicazione del regime comunitario previsto all'articolo 22, paragrafo 2, primo comma, gli Stati membri mantengono nei confronti dei paesi terzi, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) 1, le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente, applicabili all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento.

 


Note:

1 Articolo modificato dall'art. 1, Regolamento 21 dicembre 1969, n. 2622/69, a decorrere dal 1° gennaio 1970.

 

Articolo 15 (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 21 dicembre 1969, n. 2622/69.

 

Fino al 31 dicembre 1969 gli Stati membri mantengono nei confronti dei paesi terzi, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) 1, le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente, applicabili all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento.

 

Articolo 16 [1]

 

1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù degli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura descritta all'articolo 30.

2. La gestione dei contingenti può essere effettuata attraverso l'applicazione di uno dei metodi seguenti o attraverso la combinazione di tali metodi:

- metodo fondato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo la procedura "primo arrivato, primo servito"),

- metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti alla presentazione delle domande (secondo il metodo "esame simultaneo"),

- metodo fondato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo detto "tradizionali/nuovi arrivati").

Possono essere adottati altri metodi appropriati.Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. Il metodo di gestione adottato tiene conto, ove occorra, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardare l'equilibrio dello stesso, pur potendo ispirarsi ai metodi eventualmente applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale e, all'occorrenza, in base allo scaglionamento appropriato, stabiliscono il metodo di gestione da applicare e, se del caso:

a) comprendono disposizioni che garantiscano la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,

b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),

c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

 


Note:

1 Articolo sostituito dall'Allegato VII, Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3290/94, a decorrere dal 1° luglio 1995.

 

Articolo 16 (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3290/94.

 

1. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 27, può essere importato nella Comunità soltanto burro conforme alle norme di qualità applicabili al burro prodotto nella Comunità e provvisto del marchio di controllo di cui allo stesso articolo .

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può decidere deroghe alle disposizioni di cui al primo comma.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare le misure di controllo all'importazione del burro, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

 

Articolo 16 bis [1]

 

1. Qualora un accordo concluso a norma dell'articolo 228 del trattato preveda la gestione totale o parziale di un contingente tariffario aperto da un paese terzo per prodotti di cui all'articolo 1, il pertinente metodo di gestione e le relative modalità d'applicazione sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 30.

2. La gestione dei contingenti può essere effettuata attraverso l'applicazione di uno dei metodi seguenti o attraverso la combinazione di tali metodi:

- metodo fondato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito"),

- metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti alla presentazione delle domande (secondo il metodo "esame simultaneo"),

- metodo fondato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo "tradizionali/nuovi arrivati").

Possono essere adottati altri metodi appropriati, in particolare quelli che garantiscono la completa utilizzazione delle possibilità offerte dal contingente di cui trattasi.

Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

 


Note:

1 Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, numero 4), Regolamento 30 luglio 1996, n. 1587/96, a decorrere dal trzo giorno successivo alla pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 17 [1]

 

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o, se si tratta dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d) e g), sotto forma delle merci elencate nell'allegato, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

La restituzione all'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 sotto forma delle merci elencate nell'allegato non può essere superiore a quella applicabile agli stessi prodotti esportati come tali.

2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, si adotta il metodo:

a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili, e che tenga conto della efficacia e della struttura delle esportazioni della Comunità,

b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze di gestione,

c) che evita qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

 

3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.

Essa può essere differenziata secondo le destinazioni quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario.

Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 30. In particolare, tale fissazione può aver luogo:

a) periodicamente,

b) mediante gara per i prodotti per cui tale procedura era prevista in passato.

Tranne in caso di fissazione mediante gara, l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione e l'ammontare della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia le restituzioni possono essere mantenute allo stesso livello per più di quattro settimane e, in caso di necessità, modificate nell'intervallo dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci riportate nell'allegato, può essere stabilito un altro ritmo di fissazione secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

4. Le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 e esportati come tali sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi:

a) la situazione e le prospettive di evoluzione:

- sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità;

- nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

b) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonchè le spese di resa ai paesi di destinazione;

c) gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;

d) limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

e) l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

f) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

Inoltre si tiene conto in particolare delle necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

5. Per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali:

a) I prezzi nella Comunità di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione.

b) I prezzi nel commercio internazionale di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto in particolare:

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi:

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

 

 

6. Per i prodotti di cui al paragrafo 1 esportati come tali, la restituzione è concessa soltanto a richiesta e su presentazione del relativo titolo di esportazione.

7. L'importo della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello in vigore in tale data:

a) alla destinazione indicata sul titolo, o eventualmente

b) alla destinazione reale se diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso l'importo applicabile non può superare l'importo applicabile alla destinazione indicata sul titolo.

Al fine di evitare l'utilizzazione illecita della flessibilità di cui al presente paragrafo, possono essere adottate le misure appropriate.

8. Le disposizioni dei paragrafi 6 e 7 possono essere estese ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

9. E' possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 6 e 7 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni nell'ambito di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 30.

10. La restituzione è pagata quando è fornita la prova che i prodotti:

- sono di origine comunitaria, salvo in caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 11,

- sono stati esportati fuori dalla Comunità, e

- nel caso di una restituzione differenziata hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per cui è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 7, lettera b). Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedure di cui al paragrafo 30, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.

 

11. Nessuna restituzione viene accordata all'atto dell'esportazione di prodotti da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi, salvo che l'esportatore fornisca la prova:

- dell'identità fra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e

- del pagamento di tutti i dazi all'importazione all'atto dell'importazione di tale prodotto.

In tal caso, la restituzione è uguale, per ciascun prodotto, ai dazi pagati all'importazione se questi sono uguali o inferiori alla restituzione applicabile; se i dazi pagati all'importazione sono superiori alla restituzione applicabile, la restituzione è uguale a quest'ultima.

12. Per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci riportate nell'allegato, i paragrafi 10 e 11 si applicano solo alle merci rientranti nei seguenti codici NC:

- da 1806 90 60 a 1806 90 90 (taluni prodotti contenenti cacao),

- 1901 (talune preparazioni alimentari a base di farina, ecc.),

- 2106 90 98 (talune preparazioni alimentari non nominate altrove)

aventi un elevato contenuto di prodotti lattiero-caseari. [2]

13. Il rispetto dei limiti di volume derivanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato e garantito in base ai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili per i prodotti in questione. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, il termine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

14. Le modalità d'applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni concernenti la ridistribuzione dei quantitativi che possono essere esportati, non attribuiti o non utilizzati, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30. Tuttavia le modalità relative all'applicazione dei paragrafi 8, 10, 11 e 12 per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci riportate nell'allegato sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

 


Note:

1 Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2, Regolamento 6 maggio 1986, n. 1335/86, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento; dall'art. 1, comma 1, numero 5), Regolamento 22 dicembre 1987, n. 3904/87, a decorrere dal 1° gennaio 1988 e, successivamente, sostituito dall'Allegato VII, Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3290/94, a decorrere dal 1° luglio 1995.

 

2 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 19 dicembre 1995, n. 2931/95, a decorrere dal 1° gennaio 1996.

 

Articolo 17 [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 19 dicembre 1995, n. 2931/95.

 

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o, se si tratta dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d) e g), sotto forma delle merci elencate nell'allegato, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

La restituzione all'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 sotto forma delle merci elencate nell'allegato non può essere superiore a quella applicabile agli stessi prodotti esportati come tali.

2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, si adotta il metodo:

a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili, e che tenga conto della efficacia e della struttura delle esportazioni della Comunità,

b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze di gestione,

c) che evita qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

 

3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.

Essa può essere differenziata secondo le destinazioni quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario.

Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 30. In particolare, tale fissazione può aver luogo:

a) periodicamente,

b) mediante gara per i prodotti per cui tale procedura era prevista in passato.

Tranne in caso di fissazione mediante gara, l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione e l'ammontare della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia le restituzioni possono essere mantenute allo stesso livello per più di quattro settimane e, in caso di necessità, modificate nell'intervallo dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci riportate nell'allegato, può essere stabilito un altro ritmo di fissazione secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

4. Le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 e esportati come tali sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi:

a) la situazione e le prospettive di evoluzione:

- sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità;

- nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

b) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonchè le spese di resa ai paesi di destinazione;

c) gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;

d) limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

e) l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

f) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

Inoltre si tiene conto in particolare delle necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

5. Per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali:

a) I prezzi nella Comunità di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione.

b) I prezzi nel commercio internazionale di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto in particolare:

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi:

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

 

 

6. Per i prodotti di cui al paragrafo 1 esportati come tali, la restituzione è concessa soltanto a richiesta e su presentazione del relativo titolo di esportazione.

7. L'importo della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello in vigore in tale data:

a) alla destinazione indicata sul titolo, o eventualmente

b) alla destinazione reale se diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso l'importo applicabile non può superare l'importo applicabile alla destinazione indicata sul titolo.

Al fine di evitare l'utilizzazione illecita della flessibilità di cui al presente paragrafo, possono essere adottate le misure appropriate.

8. Le disposizioni dei paragrafi 6 e 7 possono essere estese ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

9. E' possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 6 e 7 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni nell'ambito di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 30.

10. La restituzione è pagata quando è fornita la prova che i prodotti:

- sono di origine comunitaria, salvo in caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 11,

- sono stati esportati fuori dalla Comunità, e

- nel caso di una restituzione differenziata hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per cui è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 7, lettera b). Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedure di cui al paragrafo 30, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.

 

11. Nessuna restituzione viene accordata all'atto dell'esportazione di prodotti da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi, salvo che l'esportatore fornisca la prova:

- dell'identità fra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e

- del pagamento di tutti i dazi all'importazione all'atto dell'importazione di tale prodotto.

In tal caso, la restituzione è uguale, per ciascun prodotto, ai dazi pagati all'importazione se questi sono uguali o inferiori alla restituzione applicabile; se i dazi pagati all'importazione sono superiori alla restituzione applicabile, la restituzione è uguale a quest'ultima.

12. Per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci riportate nell'allegato, i paragrafi 10 e 11 si applicano solo alle merci rientranti nei seguenti codici NC:

- da 1806 90 60 a 1806 90 90 (taluni prodotti contenenti cacao),

- 1901 (talune preparazioni alimentari a base di farina, ecc.),

- 2106 90 99 (talune preparazioni alimentari non nominate altrove)

aventi un elevato contenuto di prodotti lattiero-caseari.

13. Il rispetto dei limiti di volume derivanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato e garantito in base ai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili per i prodotti in questione. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, il termine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

14. Le modalità d'applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni concernenti la ridistribuzione dei quantitativi che possono essere esportati, non attribuiti o non utilizzati, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30. Tuttavia le modalità relative all'applicazione dei paragrafi 8, 10, 11 e 12 per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci riportate nell'allegato sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

 


Note:

1 Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2, Regolamento 6 maggio 1986, n. 1335/86, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento; dall'art. 1, comma 1, numero 5), Regolamento 22 dicembre 1987, n. 3904/87, a decorrere dal 1° gennaio 1988 e, successivamente, sostituito dall'Allegato VII, Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3290/94, a decorrere dal 1° luglio 1995.

 

Articolo 17 [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3290/94.

 

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o sotto forma di merci figuranti nell'allegato, se si tratta di prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione [2] .

2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell'interessato.

Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare della necessita di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

La restituzione può essere fissata per via di aggiudicazione per il latte scremato in polvere, esportato alla rinfusa, della sottovoce 0402 10 19 e per il burro, esportato alla rinfusa, della voce 0405 00 della nomenclatura combinata. [3]

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali relative alla concessione delle restituzioni , alla fissazione dei relativi importi, nonché alla loro fissazione in anticipo.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la stessa procedura.

5. In caso di necessita, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare le restituzioni nell'intervallo.

 


Note:

1 Per le restituzioni all'esportazione di cui al presente articolo vedi l'art. 1, Regolamento 18 settembre 1979, n. 2033/79, pubblicato nel G.U.C.E. 19 settembre 1979, n. 235, Serie L, a decorrere dal 19 settembre 1979.

 

2 Paragrafo sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 4), Regolamento 22 dicembre 1987, n. 3904/87, a decorrere dal 1° gennaio 1988.

 

3 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2, Regolamento 6 maggio 1986, n. 1335/86, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, numero 5), Regolamento 22 dicembre 1987, n. 3904/87, a decorrere dal 1° gennaio 1988.

 

Articolo 17 [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 22 dicembre 1987, n. 3904/87.

 

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o, se si tratta dei prodotti di cui alle lettere a), b), c) e e), sotto forma delle merci elencate nell'allegato, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell'interessato.

Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare della necessita di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

La restituzione può essere fissata mediante gara per il latte scremato in polvere esportato sfuso, della sottovoce 04.02A II b) 1 della tariffa doganale comune, e per il burro esportato sfuso, delle sottovoci 04.03 A e 04.03 B della tariffa doganale comune. [2]

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali relative alla concessione delle restituzioni , alla fissazione dei relativi importi, nonché alla loro fissazione in anticipo.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la stessa procedura.

5. In caso di necessita, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare le restituzioni nell'intervallo.

 


Note:

1 Per le restituzioni all'esportazione di cui al presente articolo vedi l'art. 1, Regolamento 18 settembre 1979, n. 2033/79, pubblicato nel G.U.C.E. 19 settembre 1979, n. 235, Serie L, a decorrere dal 19 settembre 1979.

 

2 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2, Regolamento 6 maggio 1986, n. 1335/86, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 17 [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 6 maggio 1986, n. 1335/86.

 

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o, se si tratta dei prodotti di cui alle lettere a), b), c) e e), sotto forma delle merci elencate nell'allegato, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell'interessato.

Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare della necessita di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali relative alla concessione delle restituzioni , alla fissazione dei relativi importi, nonché alla loro fissazione in anticipo.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la stessa procedura.

5. In caso di necessita, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare le restituzioni nell'intervallo.

 


Note:

1 Per le restituzioni all'esportazione di cui al presente articolo vedi l'art. 1, Regolamento 18 settembre 1979, n. 2033/79, pubblicato nel G.U.C.E. 19 settembre 1979, n. 235, Serie L, a decorrere dal 19 settembre 1979.

 

Articolo 18 [1]

 

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato può in casi particolari escludere del tutto o in parte il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 1, o di merci di cui all'allegato.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora la situazione di cui al paragrafo 1 si presenti straordinariamente urgente ed il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni dal regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

 


Note:

1 Articolo sostituito dall'Allegato VII, Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3290/94, a decorrere dal 1° luglio 1995.

 

Articolo 18 (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3290/94.

 

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può, in casi particolari, escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 1 o di merci elencate nell'allegato.

2. Le disposizioni comunitarie che disciplinano il traffico di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1 vengono adottate il 1° luglio 1968 al più tardi.

3. Secondo la procedura di cui al paragrafo 1 vengono adottate le norme applicabili fino all'entrata in vigore della regolamentazione di cui al paragrafo 2 per quanto concerne:

a) il tasso di resa applicato per determinare il quantitativo di prodotti di cui all'articolo 1 utilizzati nella fabbricazione delle merci risultanti dalla trasformazione ed esportate;

b) ai fini dell'applicazione del dazio doganale o del prelievo, la determinazione del quantitativo di prodotti utilizzati corrispondente alle merci risultanti dalla trasformazione, immesse in libera pratica.

 

4. Ai sensi del presente articolo è considerato come regime di traffico di perfezionamento attivo l'insieme delle disposizioni che stabiliscono le condizioni di utilizzazione nella Comunità dei prodotti dei paesi terzi che beneficiano di esonero dai dazi doganali o dai prelievi loro applicabili e che sono necessari per ottenere merci destinate all'esportazione.

 

Articolo 19 [1]

 

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonchè le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente.

 


Note:

1 Articolo sostituito dall'Allegato VII, Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3290/94, a decorrere dal 1° luglio 1995.

 

Articolo 19 (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3290/94.

 

1. Le norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune.

2. Salvo contrarie disposizioni del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sono vietate:

- la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente,

- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo relativo al Granducato del Lussemburgo.

È considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, tra l'altro, la limitazione del rilascio di titoli d'importazione o di esportazione a una determinata categoria di aventi diritto.

 

Articolo 20 [1]

 

1. Quando, per uno o più prodotti di cui all'articolo 1, il prezzo franco frontiera supera notevolmente il livello dei prezzi comunitari, se tale situazione rischia di persistere e, per ciò stesso, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure di cui al paragrafo 5.

2. Un superamento notevole ai sensi del paragrafo 1 si verifica quando il prezzo franco frontiera supera il prezzo d'intervento stabilito per il prodotto in questione maggiorato del 15% o, per quanto attiene ai prodotti per i quali non esiste un prezzo d'intervento, un prezzo derivato dal prezzo d'intervento da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 30 tenuto conto della natura e della composizione del prodotto in causa.

3. Il superamento notevole del livello dei prezzi da parte del prezzo franco frontiera può persistere se si verifica uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e se tale squilibrio rischia di protrarsi, tenuto conto dell'evoluzione prevedibile della produzione e dei prezzi di mercato.

4. Il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, a causa della situazione di cui al presente articolo, se il livello elevato dei prezzi nel commercio internazionale:

- ostacola l'importazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari o

- provoca l'esportazione dalla Comunità di prodotti lattiero-caseari, in modo tale che la sicurezza degli approvvigionamenti non sia più - o rischi di non essere più - garantita nella Comunità.

 

5. Se le condizioni di cui ai precedenti paragrafi sono soddisfatte, la sospensione totale o parziale dei prelievi e/o la riscossione di tasse all'esportazione possono essere decise secondo la procedura di cui all'articolo 30. Le modalità di applicazione del presente articolo sono, in caso di necessità, stabilite secondo la stessa procedura.

 


Note:

1 Articolo sostituito dall'Allegato VII, Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3290/94, a decorrere dal 1° luglio 1995.

 

Articolo 20 (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3290/94.

 

1. Quando il prezzo franco frontiera di uno o più prodotti pilota superi notevolmente il prezzo d'entrata, se tale situazione rischia di persistere e, per ciò stesso, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali per l'applicazione del paragrafo 1.

 

Articolo 21 [1]

 

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantochè sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.

 


Note:

1 Articolo sostituito dall'Allegato VII, Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3290/94, a decorrere dal 1° luglio 1995.

 

Articolo 21 (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3290/94.

 

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, possono essere prese misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative e i limiti delle stesse.

2. Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura adottata dalla Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio può modificare o annullare la misura in questione.

 

Titolo IV

Disposizioni generali

Articolo 22

 

1. Negli scambi intracomunitari sono vietati:

- la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente;

- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o di misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo relativo al Granducato del Lussemburgo;

- il ricorso all'articolo 44 del trattato.

 

2. [1]

3. Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato [2] .

 


Note:

1 Paragrafo modificato dall'art. 2, Regolamento 21 dicembre 1969, n. 2622/69, a decorrere dal 1° gennaio 1970 e, successivamente, abrogato dall'art. 9, comma 1, Regolamento 29 giugno 1971, n. 1411/71, con i termini di decorrenza indicati dal medesimo articolo.

 

2 L'art. 3, Regolamento 21 dicembre 1969, n. 2622/69, ha abrogato l'originario paragrafo 3 a decorrere dal 1° aprile 1970, rinumerando l'originario paragrafo 4 nell'attuale paragrafo 3.

 

Articolo 22 (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 29 giugno 1971, n. 1411/71.

 

1. Negli scambi intracomunitari sono vietati:

- la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente;

- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o di misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo relativo al Granducato del Lussemburgo;

- il ricorso all'articolo 44 del trattato.

 

2. Il regime comunitario riguardante le misure complementari relative ai prodotti di cui alla voce 04.01 della tariffa doganale comune è adottato anteriormente al 1° aprile 1969 ed applicato al più tardi il 1° gennaio 1970 .

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta disposizioni transitorie, applicabili al più tardi il 1 gennaio 1969, alla circolazione nel commercio interno della Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) 1.

Sino all'applicazione di tali disposizioni transitorie, gli Stati membri possono mantenere per detti prodotti le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Sino al 31 marzo 1970, la Repubblica federale di Germania può mantenere il regime di zone di raccolta e smercio per il latte e la Repubblica italiana può mantenere le misure che regolano l'approvvigionamento di latte da consumo in talune zone. [1]

3. Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato [2] .

 


Note:

1 Paragrafo modificato dall'art. 2, Regolamento 21 dicembre 1969, n. 2622/69, a decorrere dal 1° gennaio 1970.

 

2 L'art. 3, Regolamento 21 dicembre 1969, n. 2622/69, ha abrogato l'originario paragrafo 3 a decorrere dal 1° aprile 1970, rinumerando l'originario paragrafo 4 nell'attuale paragrafo 3.

 

Articolo 22 (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 21 dicembre 1969, n. 2622/69.

 

1. Negli scambi intracomunitari sono vietati:

- la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente;

- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o di misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo relativo al Granducato del Lussemburgo;

- il ricorso all'articolo 44 del trattato.

 

2. Il regime comunitario riguardante le misure complementari relative ai prodotti di cui alla voce 04.01 della tariffa doganale comune è adottato anteriormente al 1° aprile 1969 ed applicato al più tardi il 1° gennaio 1970 .

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta disposizioni transitorie, applicabili al più tardi il 1 gennaio 1969, alla circolazione nel commercio interno della Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) 1.

Sino all'applicazione di tali disposizioni transitorie, gli Stati membri possono mantenere per detti prodotti le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Sino al 31 dicembre 1969, la Repubblica federale di Germania può mantenere il regime di zone di raccolta e smercio per il latte e la Repubblica italiana può mantenere le misure che regolano l'approvvigionamento di latte da consumo in talune zone.

3. Fino all'applicazione delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 27, ciascuno Stato mantiene, per le importazioni dai paesi terzi e per le consegne dagli altri Stati membri di burro, il regime applicabile il 30 giugno 1968 a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento n. 13/64/CEE.

4. Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

 

Articolo 22 bis [1]

 

Al fine di tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall'applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono venir adottati, secondo la procedura di cui all'articolo 30, provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Detti provvedimenti possono venire adottati soltanto nella misura e per la durata strettamente necessarie al sostegno di tale mercato.

 


Note:

1 Articolo inserito dall'art. 3, Regolamento 15 giugno 1971, n. 1261/71, a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 23

 

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

 

Articolo 24

 

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 2, del trattato, sono vietati gli aiuti il cui importo è determinato in funzione del prezzo o della quantità dei prodotti di cui all'articolo 1.

2. Sono altresì vietate le misure nazionali intese ad attuare una perequazione tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1.

 

Articolo 24 bis [1]

 

Fatta salva l'applicazione degli articoli 92-94 del trattato, uno Stato membro può percepire dai produttori di latte un prelievo promozionale sui quantitativi di latte o equivalente latte da essi commercializzati, allo scopo di finanziare misure relative alla promozione del consumo nella Comunità, all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari e al miglioramento della qualità.

 


Note:

1 Articolo inserito dall'art. 1, Regolamento 24 gennaio 1994, n. 230/94, a decorrere dal settimo giorno successivo alla pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 25 [1]

 

1. Su sua richiesta, uno Stato membro può essere autorizzato a concedere ad una organizzazione che rappresenti almeno l'80% del numero e almeno il 50% della produzione dei produttori di latte stabiliti nella regione in cui l'organizzazione esercita le sue attività:

a) il diritto esclusivo, nei limiti definiti conformemente al paragrafo 3, di acquistare presso i produttori stabiliti nella regione interessata tutto il latte da essi prodotto e venduto nello stato in cui si trova da questi ultimi sempre che esso corrisponda a dei requisiti minimi da definire. A tale diritto corrisponde l'obbligo delle organizzazioni in questione di acquistare il latte loro offerto dai produttori interessati sempre che soddisfi a tali requisiti minimi;

b) il diritto di procedere a una perequazione dei prezzi pagati ai produttori, senza tener conto della destinazione del latte fornito da ciascuno di essi.

 

2. Una autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 può essere accordata soltanto se il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, abbia constatato che i quantitativi di latte utilizzati nello Stato membro interessato per il consumo umano diretto sotto forma di latte intero o di altri prodotti freschi rappresenta:

a) rispetto al latte prodotto e commercializzato nello Stato membro interessato, una percentuale pari almeno al 150% della proporzione corrispondente constatata per l'insieme della Comunità, e

b) un consumo che, pro capite della popolazione dello Stato membro interessato, è superiore al consumo pro capite constatato per l'insieme della Comunità.

L'autorizzazione può essere mantenuta soltanto se queste condizioni sono soddisfatte.

3. Contemporaneamente alla constatazione di cui al paragrafo 2 e con la medesima procedura il Consiglio adotta, per ogni caso particolare, le norme generali relative alla concessione e al mantenimento dei diritti di cui al paragrafo 1.

Esse comprendono fra l'altro disposizioni:

a) atte a garantire che l'esercizio di detti diritti:

- è compatibile con i principi generali del trattato, in particolare con la libera circolazione delle merci e la non discriminazione dei produttori che vendono il loro latte all'organizzazione e degli interessati che desiderano acquistarlo da essa,

- infirma solo nella misura strettamente necessaria la concorrenza nel settore agricolo, e

- non compromette il corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare per quanto riguarda il regime dei prezzi e degli interventi;

b) relative alle circostanze in cui l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 viene ritirata;

c) che consentano, per quanto riguarda le organizzazioni già esistenti, il loro graduale adattamento alle norme comunitarie entro un periodo massimo da determinarsi; tuttavia, tali disposizioni non possono infirmare i principi di cui alla lettera a), primo trattino.

 

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 30.

 


Note:

1 Articolo sostituito dall'art. 1, Regolamento 20 giugno 1978, n. 1421/78, a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 25 (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 20 giugno 1978, n. 1421/78.

 

1. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può autorizzare la Repubblica federale di Germania, a sua richiesta, ad accordare, per il burro ed i formaggi Gouda, Edam e Tilsit, fino al 31 dicembre 1969, aiuti nazionali decrescenti al consumo per facilitare l'introduzione dei prezzi unici nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2. Il Granducato del Lussemburgo è autorizzato ad accordare ai produttori di latte, fino al termine della campagna lattiera 1973/1974, un aiuto il cui importo per 100 chilogrammi non può superare:

0,375 unità di conto fino al termine della campagna lattiera 1971/1972,

0,300 unità di conto durante la campagna lattiera 1972/1973,

0,200 unità di conto durante la campagna lattiera 1973/1974.

3. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, qualora la Repubblica federale di Germania si avvalga dell'autorizzazione prevista al paragrafo 1, essa riscuote sui prodotti considerati, all'esportazione verso i paesi terzi e alla consegna verso gli Stati membri, un importo di compensazione uguale all'importo dell'aiuto nazionale, ed accorda, all'importazione in provenienza dai paesi terzi e alla consegna in provenienza dagli Stati membri degli stessi prodotti o di prodotti simili, una sovvenzione uguale all'importo di compensazione.

Negli scambi delle merci di cui all'articolo 1, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti ai quali si applicano le disposizioni del primo comma, vengono riscossi importi di compensazione ed accordate sovvenzioni che, per 100 chilogrammi, sono derivati da quelli applicabili ai prodotti considerati, sulla base del rapporto esistente tra il quantitativo utilizzato e 100 chilogrammi del prodotto utilizzato.

4. Le norme generali relative all'applicazione del paragrafo 3 sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare l'importo di compensazione, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

 

Articolo 26 [1]

 

1. Secondo le modalità definite conformemente ai paragrafi 3 e 4, un aiuto comunitario è concesso, per la cessione agli allievi delle scuole di latte trasformato in taluni prodotti delle voci 0401 e 0403 e della sottovoce 0404 90 e della voce 0406 o della sottovoce 2202 90 [2] .

2. Come integrazione dell'aiuto comunitario, gli Stati membri possono accordare aiuti nazionali per la cessione agli allievi, nelle scuole, dei prodotti di cui al paragrafo 1.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali del regime di aiuto.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo e l'importo dell'aiuto sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 30.

5. I paragrafi da 1 a 4 possono essere applicati alle persone più indigenti per il tramite di enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro interessato o dalla Commissione, se detto Stato membro non ha accordato alcun riconoscimento a simili enti.

In questo caso l'aiuto:

- è concesso in modo da permettere la distribuzione gratuita dei prodotti di cui al paragrafo 1,

- può essere anche concesso per la distribuzione gratuita di prodotti di cui alla voce 0405 della nomenclatura combinata. [3]

 

 


Note:

1 Articolo modificato dall'art. 2, Regolamento 15 marzo 1976, n. 559/76, a decorrere dal 15 marzo 1976, modificato dall'art. 1, Regolamento 22 maggio 1978, n. 1038/78, pubblicato nel G.U.C.E. 22 maggio 1978, n. 134, Serie L, a decorrere dal 22 maggio 1978 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, Regolamento 14 giugno 1983, n. 1600/83, a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

2 Paragrafo sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 6), Regolamento 22 dicembre 1987, n. 3904/87, a decorrere dal 1° gennaio 1988.

 

3 Paragrafo aggiunto dall'art.1, Regolamento 26 gennaio 1987, n. 231/87, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento, modificato dall'art. 1, comma 1, numero 7), Regolamento 22 dicembre 1987, n. 3904/87, a decorrere dal 1° gennaio 1988 e, successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, numero 3), Regolamento 19 dicembre 1995, n. 2931/95, a decorrere dal 1° gennaio 1996.

 

Articolo 26 [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 19 dicembre 1995, n. 2931/95.

 

1. Secondo le modalità definite conformemente ai paragrafi 3 e 4, un aiuto comunitario è concesso, per la cessione agli allievi delle scuole di latte trasformato in taluni prodotti delle voci 0401 e 0403 e della sottovoce 0404 90 e della voce 0406 o della sottovoce 2202 90 [2] .

2. Come integrazione dell'aiuto comunitario, gli Stati membri possono accordare aiuti nazionali per la cessione agli allievi, nelle scuole, dei prodotti di cui al paragrafo 1.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali del regime di aiuto.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo e l'importo dell'aiuto sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 30.

5. I paragrafi da 1 a 4 possono essere applicati alle persone più indigenti per il tramite di enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro interessato o dalla Commissione, se detto Stato membro non ha accordato alcun riconoscimento a simili enti.

In questo caso l'aiuto:

- è concesso in modo da permettere la distribuzione gratuita dei prodotti di cui al paragrafo 1,

- può essere anche concesso per la distribuzione gratuita di prodotti di cui alla voce 0405 00 della nomenclatura combinata. [3]

 

 


Note:

1 Articolo modificato dall'art. 2, Regolamento 15 marzo 1976, n. 559/76, a decorrere dal 15 marzo 1976, modificato dall'art. 1, Regolamento 22 maggio 1978, n. 1038/78, pubblicato nel G.U.C.E. 22 maggio 1978, n. 134, Serie L, a decorrere dal 22 maggio 1978 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, Regolamento 14 giugno 1983, n. 1600/83, a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

2 Paragrafo sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 6), Regolamento 22 dicembre 1987, n. 3904/87, a decorrere dal 1° gennaio 1988.

 

3 Paragrafo aggiunto dall'art.1, Regolamento 26 gennaio 1987, n. 231/87, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, numero 7), Regolamento 22 dicembre 1987, n. 3904/87, a decorrere dal 1° gennaio 1988.

 

Articolo 26 [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 22 dicembre 1987, n. 3904/87.

 

1. Secondo le modalità definite conformemente ai paragrafi 3 e 4, un aiuto comunitario è concesso, per la cessione agli allievi, nelle scuole, di latte trasformato in taluni prodotti delle voci 04.01 o 04.04 o della sottovoce 22.02 B o in yogurt delle sottovoci 04.02 B, 18.06 D e 21.07 D della tariffa doganale comune.

2. Come integrazione dell'aiuto comunitario, gli Stati membri possono accordare aiuti nazionali per la cessione agli allievi, nelle scuole, dei prodotti di cui al paragrafo 1.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali del regime di aiuto.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo e l'importo dell'aiuto sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 30.

5. I paragrafi da 1 a 4 possono essere applicati alle persone più indigenti per il tramite di enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro interessato o dalla Commissione, se detto Stato membro non ha accordato alcun riconoscimento a simili enti.

In questo caso l'aiuto

- è concesso in modo da permettere la distribuzione gratuita dei prodotti di cui al paragrafo 1,

- può essere anche concesso per la distribuzione gratuita di prodotti di cui alla voce 04.03 della tariffa doganale comune. [2]

 

 


Note:

1 Articolo modificato dall'art. 2, Regolamento 15 marzo 1976, n. 559/76, a decorrere dal 15 marzo 1976, modificato dall'art. 1, Regolamento 22 maggio 1978, n. 1038/78, pubblicato nel G.U.C.E. 22 maggio 1978, n. 134, Serie L, a decorrere dal 22 maggio 1978 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, Regolamento 14 giugno 1983, n. 1600/83, a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

2 Paragrafo aggiunto dall'art.1, Regolamento 26 gennaio 1987, n. 231/87, a decorrere dal giorno della pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 26 [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 26 gennaio 1987, n. 231/87.

 

1. Secondo le modalità definite conformemente ai paragrafi 3 e 4, un aiuto comunitario è concesso, per la cessione agli allievi, nelle scuole, di latte trasformato in taluni prodotti delle voci 04.01 o 04.04 o della sottovoce 22.02 B o in yogurt delle sottovoci 04.02 B, 18.06 D e 21.07 D della tariffa doganale comune.

2. Come integrazione dell'aiuto comunitario, gli Stati membri possono accordare aiuti nazionali per la cessione agli allievi, nelle scuole, dei prodotti di cui al paragrafo 1.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali del regime di aiuto.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo e l'importo dell'aiuto sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 30.

 


Note:

1 Articolo modificato dall'art. 2, Regolamento 15 marzo 1976, n. 559/76, a decorrere dal 15 marzo 1976, modificato dall'art. 1, Regolamento 22 maggio 1978, n. 1038/78, pubblicato nel G.U.C.E. 22 maggio 1978, n. 134, Serie L, a decorrere dal 22 maggio 1978 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, Regolamento 14 giugno 1983, n. 1600/83, a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 26 [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 14 giugno 1983, n. 1600/83.

 

Gli Stati membri possono accordare aiuti nazionali per la cessione agli allievi, negli istituti scolastici, di latte trasformato in prodotti delle voci 04.01 o 04.04 o della sottovoce 22.02 B o in yogurt delle sottovoci 04.02 B , 18.06 D e 21.07 D della tariffa doganale comune.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può decidere un contribuito comunitario al finanziamento di programmi ai sensi del comma precedente, se tali programmi rispondono a determinate condizioni.

 


Note:

1 Articolo modificato dall'art. 2, Regolamento 15 marzo 1976, n. 559/76, a decorrere dal 15 marzo 1976 e, successivamente, modificato dall'art. 1, Regolamento 22 maggio 1978, n. 1038/78, pubblicato nel G.U.C.E. 22 maggio 1978, n. 134, Serie L, a decorrere dal 22 maggio 1978.

 

Articolo 26 [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 22 maggio 1978, n. 1038/78, pubblicato nel G.U.C.E. 22 maggio 1978, n. 134, Serie L.

 

Gli Stati membri possono accordare aiuti nazionali per la cessione agli allievi, nelle scuole, di latte trasformato in prodotti delle voci 04.01 o 22.02 della tariffa doganale comune.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può decidere un contribuito comunitario al finanziamento di programmi ai sensi del comma precedente, se tali programmi rispondono a determinate condizioni.

 


Note:

1 Articolo modificato dall'art. 2, Regolamento 15 marzo 1976, n. 559/76, a decorrere dal 15 marzo 1976.

 

Articolo 26 (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 15 marzo 1976, n. 559/76.

 

Gli Stati membri possono accordare aiuti nazionali per la cessione agli allievi, nelle scuole, di latte trasformato in prodotti delle voci 04.01 o 22.02 della tariffa doganale comune.

 

Articolo 27 [1]

 


Note:

1 Articolo sostituito dall'art. 3, Regolamento 15 marzo 1976, n. 559/76, a decorrere dal 15 marzo 1976 e, successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, numero 2), Regolamento 14 novembre 1994, n. 2807/94, a decorrere dal 1° marzo 1995.

 

Articolo 27 [1] (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 14 novembre 1994, n. 2807/94.

 

Secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, vengono adottate norme di qualità per il burro e il latte scremato in polvere, che prevedono in particolare un marchio di controllo per il burro che risponde a requisiti particolari.

 


Note:

1 Articolo sostituito dall'art. 3, Regolamento 15 marzo 1976, n. 559/76, a decorrere dal 15 marzo 1976.

 

Articolo 27 (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 15 marzo 1976, n. 559/76.

 

Secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, vengono adottate disposizioni relative alla produzione e alla commercializzazione del burro, che prevedano, tra l'altro, un marchio di controllo per il burro rispondente a requisiti particolari.

 

Articolo 28

 

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

 

Articolo 29

 

1. È istituito un Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in appresso denominato "Comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

 

Articolo 30

 

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di quarantatrè voti [1] .

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal Comitato , sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

 


Note:

1 Paragrafo modificato dagli Atti pubblicati nel G.U.C.E. 27 marzo 1972, n. 73, Serie L.

 

Articolo 30 (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dagli Atti pubblicati nel G.U.C.E. 27 marzo 1972, n. 73, Serie L.

 

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal Comitato , sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

 

Articolo 31

 

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

 

Articolo 32

 

Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, e tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 30.

 

Articolo 33

 

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

 

Articolo 34

 

Il regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune (1) e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

 


Note:

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 991/62.

 

Articolo 35 [1]

 

Qualora siano necessarie disposizioni transitorie per facilitare il passaggio dal regime istituito dal regolamento n. 13/64/CEE a quello previsto dal presente regolamento, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti difficoltà notevoli, tali disposizioni vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30. Esse sono applicabili fino al 31 marzo 1970 al più tardi.

 


Note:

1 Articolo modificato dall'art. 1, Regolamento 17 luglio 1969, n. 1380/69, a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

 

Articolo 35 (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 17 luglio 1969, n. 1380/69.

 

Qualora siano necessarie disposizioni transitorie per facilitare il passaggio dal regime istituito dal regolamento n. 13/64/CEE a quello previsto dal presente regolamento, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti difficoltà notevoli, tali disposizioni vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30. Esse sono applicabili fino al 28 luglio 1969 al più tardi.

 

Articolo 36

 

Le norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le norme particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti di cui al regolamento n. 13/64/CEE; la nomenclatura doganale che risulta dall'applicazione del predetto regolamento è riportata nella tariffa doganale comune a decorrere dalla data in cui tale tariffa entrerà integralmente in vigore.

 

Articolo 37

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dal 29 luglio 1968, salvo

a) le misure di cui all'articolo 35, che possono essere rese applicabili a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento;

b) l'articolo 36, che è applicabile a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento.

 

3. Il regolamento n. 13/64/CEE e le disposizioni adottate in forza di detto regolamento, ad eccezione

a) del regolamento n. 3/63/CEE (2) e

b) degli articoli 3 e 5 del regolamento n. 116/65/CEE (3) , nonché delle disposizioni adottate in base a detto articolo 3,

sono abrogati a decorrere dal 29 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 


Note:

(2) GU n. 14 del 29. 1. 1963, pag. 153/63.

 

(3) GU n. 130 del 16. 7. 1965, pag. 2173/65.

 

Allegato [1]

 

 

Numero della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

17.02

Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero, non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:

A. Lattosio e sciroppo di lattosio:

I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro

17.04

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:

C. Preparazione detta "cioccolato bianco"

D. altri

18.06

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

B. Gelati

C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

D. altre

19.02

Estratti di malto; preparazioni per l' alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50% in peso:

B. altre

19.08

Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione

21.07

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

A. Cereali in semi o spighe, precotti o altrimenti preparati

B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene

C. Gelati

D. logurt preparati; latti in polvere preparati per l ' alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari

E. Preparazioni dette "fondute"

G. altre

22.02

Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07:

B. altre

22.9

Alcole etilico non denaturato di meno di 80 ; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette "estratti concentrati") per la fabbricazione delle bevande:

C. Bevande alcoliche:

V. altre

35.01

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina

35.02

Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:

A. Albumine:

II. altre (diverse da quelle non atte o rese inadatte all'alimentazione umana):

ex a) lattoalbumina:

1. essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)

2. altra

 


Note:

1 Allegato modificato dall'art. 8, comma 1, numero 3, lettera a) e b), Regolamento 7 novembre 1977, n. 2560/77, a decorrere dal 1° gennaio 1978 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, Regolamento 22 maggio 1978, n. 1037/78, pubblicato nel G.U.C.E. 22 maggio 1978, n. 134, Serie L, a decorrere dal 22 maggio 1978.

 

Allegato

[1]

(previgente)

Testo precednte le modifiche apportate dal Regolamento 22 maggio 1978, n. 1037/78, pubblicato nel G.U.C.E. 22 maggio 1978, n. 134, Serie L.

 

 

Numero della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

17.02

Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati nè colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:

A. Lattosio e sciroppo di lattosio:

I. contenenti, allo stato secco, il 99% o piu, in peso, di prodotto puro

17.04

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:

C. Preparazione detta "cioccolato bianco"

D. non nominati

18.06

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

B. Gelati

C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

D. non nominate

19.02

Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50% in peso:

B. altri, diversi dagli estratti di malto

19.08

Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione

21.07

Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove

22.02

Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:

B. altre

35.01

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina

35.02

Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:

A. Albumine:

II. altre (diverse da quelle non atte o rese inadatte all'alimentazione umana):

ex a) lattoalbumina:

1. essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)

2. altra

 


Note:

1 Allegato modificato dall'art. 8, comma 1, numero 3, lettera a) e b), Regolamento 7 novembre 1977, n. 2560/77, a decorrere dal 1° gennaio 1978.

 

Allegato

(previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dal Regolamento 7 novembre 1977, n. 2560/77.

 

 

Numero della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

17.02

Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:

A. Lattosio e sciroppo di lattosio:

I. contenenti, allo stato secco, il 99% o piu, in peso, di prodotto puro

17.04

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:

C. Preparazione detta "cioccolato bianco"

D. non nominati

18.06

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

B. Gelati

C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

D. non nominate

19.02

Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso

19.08

Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione

21.07

Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove

22.02

Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:

B. altre

35.01

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina

35.02

Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:

A. Albumine:

II. altre (diverse da quelle non atte o rese inadatte all'alimentazione umana):

ex a) lattoalbumina:

1. essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)

2. altra